Non profit
Il payroll giving diventa grande
Il fisco interviene con opportuni chiarimenti
di Redazione
Chiarito da una risoluzione delle Entrate nel 2008, il payroll giving è una trattenuta mensile dallo stipendio dei dipendenti che viene girata a una causa sociale. La donazione media equivale generalmente a una o più ore di lavoro. Per aderire il dipendente compila un modulo, indicando quanta parte della retribuzione destina al non profit, e il datore di lavoro (sostituto d’imposta) gli “restituisce” in busta paga il vantaggio fiscale della donazione. Ma quale? Deduzione o detrazione del 19%? Una risoluzione recente chiarisce.Rispetto alla risoluzione 441/E del 17 novembre 2008, si è compiuto un altro passo in avanti verso la piena operatività delle operazioni di erogazione liberale in denaro corrispondenti a ore lavorate, effettuate attraverso il datore di lavoro e trattenute da questo in busta paga. Si tratta del payroll giving, una forma di raccolta fondi che suscita interesse crescente.
Nella risoluzione 160/E del 15 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di detrarre l’erogazione liberale nella dichiarazione dei redditi del lavoratore, ma non può ovviamente ammettere che il conguaglio fiscale di fine anno tenga conto dell’onere sostenuto. Questo perché, molto semplicemente, non è previsto dalla normativa.
Quindi correttamente l’Agenzia delle Entrate conferma che esiste la possibilità di effettuare la scelta, ma introduce un’opzione che il lavoratore deve compiere al momento del conferimento del mandato al datore di lavoro, il quale così non è più tenuto a effettuare il conguaglio fiscale tenendo conto dell’onere.
Un’opzione che francamente lascia perplessi perché il lavoratore:
– potrebbe avere interesse a non presentare alcuna dichiarazione (perché costa) in presenza di tale unico onere;- potrebbe avere altri oneri detraibili o deducibili ed essere tratto in errore sulla questione della scelta alternativa che lo vincola per tutti gli oneri di quel tipo.In altri termini, non si può scegliere per la detrazione di alcune erogazioni liberali verso le onlus e per la deduzione di altre erogazioni liberali sempre verso onlus.
A parere di chi scrive, perciò, il datore di lavoro dovrebbe operare sempre il conguaglio fiscale, perché questo porta a un risparmio fiscale matematicamente inferiore rispetto alla deduzione dell’onere. Dovrebbe così indicare nella casella “detrazioni per oneri” del Cud (è il punto 35 del Cud 2009) la detrazione corrispondente alle trattenute effettuate in busta paga e indicare nelle annotazioni la natura e l’ammontare dell’onere detraibile.
In tal modo il lavoratore-donatore sarebbe già in possesso di un Cud che già prevede un riconoscimento fiscale dell’onere e, qualora non avesse altri oneri e spese da far valere, non avrebbe altri obblighi fiscali.
Qualora decidesse di presentare il modello 730 o Unico, allora potrà eventualmente sommare altri oneri della stessa natura nel modello evitando, ovviamente, di andare a indicare l’onere detraibile, ma indicandolo tra gli oneri deducibili. In questo modo verrebbe annullato il conguaglio effettuato dal datore di lavoro, ma sarebbe ricalcolato tutto il carico fiscale in capo al soggetto che si vedrebbe così riconosciuti la deducibilità degli oneri sostenuti.
Va da sé che questa soluzione è anche più conveniente (ed equa) in tutte quelle situazioni nelle quali le detrazioni di imposta sono superiori all’imposta lorda e pertanto sono destinate a essere perse dal contribuente. Traslando parte degli oneri tra quelli deducibili vi è buona probabilità che si possa recuperare altra imposta e, soprattutto, si va ad abbassare la base imponibile ai fini delle addizionali comunali e regionali Irpef. Altro piccolo appunto: a parere di chi scrive spetta alla onlus certificare al singolo lavoratore dipendente l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, e non al datore di lavoro, poiché questi vi adempie già mediante la consegna del Cud.
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