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Calabria LR 06/78IPABECAScioglimento e trasferimento delle funzioni esercitate dagli ECA.

di Redazione

L.R. 31 maggio 1978, n. 6. Scioglimento e trasferimento delle funzioni esercitate dagli ECA. (B.U. n. 19 del 7 giugno 1978). Art. 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli ECA Enti Comunali di Assistenza esistenti sul territorio regionale sono sciolti e le loro funzioni sono trasferite ai comuni nel cui territorio hanno sede. Art. 2. Il Presidente del disciolto ECA o chi ne svolge le funzioni assume l’incarico di commissario straordinario per il trasferimento dei beni e del personale dell’ente. Durante la procedura di trasferimento il commissario straordinario compie tutti gli atti necessari per consentire lo svolgimento delle funzioni assistenziali da parte del comune. L’inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del commissario straordinario. La revoca è deliberata dal consiglio comunale, previa diffida ad adempiere intimata al commissario dal sindaco. In caso di revoca, come anche in ogni altra ipotesi di cessazione dell’incarico, il nuovo commissario straordinario è nominato dal consiglio comunale. Art. 3. Entro il 15 giugno 1978, il commissario straordinario procede: a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell’ECA, alla elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonché alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle IPAB concentrate od amministrate dagli ECA ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l’appartenenza a ciascuna delle predette IPAB; b) al compimento degli atti necessari alla conservazione strutturale e funzionale dei beni di cui alla precedente lettera a): c) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, distinti secondo l’appartenenza all’ECA ovvero a ciascuna delle eventuali IPAB concentrate od amministrate a norma delle citate disposizioni di legge; d) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni, data di assunzione e trattamento economico goduto, distinto fra personale dipendente dall’ECA e personale che, quale che ne sia la dipendenza formale in atto, svolge in tutto o in parte prevalenti mansioni di pertinenza delle IPAB, concentrate od amministrate dall’ECA. Art. 4. Al termine della procedura di cui all’articolo precedente, il commissario straordinario presenta una dettagliata relazione al consiglio comunale, che, entro il 30 giugno 1978, delibera in ordine all’acquisizione dei beni, al subentro del comune nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed al trasferimento del personale del disciolto ECA. Il sindaco trasmette copia della deliberazione al Presidente della Giunta regionale, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 5. Entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale di cui all’articolo precedente, il commissario straordinario provvede ad effettuare la consegna dei beni al comune mediante apposito verbale da redigersi con l’intervento, in contraddittorio, di un rappresentante del comune destinatario. Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 2643 e seguenti del codice civile in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni. L’attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con gli oneri e i pesi inerenti con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi. Art. 6. Il trasferimento ai rispettivi comuni del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso gli ECA alla data di entrata in vigore della presente legge, ha luogo sulla base degli elenchi nominativi redatti dal commissario straordinario entro la data di cui al precedente articolo 3 con l’intervento in contraddittorio di un rappresentante del comune destinatario. L’inquadramento del personale di cui al precedente comma, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per mansioni equivalenti o comunque non in contrasto con la professionalità di ciascun dipendente, e fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data di entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 viene effettuato da ciascun comune in ruolo speciale transitorio fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio. Art. 7. A far tempo dal 30 giugno 1978, la Giunta municipale amministra tutte le IPAB già concentrate od amministrate dall’estinto ECA secondo criteri deliberati dai rispettivi consigli comunali nel rispetto delle norme in vigore, assicurando le relative prestazioni assistenziali, e compiendo i necessari atti di amministrazione fino all’entrata in vigore della legge statale di riforma dell’assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dal 7° comma dell’articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Le funzioni di cui al comma precedente vengono esercitate fino alla eventuale assunzione di nuova e definitiva configurazione giuridica di ciascuna IPAB. Art. 8. I contributi regionali previsti da leggi vigenti a favore degli ECA sono attribuiti dalla data di entrata in vigore della presente legge ai comuni competenti per territorio, i quali li amministrano nel rispetto delle norme in vigore, secondo criteri deliberati dai consigli comunali. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA e delle IPAB conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale. Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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