Non profit
Come contabilizzare il 5 per mille, resti compresi.
di Gianpaolo Concari – commercialista e revisore contabile
di Redazione

Le prime assegnazioni dei fondi 5 per mille sono state finalmente messe in pagamento e per molti enti si è trattato di autentiche boccate di ossigeno.
Ma quando si contabilizza il contributo?
La scelta del criterio di cassa o di competenza economica non è influenzata dal sistema contabile adottato dall’ente. Anche nel caso di adozione del sistema finanziario si guarda alla competenza finanziaria delle entrate e delle uscite e non solo al momento del passaggio di denaro. Solo così si può ottenere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell’ente.
La natura dei fondi 5 per mille è ibrida: in parte sono donazioni e in parte fondi pubblici ma non sono assimilabili ai fondi 8 per mille.
Nel documento dell’aprile 2002 del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili in tema di donazioni si afferma che un contributo (pubblico) per il finanziamento progetti è iscritto in contabilità e in bilancio al momento in cui è definitivamente accertato il titolo che dà diritto all’incasso. In caso di incertezza è preferibile attendere il momento dell’effettivo incasso (cfr. par. A.I.2).
Nel principio IAS 20 si afferma che i contributi devono essere rilevati se l’impresa rispetterà le condizioni previste e se si è certi che i contributi saranno ricevuti.
Si parla di imprese ma il principio può essere applicato agli enti non profit senza particolari stravolgimenti.
Nel caso dei fondi 5 per mille non c’è un atto formale di riconoscimento del diritto alla partecipazione al riparto come una delibera o una comunicazione scritta. Tuttavia è ragionevole affermare che la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari e degli importi assegnati a ciascuno di questi, sia direttamente sia per riparto dei resti è il momento in cui si possono considerare dell’ente beneficiario.
Tra l’altro questo è indirettamente confermato dalla possibilità di accedere ad anticipazioni bancarie garantite dalla cessione del credito.
La contropartita è un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che in bilancio sarà bene esporre con l’indicazione dell’anno di formazione.
Per prudenza sarebbe opportuno non contabilizzare in questa fase la quota relativa ai resti in quanto suscettibile di variazioni per effetto di eventuali successivi reinserimenti o cancellazioni di soggetti beneficiari.
Il momento della riscossione dei fondi 5 per mille perciò è la semplice riscossione di un credito e, qualora fosse riscossa anche la quota imputabile ai resti assegnati, questa sarà imputata ai proventi (ordinari) nell’esercizio in cui è stata riscossa.
A discrezione dell’organo amministrativo sarebbe anche prudente appostare una quota dei resti in un fondo rischi ma è difficile individuare un parametro a cui far riferimento per definire la congruità dell’accantonamento.
Eventuali successivi aumenti di assegnazioni a favore dell’ente beneficiario o lo smobilizzo delle poste inserite nel fondo rischi costituiranno un provento straordinario (sopravvenienza attiva).
L’eventuale stipula di un’apertura di credito garantita dall’ammontare dei fondi assegnati comporta la rilevazione dell’accensione di un prestito da riclassificare tra i debiti verso le banche che influirà sul rendiconto gestionale per gli oneri finanziari maturati.
All’atto della riscossione dei fondi, si procederà alla chiusura dell’anticipazione e alla rilevazione degli ulteriori oneri finanziari maturati sino a quel momento.
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