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DPR 636/75 IPAB SICILIA Norme di attuazione dellostatuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie.

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636 (in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 330). — Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie. Il Presidente della Repubblica: Visto l’art. 87 della Costituzione; Visto lo statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto della regione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l’interno e per il tesoro; Decreta: Art. 1. Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia, di cui all’art. 14, lettera m), dello statuto della regione, sono esercitate dagli organi della regione. Dette funzioni riguardano in particolare: a) il riconoscimento giuridico, l’approvazione e la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, la estinzione, nonchè quanto attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza; b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi nonchè la nomina di commissari straordinari; c) l’autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili; d) ogni altra funzione che non sia espressamente riservata agli organi dello Stato a norma dell’art. 3 del presente decreto. Nell’esercizio dell’attività amministrativa demandata alla competenza della regione siciliana, i provvedimenti, per i quali disposizioni di legge ne prevedono l’adozione da parte del Capo dello Stato, sono assunti dal presidente della regione su proposta dell’assessore regionale competente. Fino a quando la legge regionale non disponga diversamente, gli atti indicati nel presente articolo devono essere adottati previa assunzione dei pareri previsti dalle leggi statali vigenti. Resterà in ogni caso fermo l’obbligo di procedere previo parere del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana per tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento, la fusione e la soppressione delle istituzioni e degli enti, nonchè l’approvazione dei rispettivi statuti e le loro modificazioni e l’autorizzazione agli enti medesimi ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili. Art. 2. La regione provvede per il proprio territorio: a) all’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173; b) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall’autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; all’assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani, nonchè all’assistenza estiva ed invernale dei minori; c) all’assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi; d) all’assistenza sanitaria e farmaceutica e all’assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646; e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; f) alla decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all’art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni. Nell’ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sicilia ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità; g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Art. 3. Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine: 1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali; nonchè agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi stranieri; 2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonchè per altre esigenze di carattere straordinario o urgente in relazione alle necessità degli enti assistenziali delle diverse regioni; 3) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell’art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all’assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; all’assistenza dei profughi stranieri; 4) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza, operanti nel territorio della Sicilia, previsti dai punti a) e b) dell’art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall’art. 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, nonchè alle persone giuridiche private che provvedono al ricovero dei minori, vecchi e invalidi con rette erogate da enti pubblici o che svolgono, comunque, attività pubblica di assistenza e beneficenza. Art. 4. Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi operanti in Sicilia. Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l’amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni amministrative di cui all’art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato. La vigilanza e la tutela esercitate dagli enti di cui al primo comma del presente articolo su istituti aventi propria personalità giuridica e sede nel territorio della regione siciliana sono svolte dagli organi regionali. Rappresentanti della regione fanno parte degli organi amministrativi degli enti pubblici di cui al presente articolo quando sono chiamati a deliberare in materie che, comunque, interessino la regione siciliana. Restano ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella Sicilia. Art. 5. Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione siciliana che attengano ad esigenze di carattere unitario in quanto connesse con materie di competenza statale, specie con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. L’esercizio della funzione di cui al precedente comma è attribuito al Consiglio dei Ministri. Gli organi statali e l’amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto. Art. 6. Nel territorio della Sicilia i comitati provinciali di beneficenza ed assistenza pubblica, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente. Fino a quando non avrà diversamente provveduto con proprie norme, la regione ha facoltà di avvalersi, per l’esercizio delle funzioni ad essa spettanti a norma del presente decreto, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza di cui al precedente comma che, all’uopo, saranno integrati, nella composizione, da un membro effettivo ed uno supplente nominati dall’assessore regionale competente.

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