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Cassazione e onlus, una sentenza storica

di Redazione

I n un contesto molto vasto (si parla, infatti, con molto rilievo anche di giurisdizione e competenza processuale) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per la prima volta, fatto rilevantissimo in sé, in materia di onlus, stabilendo qualche principio molto atteso che, con l’autorevolezza della pronuncia (n. 4663 del 20 maggio 2008, depositata il 9 ottobre 2008), si può dire essere equivalente della verità giuridica comprovata.
La Cassazione ha cioè stabilito con enfasi che la produzione di utili di gestione non compromette la qualità di onlus perché, al riguardo, il fattore decisivo è semmai l’eventuale distribuzione degli stessi, mentre l’economicità in sé non influisce, e ha riconosciuto perfettamente configurabile il concetto soggettivo in parola in capo a una fondazione che, nel perseguimento di compiti sociosanitari, realizza, a titolo chiaramente corrispettivo, degli addebiti specifici a carico dei beneficiari della sua azione.
Letteralmente si legge nella pronuncia che «non appare incompatibile con il fine solidaristico di una onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento», salva l’eventualità che il resto dei fattori rilevati non dimostri (ma è un’altra cosa) la presenza di fini di lucro. E si legge anche che «la realizzazione di utili non esclude il fine solidaristico dell’attività».
Costituisce, poi, derivazione implicita della pronuncia il fatto che non è considerato necessario, nel caso citato, che i beneficiari siano assoluti svantaggiati, bastando al riguardo che la funzione svolta, nel suo complesso, presenti i requisiti ordinari del servizio socioassistenziale, generatore, com’è noto, della cosiddetta solidarietà immanente: detta presenza è assicurata dalle valutazioni possibili secondo la legge non fiscale che disciplina la conduzione del servizio (magari, con la qualifica di socio assistenziale).
Nel caso esaminato, alla struttura privata interessata la Direzione regionale delle Entrate (cioè il fisco) aveva revocato la qualifica di onlus applicando quella severità di principio che abbiamo spesso denunciato come un fattore essenzialmente prevenuto di giudizio che contamina la credibilità di un sistema “sociale”, quello, cioè, della gestione giuridica del concetto di onlus, inopportunamente affidato in prima persona al fisco medesimo.
La pronuncia è dunque importantissima, oltreché attesissima (la Suprema Corte ha impiegato circa due anni per gestire il suo compito), e risulta appropriata non solo per l’esattezza giuridica, ma anche per il suo tono quanto mai equilibrato nel trattare un tema del tutto nuovo per quell’alta magistratura.

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