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Il disegno di legge regionale della Toscana per l’immigrazione

di Redazione

Il disegno di legge regionale della Toscana per l’immigrazione

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi e finalità della legge

1. Per realizzare l’accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione partecipe, di cui all’articolo 4 dello Statuto regionale ed in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme tese a garantire ai cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione.

2. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi: a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili e l’attuazione di una piena cittadinanza sociale; b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l’adempimento dei doveri individuali e collettivi; c) l’istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del welfare e dello sviluppo locale; d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa; e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all’inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.

Art. 2

Ambito soggettivo

1. I cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.

3. Per i richiedenti asilo, status di rifugiato o protezione sussidiaria e per coloro che sono in possesso di uno dei suddetti status, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità alla legislazione statale, dell’Unione Europea ed internazionale.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge possono essere estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti.

CAPO II

La governance dell’immigrazione

Art. 3

I soggetti della programmazione

1. La Regione, le province, i comuni e le società della salute concorrono, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, alla programmazione in materia di immigrazione ai sensi della normativa regionale e dell’articolo 4.

Art. 4

Strumenti di programmazione

1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, di seguito denominato piano di indirizzo, di durata pluriennale, ed il documento annuale di intervento.

Art. 5

Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione

1. Il piano di indirizzo, elaborato ed approvato ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è lo strumento di programmazione nel quale sono indicati gli obiettivi strategici regionali che attuano e precisano gli indirizzi espressi nel programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di immigrazione. Il piano di indirizzo valorizza i collegamenti e le interazioni tra le diverse politiche settoriali regionali ed ha la validità corrispondente a quella del PRS.

2. Gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento del piano di indirizzo sono definiti attraverso le conferenze di programmazione, di cui all’articolo 8, e la concertazione con le istituzioni locali e le formazioni sociali prevista dall’ordinamento regionale.

3. Il piano di indirizzo definisce: a) gli obiettivi strategici da perseguire e i fattori di rischio da contrastare; b) le priorità di intervento, anche considerando quelle definite all’articolo 7, comma 6, della l.r. 41/2005; c) il quadro dei progetti speciali, innovativi, di ricerca e di sperimentazione, incluse le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una piena cittadinanza sociale e al contrasto di ogni forma di discriminazione; d) le risorse per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera c), nonché l’ambito territoriale di attuazione ritenuto più appropriato.

Art. 6

Documento annuale di intervento

1. Il documento annuale di intervento, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999, è uno strumento di attuazione degli obiettivi stabiliti nel piano di indirizzo.

2. Il documento annuale di intervento costituisce altresì uno strumento di verifica e controllo degli interventi posti in essere, degli strumenti e delle strategie scelti per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello locale e regionale nonché uno strumento di analisi della presenza degli stranieri e dell’evoluzione del fenomeno migratorio.

3. Il documento annuale di intervento contiene inoltre in un apposito allegato: a) l’analisi della normativa comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri; b) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale; c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.

Art. 7

Coordinamento con il sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza

1. Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla l.r. 41/2005; a tal fine il piano di indirizzo ed il documento annuale di intervento si integrano e si coordinano con il piano integrato sociale regionale di cui all’articolo 27 della l.r. 41/2005 e forniscono indicazioni per la redazione degli altri strumenti programmatori regionali.

2. Il piano di indirizzo fornisce inoltre indicazioni per la redazione degli strumenti programmatori locali tra i quali i piani integrati di salute.

Art. 8

Le conferenze regionali di programmazione

1. Al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione degli enti istituzionali e del terzo settore coinvolti nelle politiche dell’immigrazione.

2. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità di organizzazione che ogni conferenza regionale deve rispettare, anche al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei soggetti sociali ed istituzionali interessati. I risultati delle conferenze regionali confluiscono nel piano di indirizzo e nel documento annuale di intervento.

3. Le conferenze regionali possono essere organizzate anche dagli enti locali, in ragione della particolare vocazione territoriale nonché dei progetti realizzati.

4. La Giunta regionale può convocare periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione di cui al presente articolo.

Art. 9

Rapporti interistituzionali

1. La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni. Si raccorda inoltre con i consigli territoriali per l’immigrazione, di cui all’articolo 3 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), presenti nel territorio regionale.

Art. 10

Coordinamento con la cooperazione internazionale

1. La Regione, nell’ambito degli interventi della pianificazione delle attività internazionali, sostiene la realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere l’imprenditoria, la formazione professionale ed il rientro nei paesi di origine.

Art. 11

Osservatorio sociale regionale

1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno migratorio nonché di monitoraggio e analisi di impatto delle politiche sull’immigrazione sono svolte tramite l’osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 40 della l.r. 41/2005.

2. L’osservatorio sociale regionale sulla base di intese, accordi o altri atti può sviluppare rapporti di collaborazione con gli osservatori operanti a livello nazionale e locale nonché con istituti pubblici e privati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, attraverso la rete telematica regionale toscana, promuove la messa in rete delle banche dati regionali disponibili sul fenomeno migratorio e lo sviluppo delle necessarie connessioni telematiche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”).

Art. 12

Comitato per le politiche dell’immigrazione

1. Al fine di favorire l’attuazione della presente legge, ed in particolare l’elaborazione del piano di indirizzo e del documento annuale di intervento, è istituito un comitato per le politiche dell’immigrazione.

2. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da: a) assessore competente in materia con funzioni di presidente, o un suo delegato; b) tre rappresentanti dei comuni, un rappresentante delle province ed un rappresentante delle comunità montane, designati dal Consiglio delle autonomie locali; c) tre rappresentanti di associazioni del terzo settore designati dalle rispettive conferenze e consulte regionali; d) tre rappresentanti dei consigli e delle consulte degli stranieri designati dai presidenti e vicepresidenti degli stessi consigli e consulte istituiti nel territorio regionale; e) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale; f) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere e) ed f) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 49/1999.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione determina le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dagli uffici della Regione.

5. Alle sedute del comitato è invitato un delegato del Rappresentante dello Stato nella Regione Toscana. In relazione alla particolarità dei temi trattati possono essere invitati rappresentanti di altri uffici periferici statali o di amministrazioni del territorio e di altri organismi sociali.

6. La partecipazione alle sedute del comitato avviene a titolo gratuito. Ai componenti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato, e’ corrisposto un rimborso spese definito secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO III

Partecipazione e comunicazione

Art. 13

Sostegno alla partecipazione

1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Toscana in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 72 dello Statuto regionale.

2. La Regione favorisce lo sviluppo delle associazioni di cittadini stranieri in armonia con le finalità e con il principio di sussidiarietà sociale affermati nello Statuto. Favorisce inoltre lo sviluppo dei consigli e delle consulte degli stranieri nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza delle comunità immigrate.

3. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le scuole, promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri nati o scolarizzati in Italia al fine di favorire l’accesso al servizio civile regionale.

Art. 14

Promozione della comunicazione interculturale

1. La Regione promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri presenti sul territorio in particolare con i seguenti interventi: a) l’insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva; b) l’elaborazione di modelli regionali di protocolli di accoglienza plurilingue per le scuole e per i luoghi di lavoro; c) la qualificazione degli insegnanti di italiano come seconda lingua e dei mediatori linguistici e culturali; d) lo sviluppo delle competenze interculturali nei servizi pubblici e privati; e) la promozione di iniziative artistiche, culturali e sportive per facilitare le occasioni di incontro e di scambio; f) il sostegno al mantenimento della lingua e della cultura d’origine; g) la promozione e la valorizzazione della presenza dei cittadini stranieri nei mezzi di comunicazione e la valorizzazione degli stessi mezzi come strumenti di integrazione.

Art. 15

Accesso alle tecnologie telematiche

1. La Regione favorisce l’utilizzo delle tecnologie telematiche per il miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri e l’adattamento dei mezzi di comunicazione telematica e dei servizi di governo digitale alle esigenze di un’utenza pluriculturale.

CAPO IV

Azioni positive per l’integrazione

Art. 16

Politiche abitative

1. La Regione promuove l’edilizia abitativa sociale per la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione degli svantaggi di individui o di gruppi nell’accesso ad un abitare adeguato. Promuove inoltre azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i cittadini stranieri.

2. I cittadini stranieri destinatari della presente legge accedono ai bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali promuove la qualificazione e la messa in rete delle associazioni e degli organismi del terzo settore che si occupano di mediazione sociale nella ricerca di soluzioni abitative, al fine di rafforzare le opportunità di inclusione dei cittadini stranieri in condizioni di marginalità.

4. La Regione sostiene gli enti che provvedono alla realizzazione di soluzioni abitative di accoglienza destinate a cittadini stranieri sprovvisti di un’autonoma sistemazione abitativa ed alla gestione di residenze e pensionati, ai sensi dell’articolo 40 comma 4 del d.lgs. 286/98.

Art. 17

Promozione della convivenza interculturale

1. La Regione sostiene interventi e progetti speciali per promuovere la convivenza interculturale e ridurre i fattori di rischio nelle comunità urbane e rurali. I progetti possono essere integrati con gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana).

Art. 18

Accesso al sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

1. La Regione garantisce ai cittadini stranieri, in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, il diritto alle prestazioni e ai servizi offerti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla l.r. 41/2005.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 41/2005, tutti i cittadini stranieri dimoranti nel territorio regionale, anche se privi del permesso di soggiorno, possono fruire degli interventi sociali urgenti ed indifferibili secondo le modalità definite dal piano di indirizzo.

3. Tra gli interventi di cui al comma 2, sono comunque compresi: a) l’accesso a mense e dormitori pubblici; b) gli interventi sociali di urgenza conseguenti alla dimissione dalle strutture sanitarie del paziente con percorso riabilitativo o di cura.

Art.19

Diritto alla salute

1. La Regione promuove e sostiene il diritto alla salute dei cittadini stranieri nell’ambito di quanto previsto dal d.lgs. 286/1998.

2. La Giunta regionale emana direttive alle aziende sanitarie e ospedaliere affinché queste: a) promuovano tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per i cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale; b) sviluppino specifici interventi informativi destinati ai cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

3. La Regione promuove inoltre: a) l’adozione di strumenti epidemiologici per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici dei cittadini stranieri; b) lo sviluppo di interventi informativi per favorire l’accesso ai servizi, nonché di specifiche iniziative d’informazione e di educazione alla salute nei luoghi di lavoro e su temi relativi alla salute collettiva; c) l’utilizzo dei mediatori culturali nei servizi di primo accesso alle prestazioni sanitarie, lo sviluppo di politiche di formazione all’intercultura per il personale sociosanitario, medico e paramedico, l’adattamento dei servizi sociosanitari ad un’utenza pluriculturale.

4. La Regione, in coerenza con la legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) promuove iniziative di sensibilizzazione ed ogni altra azione per la prevenzione ed il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile con la partecipazione in particolare delle comunità di cittadini stranieri provenienti dai paesi dove sono esercitate tali pratiche.

Art. 20

Educazione interculturale

1. La Regione promuove l’integrazione sociale dei giovani cittadini stranieri attraverso la diffusione della conoscenza della lingua italiana. 2. La Regione promuove intese con l’Ufficio scolastico regionale e con gli enti locali anche per perseguire i seguenti obiettivi: a) la frequenza scolastica e l’effettivo pieno esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri; b) l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri anche attraverso l’elaborazione di appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, le famiglie e gli operatori; c) la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento di progetti sull’educazione interculturale; d) il coordinamento, in collaborazione con gli enti locali, dei servizi di mediazione culturale e linguistica; e) la promozione del pieno accesso ai servizi per l’infanzia con attenzione alle diversità linguistiche e culturali.

Art. 21

Formazione professionale

1. La Regione favorisce l’accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati alla acquisizione delle competenze professionali idonee ad agevolare l’inserimento lavorativo. 2. La Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l’ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi.

Art. 22

Misure per favorire l’accesso al mercato del lavoro

1. La Regione promuove azioni volte a facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro per i cittadini stranieri. A tal fine promuove anche, in conformità con la normativa statale, accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, e con il terzo settore, per favorire l’ingresso regolare.

2. La Regione favorisce inoltre l’accesso e la fruizione dei servizi per l’impiego da parte dei cittadini stranieri.

Art. 23

Titoli professionali e competenze

1. La Regione promuove, in conformità alla normativa statale, protocolli di intesa con le amministrazioni statali interessate ed ogni altra azione finalizzata al riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini stranieri.

2. La Regione inoltre, nell’ambito del sistema regionale delle competenze, riconosce con le modalità previste dalla normativa regionale le competenze acquisite nei paesi di origine dai cittadini stranieri residenti in Toscana.

Art. 24

Sostegno e coordinamento della rete regionale di sportelli informativi

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove il sostegno ed il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi per le seguenti finalità: a) il supporto ai cittadini stranieri nelle procedure per il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno; b) il pieno accesso dei cittadini stranieri alla rete dei servizi territoriali; c) il potenziamento dei servizi di mediazione culturale e interpretariato.

2. La rete regionale di sportelli informativi si avvale della rete telematica regionale toscana, cura la standardizzazione delle procedure, la formazione e la qualificazione degli operatori, l’accesso telematico alle informazioni e alla modulistica, anche multilingue, e si raccorda con i punti di accesso informativi già presenti sul territorio o in via di sperimentazione. La Regione favorisce inoltre l’integrazione degli sportelli della rete regionale con i modelli di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione e con i punti di accesso assistito alla rete telematica (PAAS) previsti dalla l.r. 1/2004.

3. Gli sportelli informativi possono essere gestiti da enti locali, dalle organizzazioni no profit, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro.

4. La rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno. Promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione.

Art. 25

Misure per il rispetto delle differenze religiose

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove interventi volti a favorire: a) l’assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura; b) l’assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri; c) l’assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa vigente; d) il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche; e) lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali per l’esame di possibili intese finalizzate a consentire l’osservanza nei luoghi di lavoro delle prescrizioni rituali e delle festività previste dalle differenti tradizioni religiose.

2. La Regione favorisce l’adozione di apposite misure volte a facilitare il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri indigenti nel paese di origine.

CAPO V

Interventi a favore dei soggetti vulnerabili

Art. 26

Interventi a favore di soggetti vulnerabili

1. La Regione promuove interventi specifici a favore di cittadini stranieri vulnerabili. In particolare: a) promuove intese finalizzate a favorire l’accesso al medico pediatra ai minori non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno; b) garantisce alle cittadine straniere la tutela della gravidanza e della maternità, promuovendo servizi socio-sanitari nel rispetto delle differenze culturali; c) garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale per i richiedenti asilo, per i richiedenti lo status di rifugiato e per i richiedenti la protezione sussidiaria nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dei suddetti status; d) garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale al cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per assistenza di minore, previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare).

Art. 27

Interventi e progetti per i minori stranieri non accompagnati

1. La Regione promuove il coordinamento degli interventi e dei progetti di accoglienza ed integrazione a favore dei minori stranieri non accompagnati e li raccorda con le azioni previste dall’articolo 53 della l.r. 41/2005.

2. Ai fini della realizzazione di percorsi di accoglienza, integrazione e autonomia idonei a garantire al minore straniero non accompagnato la tutela dei diritti, nonché l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi, la Regione può promuovere in collaborazione con gli enti locali progetti finalizzati all’individuazione di figure tutoriali ed affidatarie.

Art. 28

Progetti contro la tratta e lo sfruttamento

1. La Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del d. lgs. 286/1998 ed all’articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 (Misure contro la tratta di persone).

2. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione si coordina con i programmi ed i progetti nazionali ed europei e sostiene inoltre azioni di comunicazione sociale e di informazione in materia di sfruttamento e tratta.

Art. 29

Progetti in favore di detenuti stranieri

1. La Regione promuove interventi a favore dei detenuti stranieri, d’intesa con l’Amministrazione penitenziaria, nonché a tutela della salute degli stessi.

2. La Regione prevede inoltre interventi specifici a favore dei minori stranieri di cui all’articolo 18, comma 6, del d. lgs. 286/1998. CAPO VI Impresa, diritto allo studio e innovazione

Art. 30

Informazione ed assistenza in favore dell’imprenditoria immigrata

1. La Regione riconosce, come azione positiva per l’integrazione, il rafforzamento anche attraverso accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio di strumenti di sostegno all’imprenditoria immigrata al fine di: a) informare ed assistere il cittadino straniero sugli adempimenti richiesti per l’avvio e lo sviluppo di un’attività in proprio e sulle opportunità di finanziamento; b) assistere il cittadino straniero nella valutazione delle opportunità, degli strumenti e delle risorse disponibili per avviare e sviluppare l’impresa.

2. La Regione, nel quadro delle finalità indicate all’articolo 13, promuove l’incontro tra gli imprenditori stranieri e le associazioni imprenditoriali come contributo effettivo all’integrazione.

Art. 31

Diritto allo studio

1. La Regione garantisce la parità di accesso degli studenti stranieri ai servizi regionali per il diritto allo studio.

2. La Regione sostiene la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, sia per il territorio regionale che per i paesi di provenienza. Per la realizzazione di tali scopi la Regione favorisce: a) la creazione e la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori non comunitari; b) la stipula di accordi con i soggetti territoriali pubblici e privati per incrementare gli alloggi destinati a soggetti ad alta qualificazione; c) l’attrazione di studenti e studiosi stranieri nel territorio regionale mediante la diffusione delle informazioni anche attraverso canali telematici, il raccordo con gli istituti culturali all’estero ed il coordinamento con le università.

Art. 32

Ricerca e innovazione

1. La Regione, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, promuove con appositi programmi la mobilità in entrata dei ricercatori di paesi terzi. A tal fine favorisce la stipula di convenzioni di accoglienza di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi per ricerca scientifica)

CAPO VII

Interventi per asilo e rifugio

Art. 33

Interventi per la tutela del diritto di asilo

1. La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura. 2. Per realizzare gli interventi di cui al comma 1, la Regione: a) svolge un’azione di monitoraggio e analisi del fenomeno; b) promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela; c) promuove la formazione degli operatori; d) promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza; e) supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo; 15 f) promuove il coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale.

CAPO VIII

Attività contro le discriminazioni

Art. 34

Attività contro le discriminazioni

1. La Regione, in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore, adotta misure contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nell’ambito delle politiche di contrasto contro tutte le forme di discriminazione.

2. A tal fine la Giunta regionale assolve ai seguenti compiti: a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori attraverso la costruzione di una rete di soggetti finalizzata alla rilevazione dei casi e si raccorda con il difensore civico regionale e con la rete dei difensori civici locali nei casi di discriminazione in cui vengano presi in esame anche il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione; b) coordina la propria attività con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell’ambito di progetti nazionali o dell’Unione Europea; c) favorisce l’assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) che operano a livello territoriale; d) acquisisce tutti i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione in collaborazione con l’osservatorio sociale regionale; e) promuove interventi formativi e campagne informative in tema di discriminazione; f) attiva i servizi sociali e gli altri servizi territoriali locali per la tutela delle vittime di discriminazione che versino in situazione di grave vulnerabilità.

CAPO IX

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 35

Norma finanziaria

1. Le risorse per l’attuazione delle politiche di cui ai capi III, IV, V, VI, VII sono definite in via ordinaria dalle rispettive normative di settore e dai corrispondenti strumenti di programmazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

2. Le ulteriori risorse regionali per l’attuazione dei progetti speciali di cui all’articolo 5, comma 3, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, dal piano di indirizzo. Per gli anni 2009 e 2010 tali risorse trovano copertura, senza oneri aggiuntivi, sulla UPB n. 221 “Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti” del bilancio pluriennale, mediante contestuale rimodulazione del piano integrato sociale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 31/10/2007.

3.Gli oneri derivanti dall’elaborazione di strumenti di programmazione di cui all’articolo 4, dall’organizzazione delle conferenze regionali di programmazione di cui all’articolo 8, dal funzionamento del comitato di cui all’articolo 12, dalle spese per le attività regionali contro le discriminazioni di cui all’articolo 34, sono stimati in euro 140.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e trovano copertura sulla UPB n. 221 “Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti” del bilancio pluriennale.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 36

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra in particolare: a) il livello di attuazione delle azioni positive per l‘integrazione; b) il livello di attuazione degli interventi a favore dei soggetti vulnerabili; c) il livello di attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri nell’ambito delle azioni per il diritto allo studio, la ricerca e l’ impresa; d) il livello di attuazione delle azioni regionali contro le discriminazioni.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

Art. 37

Abrogazione di norme

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana).

Cosa fa VITA?

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