Non profit
Decreto istitutivo del consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (G.U. 6/9/2004 n. 209)
di Redazione
Art. 1.
1. Per lanno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per lanno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per lanno 2006 e 3.176 milioni di euro per lanno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per lanno 2005 nellelenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti allUnione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nellelenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e lutilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e dordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei allamministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nellanno 2004. Laffidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei allamministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dellente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nellipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, latto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. Laffidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nellanno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per lacquisto, la manutenzione, il noleggio e lesercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nellanno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro delleconomia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro delleconomia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.
15. Per lanno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dallarticolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sullammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per lintero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dellobiettivo 1, prevista dallarticolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione allandamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano allobiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nellesercizio dei diritti dellazionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dallarticolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nellelenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori allimporto cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dellanno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, il Ministero delleconomia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui allarticolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dellarticolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dellarticolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nellanno precedente a quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero delleconomia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. Laccoglimento della richiesta ovvero leventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro delleconomia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui allarticolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per lanno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 lincremento è dell11,5 per cento. Per lindividuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per lindividuazione della popolazione, ai fini dellappartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dallarticolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per lanno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per lanno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dellanno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per lanno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dallacquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dellautorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento dellattuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente allanno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dallUnione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per lanno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dellarticolo 6 del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per lanno 2005, di euro 176.500.000 per lanno 2006 e di euro 170.500.000 per lanno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare lambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dellambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro delleconomia e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero delleconomia e delle finanze provvede allerogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dellinterno, sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e lISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con lobiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero delleconomia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dellente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dellobiettivo trimestrale e la sua coerenza con lobiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia allente che al Ministero delleconomia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dellente. A seguito dellaccertamento del mancato rispetto dellobiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, lorgano di revisione economico-finanziaria previsto dallarticolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dellinterno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dellinterno, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per lanno precedente non possono a decorrere dallanno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dellultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove lente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dallanno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dellanno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere allindebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per lanno 2004.
35. A decorrere dallanno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per lanno precedente. Listituto finanziatore o lintermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per lanno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nellanno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dallanno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sullandamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche allUnione delle province dItalia (UPI), allAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e allUnione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dallarticolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.
42. Laffidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei allamministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento allassenza di strutture organizzative o professionalità interne allente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso latto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dellorgano di revisione economico-finanziaria dellente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. Laffidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. Allarticolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui lente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dellarticolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dellesercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dellesercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dellesercizio 2013.
46. Allarticolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per lanno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dallalbo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso lamministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nellambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui allarticolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dellinteressato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. Allarticolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dellaliquota di compartecipazione delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dellarticolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. Laumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo dimposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dellarticolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per lanno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dellinterno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dallabolizione del credito dimposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, sono dettate le norme per lattuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. Allarticolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
54. Per lanno 2005 è istituito, presso il Ministero dellinterno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per linsediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi allincentivazione dellinsediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dellinterno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per laccesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nellelenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per lanno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore allammontare delle spese dellanno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per lanno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti indicati nellarticolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dellaccisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dallarticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto limporto di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dellaliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dellarticolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dellaliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per lanno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dellarticolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di cui allarticolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per lesercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dellarticolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali allimposta sul reddito e delle maggiorazioni dellaliquota dellimposta regionale sulle attività produttive di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e allarticolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma lapplicazione del comma 22 dellarticolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dellaliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dallarticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dallesercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per lanno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per lanno 2005, lincremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dellefficacia delle disposizioni di cui allarticolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui allarticolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui allarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche di cui allarticolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per lanno 2004 dallarticolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per lanno 2005.
66. Gli enti locali di cui allarticolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con lalienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia temporale delle norme tributarie, i termini per laccertamento dellimposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità dimposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) allarticolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) lammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dellammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dellanno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dellammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dellanno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dellanno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo larticolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate allatto della stipula del contratto stesso e per lammontare dellimporto del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dellesercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui allarticolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui allarticolo 204, comma 1, calcolati con riferimento allimporto complessivo dellapertura di credito stipulata.
4. Lutilizzo del ricavato delloperazione è sottoposto alla disciplina di cui allarticolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dellimporto del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dallente e previo rilascio da parte di questultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dellarticolo 206. Lerogazione dellintero importo messo a disposizione al momento della contrazione dellapertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per lente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. Lammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi alla data dellerogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dellammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dellinvestimento, dato atto dellintervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui allarticolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) allarticolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita allinsieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dellente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dellapplicazione del comma 4, la garanzia prestata dallente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dellente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui allarticolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. Allarticolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dellaccensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza delloperazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o lente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dellattuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 lente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, allamministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in ununica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dellemissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per lammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con ladesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dellamministrazione pubblica che assume lobbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia destinato ad unamministrazione pubblica diversa. Lamministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da unamministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Listituto finanziatore, contestualmente alla stipula delloperazione di finanziamento, ne dà notizia allamministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato delloperazione tra le accensioni di prestiti, provvede alliscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile delloperazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero delleconomia e delle finanze – Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dellinterno e il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante lanno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. Lindividuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dellarticolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dellindebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
80. Larticolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) 1. Qualora lorganizzazione dellente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con luso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui allarticolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui allarticolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dellente, con rilascio della quietanza di cui allarticolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dellattività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici allestero.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dellUnione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto allattività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dallente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dellavvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per ladozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. Lagenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche allente di cui al primo periodo lelenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per ladozione delle conseguenti iniziative. Dallattuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni allagricoltura al sistema assicurativo contro i danni, lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui allarticolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.
84. Allarticolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui allarticolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui allarticolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per lanno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso lIstituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dellarticolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti allarticolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per lanno 2005 di 50 milioni di euro.
87. Nellambito del Fondo per lo sviluppo dellagricoltura biologica e di qualità di cui allarticolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per lattuazione del Piano dazione nazionale per lagricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per lanno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui allautorizzazione di spesa recate dallarticolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allapposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dallarticolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per lanno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dallanno 2006.
89. Le risorse previste dallarticolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per lanno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dellIRAP, costituiscono limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite allanno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare allincentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche allIstituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui allarticolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e allarticolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere allutenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qua
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