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Attivismo civico & Terzo settore

Come le OdV possono accedere

Iscrizione ad elenco. Controllo dei dati. Seconda dichiarazione e tempistica

di CSVnet

Sono due le azioni che le Organizzazioni di volontariato devono compiere, facendo ben attenzione a rispettare gli adempimenti, i requisiti sostanziali e i termini temporali.

Iscrizione telematica ad elenco 5 per mille
Le OdV devono iscriversi entro il 7 maggio in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate, inviando solo per via telematica (tramite software apposito) per mezzo di:

– intermediari abilitati: commercialisti, CAAF

– accesso diretto dell’ente alle procedure Entratel o Fisconline

una autodichiarazione del rappresentante legale dell’ente che confermi il possesso dei requisiti soggettivi, che per le OdV e` rappresentato dall’avvenuta iscrizione ai registri regionali di cui sopra.

Le organizzazioni di volontariato devono segnalare il proprio status giuridico in corrispondenza della voce “Organizzazione di volontariato”.

All’intermediario abilitato devono essere comunicati tutti i dati dell’associazione, compresi i numeri di iscrizione, il registro e l’ente locale (Regione o Provincia) che detiene il registro, oltre ai dati del rappresentante legale.

Controllo dei dati
Una prima versione dell’elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille sarà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it dal 14 maggio. Entro il 20 maggio, il rappresentante legale dell’ente o suo delegato può far correggere eventuali errori di iscrizione nell’elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza. L’elenco definitivo è pubblicato sullo stesso sito entro il 25 maggio. 

Seconda dichiarazione
Entro il 30 giugno 2011 rappresentante legale dell’ente deve inviare – pena l’esclusione dall’elenco del 5 per mille – alla propria Direzione Regionale delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta – e firmata dal legale rappresentante – come richiesto dall’Agenzia delle Entrate alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

Rammentiamo che nelle scorse edizioni molte organizzazioni sono state escluse per aver adempiuto solo in parte (o non aver adempiuto affatto o in tempo) a questo obbligo.

Il contribuente, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, può pertanto apporre la propria firma nello spazio attinente l’opzione prescelta (nel caso delle OdV, l’opzione è quello relativo alle ONLUS), e – se ha individuato l’ente che intende beneficiare – deve riportarne il codice fiscale riportato nell’elenco che verrà pubblicato sul sito: www.agenziaentrate.it.


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