L’acquirente dovrà prestare particolare attenzione per evitare che si verifichino forme di elusione della normativa di tutela che finirebbero per andare a suo danno.
Rischi concreti di elusione si possono verificare sia prima dell’inizio della costruzione (nel caso di vendita sulla carta) sia nel caso di vendita a costruzione non ultimata (nel caso di vendita al grezzo).
Nel primo caso, la consegna della garanzia fideiussoria è obbligatoria solo se oggetto del preliminare sia un immobile da costruire, ossia un immobile per il quale è già avvenuta la richiesta del permesso di costruire ovvero è stata presentata la denuncia di inizio attività e prima del completamento delle finiture e quindi sino a che non sia possibile richiedere il rilascio del certificato di agibilità. Attenzione alla pratica seguita da alcuni operatori di settore di richiedere al promissario acquirente che intenda “prenotare” un immobile ancora da costruire somme, anche di modesto importo, a qualsiasi titolo, senza che sia già stato richiesto al Comune il permesso di costruire (o titolo equivalente).
Nella vendita al grezzo, l’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o dell’atto definitivo di assegnazione. Attenzione, dunque, al venir meno della garanzia quando la proprietà viene trasferita alla realizzazione del rustico, con la contestuale stipula di un appalto per l’ultimazione dei lavori.
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