Welfare
Class action all’italiana,più diritti in tribunaleEcco cosa prevede la norma
Imprese e consumatori/2
di Redazione

La lunga storia dell’introduzione dell’azione collettiva risarcitoria nel nostro ordinamento è giunta a un approdo. Il Parlamento uscito dalla urne nel 2006 ha visto un proliferare di disegni di legge in materia di class action. Nove in tutto. Nel frattempo il calendario parlamentare della Finanziaria ha consentito di aggirare l’impasse, inserendo di fatto la class action come emendamento all’articolo 53 proposto da Roberto Manzione e Willer Bordon (Ud). Lo stesso Manzione, nell’introdurre l’emendamento ha ricordato come «Il fatto che da tre legislature si discuta dell’introduzione dell’azione collettiva nell’ordinamento giuridico italiano è indice di un’esigenza molto sentita nel Paese, avvertita anche in sede di Unione Europea».
Dopo un rischio di accantonamento durante la prima seduta, l’emendamento, nella votazione di giovedì 15 novembre, ha ricevuto 158 voti favorevoli, 40 contrari e 116 astenuti. Con un solo voto di differenza causato, pare, da un errore di votazione, la class action entra, quindi, nel nostro ordinamento attraverso la legge Finanziaria e viene inserita all’interno del Codice del consumo.
Il procedimento per la nuova azione collettiva è stato strutturato in due fasi: nella prima, l’associazione porta in giudizio l’impresa in una causa collettiva, nella seconda fase il singolo, utilizzando la sentenza collettiva, dovrà farsi liquidare il danno specifico.
Nella prima fase dell’azione, affidata ad enti esponenziali (associazioni di consumatori o altri enti legittimati), quindi, il tribunale decide sulla fondatezza o meno della questione “collettiva”, condannando, in caso di fondatezza delle pretese, l’azienda. Questo significa che la sentenza non decide su uno specifico caso e non consente l’immediata azione da parte del singolo consumatore ma contiene i criteri di base per calcolare l’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti. La sentenza collettiva deve essere pubblicata a spese del convenuto per fare in modo che venga a conoscenza del maggior numero di soggetti possibili interessati all’azione.
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