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+Dai -Versi, facciamo un tagliando

Una norma, voluta dal non profit, che è ora di aggiornare

di Antonio Cuonzo

L’ approvazione dell?art. 14 del dl 35/2005 nacque dall?esigenza, avvertita dal non profit e raccolta da Vita nel lontano dicembre 2002, di disporre di un sistema più razionale di detassazione della ricchezza che, anziché esser consumata, veniva convogliata verso realtà sociali.

Con questa speranza partì la campagna di sensibilizzazione, avallata da tutte le parti politiche, che con il nome di +Dai -Versi portò alla nascita della norma in questione, che ha introdotto nel nostro sistema tributario un più equo sistema di deduzioni (anziché di detrazioni) concesse a fronte di erogazioni liberali a favore di onlus, associazioni di promozione sociale e altri. Il progetto di legge (che all?origine non prevedeva tetto alla deducibilità) si prefiggeva di semplificare la materia, prevedendo che le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate da contribuenti sottoposti all?Irpef o Ires a favore di determinati soggetti non profit, fossero deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro annui. Il tutto per incentivare le donazioni.

Oggi, a quasi sei anni dalla partenza della +Dai -Versi, non possiamo nasconderne alcuni ostacoli applicativi. Tralasciando la speranza della ?caduta del muro? dei 70mila euro di tetto, riteniamo che il maggior ostacolo sia il secondo comma, che prevede come «presupposto» per l?applicazione delle disposizioni «la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell?esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria».

Il che vuol dire, strano a dirsi nel campo tributario, che la correttezza del comportamento di un soggetto (il donante) è legato a quello di un altro (il beneficiario), valutabile solo a posteriori e privo di garanzie per il donante stesso. In sostanza, quando oggi, ad esempio, un soggetto imprenditoriale si accosta a questa disposizione, prende in esame solo due possibilità: quella per cui la onlus beneficiaria certifica a priori che il suo operato contabile e amministrativo corrisponderà al dettato di legge, o quella di rifarsi ai consueti canali di deduzione fiscale del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, art. 100) che impongono meno rischi fiscali e assicurano una deduzione fino al 2% del reddito d?impresa dichiarato. Aver previsto quindi come presupposto di applicazione della norma uno stringente regime contabile e di bilancio per gli enti beneficiari delle erogazioni (senza tra l?altro tener conto delle semplificazioni previste a loro favore), rende la +Dai -Versi meno appetibile di quanto volesse essere.

Altra, più tecnica, falla della +Dai -Versi è, a nostro avviso, la sua decontestualizzazione dal Tuir. Aver creato una disposizione agevolativa lontana dal Tuir ha creato e creerà qualche ostacolo alla piena integrazione della +Dai -Versi con il sistema tributario nazionale: per esempio, quando furono inserite ?no tax area? e ?no family area? (ora abrogate), la +Dai -Versi non esplicava alcun effetto benefico sulla fiscalità del contribuente, a differenza delle altre deduzioni fiscali comprese nel Tuir.

Cercare di contestualizzare adesso questa disposizione (magari riproponendola all?interno del Tuir) forse potrebbe avere un suo perché.

IDENTIKIT

Carlo Mazzini,
40 anni, genovese, è un apprezzato consulente, esperto di legislazione degli enti non profit e fiscalità; collabora con il 24SoleOre e cura il sito www.quinonprofit.it.

Antonio Cuonzo,
34 anni, nato a Barletta, commercialista, lavora allo studio legale Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati di Roma e collabora alla cattedra di Diritto tributario delle organizzazioni non profit dell?università di Bologna.


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