Non profit
Friuli Venezia Giulia – Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico (BUR 14/11/2005 n. S.S. 24)
di Redazione
Art. 1
(Finalita)
1. Al fine di garantire la qualita dello sviluppo sociale ed economico della comunita regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione, la Regione promuove una politica tesa allo sviluppo e alla promozione dellattivita di ricerca, alla diffusione dellinnovazione e del trasferimento di conoscenze e di competenze, anche tecnologiche, a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica Amministrazione.
2. La politica regionale in materia di innovazione attua in particolare i principi di:
a) concertazione con le parti sociali;
b) collaborazione con istituzioni, universita, enti e centri di ricerca e per linnovazione;
c) sussidiarieta tesa al perseguimento di unefficace logica sistemica atta a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti interessati al trasferimento di conoscenze e competenze innovative, luso sinergico delle risorse, la valorizzazione del potenziale di ricerca e sviluppo diffuso in regione, il perseguimento di obiettivi di complementarieta e di specializzazione;
d) promozione della collaborazione internazionale.
3. Lazione regionale e in particolare rivolta a:
a) promuovere un ambiente favorevole allinnovazione e allassimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilita e di tutta la comunita regionale, anche attraverso la diffusione e lutilizzazione efficace dei risultati delle attivita di ricerca e luso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;
b) favorire linserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;
c) avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;
d) incentivare la collaborazione tra imprese, universita, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;
e) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dellinformazione per i servizi di pubblica utilita nei settori della sanita, dellassistenza e dellistruzione;
f) valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per laffermazione di un elevato tasso di innovazione;
g) promuovere realta imprenditoriali innovative e favorire lintegrazione sistemica.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge e, in quanto compatibili, delle discipline di settore, si intende per:
a) innovazione: ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dellimitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilita e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o lampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonche dei mercati a essi associati;
2) lintroduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) lintroduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nellesecuzione delle attivita lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
b) ricerca fondamentale: lattivita di ricerca che mira allampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche, non direttamente connesse a obiettivi industriali o commerciali;
c) ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con lobiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
d) trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano linnovazione al fine di favorirne lacquisizione e la circolazione;
e) attivita di sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca applicata o industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o allutilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali; tale attivita puo inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonche progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano ne convertibili ne utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
2. Ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunita europea, le definizioni corrispondenti al comma 1, adottate dalla Commissione europea nellambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con appositi atti regolamentari.
Art. 3
(Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dellinnovazione, delle attivita di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche)
1. La Giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dellinnovazione, delle attivita di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di seguito denominato Programma, che contiene obiettivi e modalita di attuazione, anche attraverso la definizione di priorita e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative a:
a) sviluppo dellinnovazione e della ricerca, anche attraverso il trasferimento tecnologico a favore del sistema imprenditoriale regionale;
b) incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata a necessita concrete del sistema economico, del welfare e della pubblica Amministrazione e alla ricerca orientata a perseguire un corretto equilibrio con lambiente nella realizzazione, trasformazione, adeguamento di insediamenti e di cicli produttivi, nellutilizzo dei materiali, nelle produzioni di energia, nel trattamento o nello smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo, nonche dei rifiuti in genere, e a perseguire ottimali condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
c) valorizzazione delle qualita e della migliore utilizzazione dellattivita di ricerca e sviluppo, favorendo la cooperazione e il coordinamento tra soggetti operanti al fine di promuovere lintegrazione tra universita, enti e centri di ricerca e per linnovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
d) promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilita, in particolare sostenendo la valorizzazione e la mobilita verso le imprese delle risorse umane;
e) riorganizzazione e valorizzazione delle risorse lavorative che introducono nuove formule per agevolare le pari opportunita e per creare migliori condizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Il Programma viene approvato previa concertazione con le parti sociali e previo parere della Conferenza permanente per linnovazione, di cui allarticolo 4, nonche della competente Commissione consiliare.
Art. 4
(Conferenza permanente per linnovazione)
1. Presso la Presidenza della Regione e istituita la Conferenza permanente per linnovazione, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza e strumento di raccordo, consultazione e partecipazione del sistema della ricerca regionale allelaborazione del Programma.
2. La Conferenza, costituita con deliberazione della Giunta regionale, e composta da:
a) il Presidente della Regione, che la presiede, o lAssessore regionale da questi delegato;
b) i Rettori delle Universita della regione, o loro delegati, e il Direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA), o suo delegato;
c) i Presidenti, o loro delegati, di enti pubblici di ricerca aventi sede in regione;
d) il Presidente di Area Science Park, o suo delegato, il Presidente di Agemont, o suo delegato, i Presidenti, o loro delegati, di soggetti a prevalente partecipazione pubblica che gestiscono parchi scientifici e tecnologici sul territorio della regione;
e) il Presidente di Friulia Spa, o suo delegato;
f) il Presidente di INSIEL SpA, o suo delegato;
g) il Presidente di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia SpA, o suo delegato;
h) lAssessore alle attivita produttive;
i) lAssessore al lavoro, formazione, universita e ricerca;
j) lAssessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
k) un rappresentante degli organismi privati di ricerca designato dallAssociazione regionale degli industriali maggiormente rappresentativa;
l) tre esperti in materia di innovazione designati dalla Giunta regionale.
3. Alle riunioni della Conferenza possono partecipare, su invito del Presidente, il Direttore generale della Regione, i Direttori centrali delle strutture regionali, esperti e consulenti esterni competenti nelle materie oggetto di esame. Possono altresi partecipare, su invito del Presidente, gli Assessori competenti nelle medesime materie. Agli esperti e consulenti esterni e attribuito il trattamento economico previsto dal comma 5.
4. Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.
5. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce lammontare del gettone di presenza spettante ai componenti esterni della Conferenza per la partecipazione alle sedute, nonche il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
Art. 5
(Comitato di valutazione)
1. Presso la Presidenza della Regione e istituito il Comitato di valutazione, di seguito denominato Comitato, composto da cinque esperti, scelti tra persone di comprovata esperienza scientifica o economica e caratterizzati da una posizione di terzieta rispetto alle attivita da valutare, che ha il compito di:
a) valutare periodicamente lattuazione del Programma di cui allarticolo 3, i risultati conseguiti e in particolare lefficacia delle azioni intraprese e dei progetti avviati e sostenuti per la realizzazione dello stesso, verificando le ricadute degli investimenti;
b) formulare alla Giunta regionale proposte di modifica e adeguamento del Programma triennale dellinnovazione;
c) contribuire alla misurazione del livello di competitivita del sistema Friuli Venezia Giulia misurando altresi limpatto sulla competitivita delle politiche attuate ai sensi della presente legge.
2. Il Comitato e nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. Con la medesima deliberazione giuntale e individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato.
3. Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario del Comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.
4. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce lammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonche il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
Art. 6
(Interventi a favore dellinnovazione nel settore industriale. Norma di rinvio)
1. Gli interventi in materia di ricerca e innovazione a favore delle imprese industriali sono attuati dalla Direzione centrale attivita produttive secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dellindustria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche.
Art. 7
(Modifica allarticolo 8 della legge regionale 3/2002)
1. Il comma 25 dellarticolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e sostituito dal seguente:
<25. lamministrazione="" regionale="" e="" autorizzata="" a="" costituire="" un="" albo="" cui="" possono="" accedere="" docenti="" universitari,="" ricercatori="" di="" enti="" pubblici="" di="" ricerca,="" professionisti="" e,="" ove="" ammesso="" dalla="" legge,="" societa="" di="" professionisti,="" competenti="" nelle="" materie="" oggetto="" di="" consulenza,="" al="" fine="" di="" affidare="" consulenze="" peritali="" sui="" contenuti="" tecnico-scientifici="" ed="" economici="" delle="" domande="" di="" contributo="" inoltrate="" alla="" direzione="" centrale="" attivita="" produttive="" in="" materia="" di="" innovazione,="" ricerca="" e="" sviluppo,="" nonche="" su="" specifiche="" problematiche="" di="" natura="" tecnica="" o="" economica.="">>.
Art. 8
(Sostituzione dellarticolo 21 della legge regionale 47/1978)
1. Larticolo 21 della legge regionale 47/1978 e sostituito dal seguente:
2. Fino allentrata in vigore dei regolamenti di cui allarticolo 21, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti allentrata in vigore della presente legge.
Art. 9
(Sostituzione dellarticolo 22 della legge regionale 47/1978)
1. Larticolo 22 della legge regionale 47/1978 e sostituito dal seguente:
2. Fino allentrata in vigore dei regolamenti di cui allarticolo 22, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti allentrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Progetti di elevato impatto sistemico)
1. Allo scopo di promuovere linnovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dellinnovazione allapparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, lAmministrazione regionale e autorizzata a commissionare e finanziare, sino allintero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle imprese medesime, finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica Amministrazione della Regione.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attivita produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalita e le procedure per lattuazione degli interventi previsti dal comma 1.
3. Fino allentrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti allentrata in vigore della presente legge.
Art. 11
(Interventi a favore dellinnovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone)
1. Allo scopo di promuovere linnovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dellinnovazione al sistema produttivo regionale, lAmministrazione regionale e autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:
a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per creazione di nuovi processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a processi produttivi o servizi esistenti, lorganizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa lattivita di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
b) la realizzazione di attivita di sviluppo precompetitivo volte allintroduzione di significative innovazioni dei processi, dei servizi e nellorganizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa lattivita di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
c) favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte allintroduzione di innovazioni finalizzate allorganizzazione dellazienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa lattivita di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
d) la predisposizione di studi di fattibilita e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o allUnione europea per lottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), lAmministrazione regionale e autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, ai seguenti soggetti:
a) i centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonche i centri per linnovazione, dotati di personalita giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o piu dei soggetti di cui al comma 1;
b) i Centri di assistenza tecnica del terziario (CAT) autorizzati dalla Regione, che hanno la finalita di introdurre innovazione, anche tecnologica, allinterno delle imprese del terziario;
c) le societa di servizi alle imprese, le societa tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalita la prestazione di servizi per linnovazione, il trasferimento tecnologico o lattivita di sviluppo precompetitivo.
3. Le attivita di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da universita e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per linnovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nellalbo di cui allarticolo 14 del decreto del Ministro delluniversita e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalita procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalita e le procedure per lattuazione degli interventi previsti nel presente articolo.
Art. 12
(Interventi a favore dellinnovazione nel settore dellartigianato. Norma di rinvio)
1. Gli interventi per linnovazione a favore delle imprese artigiane sono disciplinati dallarticolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dellartigianato), come sostituito dallarticolo 13.
Art. 13
(Sostituzione dellarticolo 53 bis della legge regionale 12/2002)
1. Larticolo 53 bis della legge regionale 12/2002 e sostituito dal seguente:
2. Fino allentrata in vigore dei regolamenti di cui allarticolo 53 bis, comma 4, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i previgenti regolamenti regionali.
Art. 14
(Sostituzione dellarticolo 53 ter della legge regionale 12/2002)
1. Larticolo 53 ter della legge regionale 12/2002 e sostituito dal seguente:
Art. 15
(Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche)
1. E costituito presso la Direzione centrale attivita produttive il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche. Il Comitato e organo di consulenza tecnica dellAmministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico ed esprime parere in ordine agli interventi di sostegno ai comparti industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi.
2. Il Comitato e nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dellAssessore alle attivita produttive, e rimane in carica per la durata di tre anni.
3. Il Comitato si compone di sette esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati come segue:
a) un esperto, che presiede il Comitato stesso, designato dallAssessore alle attivita produttive;
b) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dellindustria, dellartigianato, del commercio, turismo e servizi, che intervengono per la valutazione delle pratiche relative al settore di competenza;
c) un esperto designato dallUniversita degli Studi di Trieste;
d) un esperto designato dallUniversita degli Studi di Udine;
e) due esperti designati congiuntamente dagli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dellinnovazione.
4. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalita, imparzialita, onorabilita e competenza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.
5. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce lammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonche il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
6. Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, nominato ai sensi dellarticolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, dura in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui al comma 1.
7. Il Comitato nominato ai sensi del comma 2 subentra al Comitato nominato ai sensi dellarticolo 43 della legge regionale 2/1992 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione centrale attivita produttive di qualifica non inferiore a D.
9. Tutti i riferimenti normativi al Comitato, di cui allarticolo 43 della legge regionale 2/1992, devono intendersi riferiti al Comitato nominato ai sensi del comma 2.
Art. 16
(Interventi a favore dellinnovazione nel settore della filiera foresta-legno)
1. LAmministrazione regionale e autorizzata a intervenire a favore delle imprese della filiera foresta-legno, singole o associate, degli enti locali proprietari di foreste e del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;
b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con lambiente per lutilizzo alternativo anche a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;
c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e lisolamento del biossido di carbonio;
d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualita di prodotto e alla salvaguardia dellambiente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalita definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, con regolamento di esecuzione.
Art. 17
(Interventi a favore dellinnovazione nei settori dellagricoltura e dellitticoltura)
1. LAmministrazione regionale e autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprieta degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dellacquacoltura, dellERSA, delle universita, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dellimpatto ambientale;
b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;
c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con lambiente per lutilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dellitticoltura;
d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e lisolamento del biossido di carbonio;
e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualita di prodotto e alla salvaguardia dellambiente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalita definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per lesame di compatibilita ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
Art. 18
(Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)
1. LAmministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facolta di Agraria dellUniversita degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonche a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attivita di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalita e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dallapprovazione della presente legge.
Art. 19
(Interventi a favore dell’innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali)
1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell’Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a:
a) concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilita’ tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all’adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell’ambito dell’organizzazione logistica dell’intermodalita’, del trasporto combinato e del trasporto in generale;
b) concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;
c) incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.
2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilita’ tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l’interscambio fra vettori e mediante l’impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.
3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilita’, progetti e programmi aventi a oggetto l’innovazione tecnologica:
a) nel settore della viabilita’ e dei trasporti, ivi incluse le infrastrutture immateriali;
b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualita’ e dell’aeroportualita’.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
5. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita’ e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalita’ definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l’esame di compatibilita’ ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
Note:
1. Aggiunte parole al comma 3 da art. 4, comma 61, L.R. 12/2006
Art. 20
(Interventi regionali diretti)
1. Per le finalita’ individuate dall’articolo 19, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a porre in essere interventi diretti nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedure concorsuali a evidenza pubblica, nonche’ quelli di cui all’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005 e successive modifiche.
Note:
1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 4, comma 62, L.R. 12/2006
Art. 21
(Promozione dellattivita degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico)
1. LAmministrazione regionale promuove lattivita degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purche costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante:
a) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti linnovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e lattivita di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, societa di distretto e enti pubblici;
b) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, alle universita, agli enti pubblici di ricerca, per la costituzione o lo sviluppo allinterno dei parchi stessi, di laboratori misti di ricerca cui partecipino imprese, consorzi o societa consortili;
c) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi e agli incubatori di impresa per la realizzazione di programmi finalizzati alla promozione, al supporto e allavvio di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, universita e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita e le procedure per lattuazione degli interventi di cui al comma 1.
Art. 22
(Interventi a favore dellinnovazione nel settore del welfare)
1. Allo scopo di favorire lintroduzione dellinnovazione nei settori della salute e della protezione sociale, lAmministrazione regionale e autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalita di erogazione dei servizi, comprese lassistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonche lintroduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative piu ampie di ricerca gia in essere o da attivare anche con il supporto dei privati.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:
a) agli oneri gestionali;
b) alla formazione del personale;
c) agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attivita conseguenti alla messa a regime dellinnovazione o del trasferimento di conoscenze.
3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalita’ e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1. Sostituito il comma 3 da art. 26, comma 1, L.R. 19/2006
Art. 23
(Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione)
1. LAmministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a universita, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attivita di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle universita e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le societa consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attivita di ricerca, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) prevalente partecipazione pubblica;
b) gestione soggetta a controllo da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
c) organi di amministrazione o di vigilanza costituiti da membri dei quali piu della meta designati dallo Stato o da altri enti pubblici.
3. La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con linserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dellinnovazione di cui allarticolo 25.
4. Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformita alle priorita individuate nel Programma.
5. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, universita e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita e le procedure per lattuazione degli interventi di cui al comma 1.
6. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.
Art. 24
(Interventi a favore dellinnovazione nel settore delle risorse umane)
1. La Regione, nellambito dellinnovazione e della ricerca, promuove la formazione, lalta qualificazione e loccupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:
a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nellambito dellinnovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dellattivita di sviluppo precompetitivo;
b) il sostegno al sistema universitario regionale con le modalita e nei limiti di cui allarticolo 32;
c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;
d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che gia collaborano in attivita di ricerca presso universita o enti pubblici di ricerca con modalita precarie;
e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilita o il distacco temporaneo di personale delle universita e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilita in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalita di migliorare la circolarita della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire lottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;
f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, universita e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita e le procedure per lattuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 22, L.R. 12/2006
Art. 25
(Rete regionale dellinnovazione)
1. Nellambito del Programma di cui allarticolo 3, la Regione promuove la costituzione di una rete regionale dellinnovazione volta a sviluppare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della produzione e a favorire il trasferimento delle conoscenze innovative acquisite dai centri di ricerca e trasferimento tecnologico, dai centri per linnovazione e dalle universita al sistema produttivo regionale.
2. Per le finalita di cui al comma 1, la Regione stipula accordi quadro con le universita regionali, gli enti pubblici di ricerca, i centri di ricerca e trasferimento tecnologico e i centri per linnovazione a prevalente partecipazione pubblica.
3. Per la gestione della rete regionale dellinnovazione la Regione si avvale del supporto di un Comitato costituito da un rappresentante per ciascuna categoria dei soggetti di cui al comma 2, nonche da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.
4. Alla rete regionale dellinnovazione possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti individuati con apposito regolamento.
Art. 26
(Nuove realta imprenditoriali e crescita dimensionale)
1. LAmministrazione regionale e autorizzata a concorrere alle spese a favore delle piccole e medie imprese, individuate dal comma 2, fino al 50 per cento della spesa ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, relativamente alle seguenti attivita dei soggetti che gestiscono un incubatore dimpresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui allarticolo 2 bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) :
a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;
b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;
c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio delliniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.
2. Beneficiarie delle attivita indicate al comma 1 sono le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unita operativa nel territorio regionale, che:
a) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi. Lattivita di industrializzazione puo riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;
b) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente alleffettuazione di progetti di ricerca, allutilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.
3. Con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalita di attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Art. 27
(Tutela dei prodotti brevettati)
1. Al fine di sostenere il comparto produttivo regionale nei confronti della concorrenza esercitata dalle imprese straniere, con particolare riguardo a quelle dei Paesi asiatici, lAmministrazione regionale concorre negli oneri per la tutela legale dei brevetti relativi a beni prodotti dalle piccole e medie imprese nel territorio regionale.
2. Nellambito delle finalita di cui al comma 1, la Regione sostiene gli interventi della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi come obiettivo:
a) la realizzazione di attivita informative sulle modalita per il conseguimento dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti internazionali e ai brevetti nazionali esteri, nonche sui relativi mezzi di tutela dei prodotti brevettati;
b) la compartecipazione alle spese per lassistenza legale nellavvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connesse alla tutela dei brevetti.
3. Con apposito regolamento regionale vengono definiti le condizioni, i criteri, le modalita e le procedure per lattuazione degli interventi di cui al comma 2.
Art. 28
(Programmi di promozione e diffusione dellinnovazione)
1. LAmministrazione regionale sostiene e realizza direttamente, o attraverso enti pubblici di ricerca, universita, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aziende fieristiche, programmi e iniziative aventi come obiettivi:
a) la promozione della cultura dellinnovazione nei confronti della comunita regionale;
b) la promozione sul mercato delle attivita nei campi della ricerca di base e industriale, del trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza realizzate in regione e il confronto con esperienze realizzate in altre regioni e in altri Paesi;
c) la diffusione delle informazioni riguardanti lattivita e i risultati del sistema regionale della ricerca e dellinnovazione;
d) lattrazione di attivita ad alto contenuto tecnologico.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, universita e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita e le procedure per lattuazione degli interventi di cui al comma 1.
Art. 29
(Distretto dellinnovazione)
1. La Regione individua uno o piu distretti dellinnovazione e delle alte tecnologie quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dellinnovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo delleconomia regionale.
2. Il distretto dellinnovazione e costituito da unaggregazione, anche su base territoriale, di soggetti diversi che si distingue, oltre che per leffettiva presenza di detti soggetti in una determinata area geografica, anche per il fattivo ed efficace collegamento tra detti soggetti presenti in aree geografiche differenti, nonche per i seguenti elementi:
a) elevata capacita di sviluppo di attivita di ricerca e sviluppo, di innovazione e trasferimento tecnologico, di produzione e servizi ad alto contenuto tecnologico con elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare o delle pubbliche amministrazioni regionali;
b) efficace sistema di relazioni interindustriali, comunque sviluppate, estese anche al sistema terziario, finanziario e della pubblica Amministrazione;
c) capacita del sistema predisposto di attrarre, accogliere e creare imprese innovative, nonche di svolgere una funzione di incubatore del processo di innovazione territoriale a largo raggio.
Art. 30
(Individuazione dei distretti dellinnovazione)
1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalita di costituzione, i criteri qualitativi, i parametri e gli indici quantitativi necessari alla configurazione del distretto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene anche norme di raccordo con le strutture distrettuali gia esistenti nel sistema industriale, conformandosi a criteri di economicita e di non duplicazione nellallocazione di eventuali contributi pubblici.
3. I distretti dellinnovazione sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conformita al regolamento di cui al comma 1.
Art. 31
(Attivita di coordinamento dei centri di ricerca)
1. Al fine di contribuire alle finalita di cui allarticolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dellIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delluniversita e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso lAccordo per il coordinamento dei centri di ricerca nazionali e internazionali presenti a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia del 27 gennaio 2004, lAmministrazione regionale sostiene lattivita di coordinamento mediante la concessione di finanziamenti al soggetto coordinatore dei centri stessi.
Art. 32
(Programma annuale di interventi a favore del sistema universitario e relativo Fondo regionale)
1. Nellambito del Programma di cui allarticolo 3, la Regione definisce la strategia di intervento a favore del sistema universitario presente nel Friuli Venezia Giulia con lobiettivo di promuovere leccellenza, la competitivita, le relazioni internazionali e la capacita di contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale della Regione.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, sentito il Comitato regionale per il coordinamento universitario, approva il Programma annuale di interventi a favore del sistema universitario da realizzare in attuazione del Programma di cui allarticolo 3.
3. Il Programma annuale prevede:
a) la concessione di contributi per le spese di funzionamento e per lattivita didattica dellUniversita degli Studi di Trieste, dellUniversita degli Studi di Udine e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA);
b) la concessione di contributi per i progetti presentati dallUniversita degli Studi di Trieste, dallUniversita degli Studi di Udine e dalla SISSA, che possono anche essere realizzati da Istituti di ricerca, studi e documentazione promossi e partecipati dalle universita della regione, nonche per i progetti relativi a iniziative di alta formazione e di ricerca che assicurino particolari ricadute nei territori delle province di Gorizia e di Pordenone, che possono anche essere presentati rispettivamente dal Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e dal Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia;
c) la realizzazione di interventi a sostegno dellistituzione e della permanenza di insediamenti universitari di didattica o ricerca sul territorio in sedi diverse da quelle degli atenei e dei Consorzi universitari di cui alla lettera b);
d) il potenziamento dei servizi di trasferimento tecnologico delle universita e la promozione di imprenditorialita basata sulla conoscenza.
4. Per lattuazione degli interventi a favore del sistema universitario, di cui al comma 3, e istituito il Fondo regionale per il sistema universitario, il cui utilizzo viene annualmente definito nel rispetto delle modalita previste dal comma 5.
5. Per le finalita di cui al comma 3, lettera a), la Regione dispone uno stanziamento annuale non superiore al 40 per cento della disponibilita del Fondo di cui al comma 4. Il riparto tra i destinatari della quota riservata del Fondo viene effettuato a seguito di richiesta, da parte dei destinatari stessi, cui deve essere allegato il bilancio consuntivo dellesercizio precedente e quello preventivo dellesercizio in corso. Tale richiesta viene presentata ogni anno entro il 30 aprile.
6. In ogni caso, gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono finalizzati in via prioritaria a sostenere:
a) progetti presentati dintesa fra le universita e finalizzati a favorire lintegrazione, la complementarita e la specializzazione dellofferta formativa complessiva del sistema universitario della regione;
b) la promozione della partecipazione a corsi di laurea o a master di secondo livello, in settori valutati come prioritari nel Programma di cui allarticolo 3 e realizzati preferibilmente dintesa tra le due universita della regione e tra le due universita e la SISSA;
c) la realizzazione di corsi di laurea, di dottorati o di master di secondo livello, che siano realizzati in collaborazione tra le universita della regione;
d) progetti finalizzati a rafforzare la funzione internazionale del sistema universitario della regione, a rafforzare le relazioni con universita di altri Paesi, a promuovere la partecipazione di studenti o laureati di altri Paesi a iniziative formative di elevato profilo realizzate in regione, nonche la partecipazione di studenti o laureati della regione ad analoghe iniziative di altri Paesi;
e) iniziative e progetti finalizzati a costituire servizi comuni proposti in collaborazione dalle universita della regione Friuli Venezia Giulia;
f) lattivazione o la permanenza di insediamenti universitari di didattica o di ricerca in sedi diverse da quelle degli atenei e dei Consorzi universitari di cui al comma 3, lettera b), a condizione che gli stessi rispondano a esigenze e vocazioni economiche e di sviluppo del territorio interessato e esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, da parte dei soggetti istituzionali o economici del territorio medesimo per un periodo di almeno cinque anni;
g) iniziative volte a creare servizi innovativi agli studenti realizzate in collaborazione tra le due universita della regione;
h) progetti di ricerca di nuove iniziative di didattica e di ricerca di interesse del sistema economico, esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, per un periodo di almeno cinque anni.
Art. 33
(Modifiche alla legge regionale 7/1999 relative allistituzione del fondo per linnovazione)
1. Dopo la lettera d quinquies) del comma 1 dellarticolo 9 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e aggiunta la seguente:
2. Dopo larticolo 23 quinquies della legge regionale 7/1999 e inserito il seguente:
Art. 34
(Finanziamento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per lallestimento e lo svolgimento di “InnovAction”)
1. LAmministrazione regionale e autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento straordinario fino alla concorrenza di 390.000 euro al fine di consentire lallest25.>
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