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Disposizioni correttive al DPCR 132/03, in materia di modalita’ di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali (GU 23/12/2006 n. 298)

di Redazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie   di   belle   arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza,
dell'Accademia  nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori
per  le  industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n.  132,  recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed
organizzativa  delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della
legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina
della proroga degli organi amministrativi;
  Vista  la  decisione  del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 17
maggio 2005, n. 4923 con la quale e' stato annullato l'articolo 5 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, nella
parte  in  cui  prevede  le  modalita' di nomina del Presidente delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;
  Ravvisata  la  necessita' di modificare la disposizione del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  132  del 2003, concernente le
modalita'  di  nomina  del  presidente,  annullata  con  la  predetta
sentenza,  con  una  nuova  norma  che  garantisca  il  principio  di
autodeterminazione  ed autonomia delle istituzioni di cui alla citata
legge n. 508 del 1999;
  Considerato  che  i  presidenti  sono  responsabili  della gestione
amministrativa  per lo svolgimento della quale il regolamento prevede
che essi debbano essere dotati di alta qualificazione professionale e
manageriale;
  Acquisito  il  parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica  e  musicale, di cui all'articolo 3, della legge n. 508 del
1999, reso nell'adunanza del 5 luglio 2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 25 luglio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2006;
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 febbraio
                            2003, n. 132

  1. All'articolo  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Il  presidente  e'  nominato  dal  Ministro  entro una terna di
soggetti,  designata  dal  consiglio  accademico, in possesso di alta
qualificazione  professionale  e  manageriale,  nonche' di comprovata
esperienza  maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni
culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico
e culturale.
  3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma
2  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  antecedenti  la scadenza
dell'incarico  del  presidente  uscente.  Il  Ministro  provvede alla
nomina  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data di ricezione
delle predette designazioni.».

      

                               Art. 2.
                          Norma transitoria

  1. I  presidenti  in  carica  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento  continuano  ad  esercitare le proprie funzioni
fino  all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalita'
di  cui all'articolo 1. A tale fine, il consiglio accademico effettua
la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2006
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mussi,   Ministro   dell'universita'  e
                              della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 253 

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