Sono il direttore di una fondazione a cui ultimamente è stata preclusa la possibilità di partecipare ad una gara di appalto. Ultimamente però mi pare che tale orientamento sia stato modificato in modo sostanziale. È vero?
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6528 del 10 settembre 2010 ha affermato che anche le fondazioni possono partecipare a gare di appalto pur non avendo scopo di lucro. La giustificazione apportata è strettamente legata alla nozione di operatore economico prevista dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza del 23 dicembre 2009 causa C-305/08), che nella definizione di “operatore economico” racchiude anche soggetti che non hanno scopo di lucro. In base a tale sentenza il Consiglio di Stato è andato al di là di quella che è la nozione di imprenditore che è possibile desumere dall’articolo 34 del Codice degli appalti in base al quale le fondazioni sono sempre state escluse dalla possibilità di partecipare alle gare di appalto, in quanto non ritenute imprese.
Inoltre, è stato chiarito che alle fondazioni non devono essere richieste né referenze bancarie e nemmeno l’iscrizione alla Camera di commercio, in quanto soggetti non avente scopo di lucro. Per questo motivo le fondazioni devono essere trattate in modo differente rispetto a tutte le altre categorie di imprese.
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