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Cooperativa sociale onlus: Iva in esenzione

La scelta tra l’esenzione e l’applicazione dell’Iva è condizionante solo per operazioni della stessa tipologia ...

di Antonio Cuonzo

Siamo una cooperativa sociale onlus che lavora nel settore del disagio psico-sociale. Abbiamo scelto come regime Iva quello in esenzione, visto che gran parte dei nostri servizi sono di carattere sanitario e rivolti a persone tossicodipendenti, che si prostituiscono ecc. Ora un committente pubblico vorrebbe assegnarci un servizio di call center sulla prostituzione e ci ha richiesto la fatturazione dello stesso con l?assoggettamento all?Iva al 20%, trattandosi a suo dire di un servizio non sanitario. È corretta tale interpretazione? Possiamo noi gestire quel servizio ed emettere fattura con Iva al 20% avendo scelto il regime in esenzione?
Aldo C. – Cooperativa Magliana 80

Risponde Antonio Cuonzo – Studio Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati
La scelta tra l?esenzione e l?applicazione dell?Iva è condizionante solo per operazioni della stessa tipologia: se faccio prestazioni mediche, ad esempio, non posso farle una volta in esenzione e una volta con imposta. La discussione tra voi e la pubblica amministrazione, inoltre, nasce probabilmente dal fatto che il vostro impegno sociale trova riscontro agevolativo pieno nelle disposizioni sulle imposte dirette e parziale nelle imposte indirette. Cioè anche se la vostra attività di solidarietà (compreso il call center) si incasella bene tra le attività istituzionali dell?ente, ciò non è sufficiente per essere agevolata ai fini Iva. Per l?Iva, infatti, è necessario che per ogni prestazione resa si analizzi la possibilità di ricadere nelle specifiche previsioni ?agevolative? (esenzione o aliquota ridotta) risultanti dalle disposizioni Iva (dpr 633/1972). In tal senso, secondo il committente pubblico l?attività di call center non riesce a incasellarsi tra le prestazioni esenti o ad aliquota ridotta (sarebbe un?attività meramente informativa con un preciso scopo sociale ma non sarebbe in via immediata un attività socio-sanitaria!?) e questo rende la questione complessa. L?unica certezza interpretativa potrebbe venire dall?Amministrazione finanziaria, sollecitata da un interpello del contribuente.


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