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I genitori si separano ma i figli restano insieme

Regolamentare l’affidamento congiunto, per evitare traumi ai bambini. È il senso di un progetto di legge dei senatori del gruppo Misto

di Redazione

Senato: è stato presentato il 22 maggio 1997, da alcuni parlamentari del gruppo Misto, con primo firmatario Giovanni Iuliano, un disegno di legge per regolare l?istituto dell?affidamento congiunto dei minori. Il provvedimento (n. 2457) non è ancora stato assegnato in commissione. La separazione e il divorzio sono ormai profon- damente radicati nel tessuto sociale, tanto da essere parte integrante della cultura delle nuove generazioni. In questo quadro appare necessario colmare una lacuna del diritto che riguarda proprio l?aspetto più delicato della crisi coniugale e quindi della separazione: l?affidamento congiunto dei minori. Mentre in altri paesi europei, come l?Inghilterra, la Francia, la Spagna, la Germania e il Belgio, si è tempestivamente provveduto a introdurre l?istituto dell?affidamento congiunto, in Italiaquesta è solo un?espressione giuridica non regolamentata e quindi mai applicata. Il disegno di legge presentato da alcuni senatori del gruppo Misto, sulla regolamentazione dell?istituto dell?affidamento congiunto, modifica l?articolo 158 del codice civile e circoscrive la separazione solo ai coniugi, senza coinvolgere i figli, fornendo una serie di regole per consentire l?esercizio congiunto della potestà e la quotidiana presenza di entrambi i genitori. L?affidamento congiunto potrà quindi essere disposto dal tribunale o scelto consensualmente dalla coppia e sarà il giudice a indicare il coniuge convivente, a definire i periodi nei quali il genitore non convivente potrà tenere con sé i figli e trattenersi con loro nell?abitazione stessa, a stabilire a quali spese il genitore non convivente potrà provvedere direttamente. Il padre e la madre dovranno quindi, sotto il controllo di strutture di assistenza sociale e psicologica, concordare l?educazione dei figli e tenere sempre un comportamento rispettoso l?uno nei confronti dell?altro, senza opporsi pregiudizialmente alla presenza di un nuovo partner. Carcere Mamme detenute pene alternative. Pene alternative per le madri detenute. Il ministro di Grazia e Giustizia ha risposto a un?interrogazione n. 4-08943 presentata il 30 giugno scorso da Maria Teresa Armosini di Forza Italia. Il ministero per le Pari opportunità sta preparando un provvedimento che stabilisce pene alternative alla reclusione per le madri di minori. Lo ha annunciato il guardasigilli, Giovanni Maria Flick, rispondendo a un?interrogazione sulle madri e il carcere, presentata da Maria Teresa Armosino di Forza Italia. Attualmente sono 29 i bambini ospiti dei penitenziari italiani: figli di detenute che, per motivi di eccezionale gravità, sono escluse dall?applicazione dell?articolo 275 del codice di procedura penale che vieta la carcerazione preventiva per le donne imputate in gravidanza o con bambini di età inferiore ai tre anni. Flick ha poi precisato che gli articoli 146 e 147 del codice penale prevedono il differimento della pena per le donne imputate in gravidanza o con figli che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d?età, mentre una sentenza della Corte costituzionale (aprile 1991, n. 215) estende ai papà che scontano residui di pena inferiori ai tre anni, la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari (art. 47 dell?Ordinamento penitenziario) nel caso la madre non sia in grado di assistere i propri bambini. Infine, il ministro ha sottolineato che, in caso di parto di una detenuta, è disposto l?immediato trasferimento in centri di cura esterni (art. 11 dell?Ordinamento penitenziario). Giustizia Minori, più tutela durante i processi Senato: presentato il 17 giugno scorso un disegno di legge (n. 2527) sulle norme che regolano le indagini e gli accertamenti nei procedimenti civili e penali in cui sono coinvolti i minori non ancora quattordicenni, quali parti o testimoni. Il disegno di legge d?iniziativa di un gruppo di senatori di diversa estrazione politica (primo firmatario Bianca Maria Fiorillo del gruppo Misto), non è ancora stato assegnato in commissione. Ridurre il più possibile le conseguenze negative che possono influire sull?integrità psicofisica del minore che non ha ancora compiuto i 14 anni, chiamato a partecipare a procedimenti penali e civili. Lo propone un disegno di legge presentato il 17 giugno scorso da un gruppo di senatori di diversa estrazione politica. Il gruppo multidisciplinare di studio, costituitosi nell?ambito delle attività di psicologia giuridica dell?Istituto superiore internazionale di scienze criminali, in seguito al convegno del ?96 sul tema dell?abuso sessuale di minori, ha elaborato la ?Carta di Noto? (dal nome del comune dove si è svolto l?incontro) le cui linee guida sono alla base di questo disegno di legge. Il provvedimento stabilisce la nomina di un esperto per l?assistenza del minore, da scegliere tra gli iscritti in un registro che sarà istituito nella Corte d?appello e nel Tribunale dei minori. A questa figura spetterà il compito di raccogliere elementi di prova sia a carico sia a favore delle due parti, tenendo presenti i doveri di imparzialità e di completezza dell?indagine. In caso di mancata nomina o di nomina di una figura inadeguata, gli atti e gli accertamenti relativi al procedimento saranno inutilizzabili. Viene prevista, infine, anche una nuova figura: un assistente psicologico per i minori che abbiano subito abusi. Diritti civili Più garanzie per chi chiede asilo Senato: all?esame della commissione Affari costituzionali, in sede referente, un disegno di legge sulle norme in materia di protezione umanitaria e di diritto d?asilo, presentato dal Governo il 13 maggio scorso (provvedimento n. 2425). Una disciplina organica per l?istituto dell?asilo che assicuri la tutela dei diritti della persona, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Questo l?obiettivo di un disegno di legge d?iniziativa del Governo, presentato al Senato il 13 maggio scorso e ora all?esame della commissione Affari costituzionali. Il provvedimento stabilisce innanzitutto la possibilità di accogliere temporaneamente gli stranieri che, pur non avendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, per obiettive situazioni di fatto non possono rientrare in patria. Durante la fase che precede l?approvazione della domanda d?asilo, tutti i rifugiati hanno diritto all?assistenza sanitaria, al vitto e a un?adeguata sistemazione, mentre una speciale assistenza è riservata ai minori non accompagnati e alle donne che hanno subito violenza. Chi ha fatto domanda d?asilo avrà poi diritto, durante tutta l?istruttoria, di prendere visione degli atti che lo riguardano e di essere assistito da una persona di sua fiducia nel corso dell?audizione davanti alla commissione centrale (che sarà potenziata e integrata dalla presenza dei rappresentanti dei ministeri degli Esteri e dell?Interno). Introdotta anche la revisione, ogni cinque anni, della posizione dei rifugiati che potranno comunque rimanere nel nostro Paese qualora la loro situazione sia conforme alla normativa vigente in materia di soggiorno degli stranieri. Tutte le attività di integrazione sociale saranno infine affidate agli enti locali. Sanità Danni da vaccino, ferma la legge Senato: trasmesso il 4 luglio dal presidente della Camera il testo modificato del disegno di legge presentato dal ministro della Sanità, Rosi Bindi, che integra la legge 25 febbraio ?92, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Il provvedimento (n. 2335-b) non è stato ancora assegnato in commissione. Continua il difficile cammino del disegno di legge, presentato dal ministro della Sanità, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Il Governo ha infatti deciso di non reiterare il decreto presidenziale del 4 aprile ?97, n. 92, scaduto il 4 giugno scorso (vedi anche ?Vita? n. 16 e 20), in attesa dell?approvazione di questo disegno di legge. Ma il vuoto creato dalla decisione dell?esecutivo non sembra averne accelerato il cammino parlamentare. Dopo l?approvazione della commissione Igiene e sanità del Senato e gli emendamenti approvati in commissione Affari sociali di Montecitorio, il disegno di legge del ministro Bindi, a dispetto della sua urgenza, è ancora in attesa di essere assegnato. Tra le modifiche, apportate al testo dalla XII commissione della Camera, è da sottolineare l?emendamento all?ottavo comma dell?articolo uno che, di fatto, ne limita la validità all?anno ?97.


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