Non profit

Donazioni senza segreti:bdiritti e doveri della generosità

La guida

di Redazione

Rapporti con i parenti, questioni ereditarie e fiscali:
l’atto di liberalità è regolato da norme
precise. A volte complesse. Ecco come orientarsi di Domenico Chiofalo*
L a donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità (aiutare i propri figli, fare un dono a chi ci ha assistito amorevolmente, fare beneficenza a un’associazione non profit), una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), attribuendole un diritto, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Tale atto comporta un impoverimento definitivo del proprio patrimonio (a differenza del testamento, sempre modificabile e revocabile) e presuppone una conoscenza di tutte le sue conseguenze e il rispetto di forme rigorose.
L’opportunità di una donazione deve analizzarsi caso per caso, con l’aiuto di un professionista fidato ed esperto, tenendo presente l’intero patrimonio del donante, la sua situazione, le implicazioni sulla futura successione dello stesso, gli aspetti civili e fiscali di un simile atto. Per tutte queste ragioni, la legge richiede l’obbligo dell’atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni (non parenti, coniugi o affini, né interessati all’atto).

Donazioni indirette
Si può donare anche in via indiretta senza necessità di utilizzare le forme rigorose della donazione: sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal contratto di donazione. È una donazione indiretta, per esempio, il procurare l’acquisto di un appartamento a un terzo, intervenendo al rogito per pagare il relativo prezzo o fornendo il denaro necessario per l’acquisto.
Anche in tali casi è opportuno farsi consigliare per tempo dal proprio notaio, perché può essere utile evidenziare l’esistenza di una donazione indiretta, per esempio per ristabilire l’equilibrio tra i propri figli, facendo emergere a favore di ciascuno di essi una liberalità ed evitando così discussioni tra i propri eredi all’apertura della successione.

Riduzione e restituzione
Proprio con riferimento ai rapporti tra la donazione e la futura successione del donante, occorre sapere che la donazione è un atto “a rischio”, che può pregiudicare la successiva circolazione dei beni donati o l’ottenimento di un finanziamento garantito dal bene donato.
La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro una volontà del defunto espressa per testamento o in una donazione. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge: se le donazioni, pur sempre valide ed efficaci, al momento della morte del donante dovessero risultare, dopo calcoli molto complicati, lesive dei diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci (azione di riduzione).
La tutela del legittimario, inoltre, può coinvolgere anche terzi che abbiano acquistato diritti dal donatario (comprese le banche che per la concessione di un mutuo abbiano ricevuto in garanzia un immobile oggetto di donazione). Infatti, qualora il donatario non abbia beni sufficienti per soddisfare le eventuali pretese del legittimario, si potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso (azione di restituzione), il quale avrà la facoltà di liberarsi con il versamento di una somma corrispondente.
È bene precisare che i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio, finché colui che ha fatto la donazione è ancora in vita, neanche prestando il loro assenso alla donazione. Lo potranno fare solo quando il donante sarà morto.
In considerazione della complessità di tutti questi problemi è opportuno farsi consigliare dal proprio notaio di fiducia che potrà indicare le soluzioni giuridiche (per esempio, donazione a tutti i legittimari e cessione di quote a quel legittimario che si intende da solo beneficiare ovvero donazione a tutti i figli e divisione tra gli stessi) che possano evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e rilevanti problemi di commerciabilità dei beni donati.

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it