Welfare

Class action all’italiana,più diritti in tribunaleEcco cosa prevede la norma

Imprese e consumatori/2

di Redazione

La lunga storia dell’introduzione dell’azione collettiva risarcitoria nel nostro ordinamento è giunta a un approdo. Il Parlamento uscito dalla urne nel 2006 ha visto un proliferare di disegni di legge in materia di class action. Nove in tutto. Nel frattempo il calendario parlamentare della Finanziaria ha consentito di aggirare l’impasse, inserendo di fatto la class action come emendamento all’articolo 53 proposto da Roberto Manzione e Willer Bordon (Ud). Lo stesso Manzione, nell’introdurre l’emendamento ha ricordato come «Il fatto che da tre legislature si discuta dell’introduzione dell’azione collettiva nell’ordinamento giuridico italiano è indice di un’esigenza molto sentita nel Paese, avvertita anche in sede di Unione Europea».
Dopo un rischio di accantonamento durante la prima seduta, l’emendamento, nella votazione di giovedì 15 novembre, ha ricevuto 158 voti favorevoli, 40 contrari e 116 astenuti. Con un solo voto di differenza causato, pare, da un errore di votazione, la class action entra, quindi, nel nostro ordinamento attraverso la legge Finanziaria e viene inserita all’interno del Codice del consumo.

Che cosa prevede
Il contenuto della norma è simile a quanto già proposto in alcuni dei progetti precedenti. La novità più rilevante rispetto ai testi già all’analisi della commissione Giustizia è la previsione di un allargamento della “platea” dei soggetti legittimati: oltre alle associazioni di consumatori riconosciute dal Cncu si aggiungeranno in un secondo tempo altri enti portatori di interessi collettivi individuati dal ministero della Giustizia e dal ministero dello Sviluppo economico che emaneranno un provvedimento che passerà, a sua volta, al vaglio delle commissioni competenti delle Camere.Le associazioni che ne avranno diritto, dunque, potranno chiedere il risarcimento dei danni e la restituzione delle somme in caso di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all’articolo 1342 del Codice civile, che all’utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali.
Il procedimento per la nuova azione collettiva è stato strutturato in due fasi: nella prima, l’associazione porta in giudizio l’impresa in una causa collettiva, nella seconda fase il singolo, utilizzando la sentenza collettiva, dovrà farsi liquidare il danno specifico.
Nella prima fase dell’azione, affidata ad enti esponenziali (associazioni di consumatori o altri enti legittimati), quindi, il tribunale decide sulla fondatezza o meno della questione “collettiva”, condannando, in caso di fondatezza delle pretese, l’azienda. Questo significa che la sentenza non decide su uno specifico caso e non consente l’immediata azione da parte del singolo consumatore ma contiene i criteri di base per calcolare l’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti. La sentenza collettiva deve essere pubblicata a spese del convenuto per fare in modo che venga a conoscenza del maggior numero di soggetti possibili interessati all’azione.

Fase due
Una volta ottenuta la condanna, si apre la seconda fase durante la quale il singolo ha due possibilità per vedersi riconosciuto il proprio diritto. Il comma 7 del nuovo art. 140 bis del Codice del consumo prevede che il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, dovrà costituire una apposita Camera di conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l’azione di gruppo e del convenuto, e nomina un conciliatore. A tale Camera di conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni. In caso di inutile esperimento della fase conciliativa, il singolo potrà comunque adire il tribunale per ottenere il risarcimento del danno.Per quanto attiene al delicato problema delle spese legali, il testo prevede che nel caso in cui sia riconosciuto il torto, anche parziale, del soggetto chiamato a rispondere di irregolarità, questi è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore dell’azione collettiva non può superare il 10% del valore della controversia.

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.