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Calabria LR 03/81IPABNorme per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle IPAB aventi sede nel territorio regionale.

di Redazione

L.R. 30 aprile 1981, n. 3. Norme per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle IPAB aventi sede nel territorio regionale. (B.U. n. 18 del 6 maggio 1981). Art. 1. La presente legge disciplina, nella prima attuazione dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il trasferimento ai comuni delle IPAB Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza – con sede legale ed operanti nell’ambito della Regione Calabria comprese in una delle seguenti categorie: a) IPAB già concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza; b) IPAB il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati da Comuni, Province, dalla Regione o da altri enti pubblici, salvo che il Presidente non sia, per disposizione statutaria, un’autorità religiosa o un suo rappresentante; c) IPAB che non esercitano le attività previste dallo statuto e altre attività assistenziali. Non rientrano nel trasferimento di cui al precedente comma: a) le IPAB escluse dal trasferimento ai comuni, ai sensi della legislazione statale vigente, ivi comprese quelle che svolgono attività inerenti in modo precipuo la sfera educativo-religiosa come da statuto o tavole di fondazione; b) le IPAB che svolgono prevalentemente attività di istruzione ivi compresa quella prescolare. Rientrano nel trasferimento ai comuni le IPAB di cui al 1° comma del presente articolo anche se ad esse sono annesse chiese o cappelle aperte al culto. Le chiese o cappelle di cui al precedente comma, con le loro dipendenze, restano sotto l’autorità del competente ordinario diocesano, cui vengono trasferiti gli arredi sacri loro pertinenti e di cui sarà redatto apposito inventario. La manutenzione ordinaria delle stesse spetterà all’autorità religiosa, quella straordinaria al comune. Art. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a trasmettere formale richiesta di eventuali osservazioni a tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza con sede legale ed operanti nel territorio regionale, escluse solo quelle elencate nei decreti presidenziali emanati a norma dell’articolo 25, comma 7° del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Analoga richiesta è inoltrata contestualmente alle amministrazioni dei comuni in cui dette istituzioni hanno sede. Sentite le istituzioni e le amministrazioni comunali la Giunta regionale individua, previo parere della competente commissione consiliare, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza da sopprimere ed emette le relative deliberazioni di scioglimento. Le deliberazioni di cui al comma precedente, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, sono adottate, anche se non pervengono le osservazioni delle istituzioni e delle amministrazioni comunali interessate. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale a norma dei precedenti commi del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificate alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed ai comuni in cui le stesse hanno la sede legale. Art. 3. I consigli di amministrazione delle disciolte istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle deliberazioni di cui al precedente articolo 2 e fino alla data di decorrenza delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al successivo articolo 5, assumono le funzioni di organi liquidatori e, in tale qualità, provvedono esclusivamente: 1) agli adempimenti di cui al successivo articolo 4; 2) alla chiusura della contabilità al giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al precedente articolo 2 ed alla redazione, nei termini previsti dalle norme vigenti, del relativo verbale e del rendiconto finanziario e patrimoniale; 3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale ordinaria. Per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza in atto gestite da un commissario straordinario questi assume le funzioni di commissario liquidatore. Nel caso d’impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi incaricati della liquidazione; il comune dove la istituzione ha sede legale nomina un commissario per l’assolvimento dei compiti di cui al precedente 1° comma. Art. 4. Gli organi di cui al precedente articolo 3, entro sessanta giorni dalla data di assunzione delle funzioni di liquidazione, effettuano: a) l’individuazione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinguendoli, b) per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza raggruppate, secondo la pertinenza; c) la compilazione dell’elenco nominativo del personale in servizio, da cui risultino la natura e la decorrenza del rapporto di lavoro, la qualifica, nonché il trattamento economico e previdenziale in atto; d) la rilevazione dei beni, catalogandoli, descrivendoli e, eventualmente, per istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza raggruppate, distinguendoli secondo la pertinenza. La rilevazione deve altresì evidenziare quali beni siano utilizzati per l’erogazione di servizi, quali per la sede dell’ente e quali per la produzione di reddito. Le suddette operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del comune dove l’istituzione ha la sede legale e sono riportate, quale atto conclusivo, in apposito verbale da trasmettersi alla Giunta regionale per i provvedimenti previsti nei successivi articoli e, contestualmente, al comune interessato. Trascorso il termine di cui al 1° comma del presente articolo senza che si sia adempiuto a quanto in esso previsto, il comune nomina un proprio commissario perché provveda all’espletamento dei suddetti adempimenti nei successivi sessanta giorni. Art. 5. La Giunta regionale, con distinte deliberazioni da adottarsi per ciascuna istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, dispone l’attribuzione del personale e della proprietà dei beni mobili ed immobili, compreso il numerario e i titoli di credito, delle IPAB disciolte ai sensi del precedente articolo 2, ai comuni dove le istituzioni medesime hanno la sede legale e stabilisce la data entro la quale il legale rappresentante di ciascuna di esse effettua le consegne amministrative al comune interessato. Lo stesso comune subentra nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti che a qualsiasi titolo ineriscono ai beni ed alle loro pertinenze, nonché in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti. Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi di assistenza sociale o altri beni immobili siano ubicati in comuni diversi da quello in cui ha sede legale l’istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni comunali interessate e previo parere della competente commissione consiliare, può assegnare detti beni anche in difformità a quanto stabilito dal comma precedente. Il patrimonio immobiliare e mobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, a norma dell’articolo 25, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Analogamente resta destinato allo svolgimento dei servizi espletati fino all’approvazione della presente legge il personale trasferito ai comuni. Sulla base della programmazione e della riorganizzazione regionale dei servizi socio-assistenziali, i beni ed il personale trasferiti potranno essere utilizzati entro gli ambiti territoriali definiti dalla Regione ai sensi del menzionato articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Le deliberazioni di cui al 1° comma sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Art. 6. Il personale assegnato ai comuni con le deliberazioni di cui all’articolo precedente è quello di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza alla data del 31 luglio 1979. Sulla base di successiva legge regionale i comuni provvedono all’inquadramento del personale loro assegnato ai sensi della presente legge, tenuto conto della posizione economica e giuridica dallo stesso acquisita alla data dell’assegnazione medesima. Fino all’inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continua ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso I `ente di provenienza. Art. 7. I divieti disciplinari dal D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza operanti nell’ambito della Regione Calabria e non comprese nell’elenco di cui al 6° comma dell’articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 2 della presente legge. Art. 8. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza assunte dai comuni a seguito dello scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza viene contabilizzata in modo separato.


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