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Incremento del contingente definito nel decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri del 26 febbraio 2005, successivamenteintegrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3novembre 2005, con riferimento ai volontar
di Redazione
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della
attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9, comma
2-quater, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la
determinazione annuale della consistenza massima degli obiettori di
coscienza da avviare in servizio nonche' degli aspetti applicativi
delle condizioni per la concessione delle dispense e per il
collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo
(LISAAC);
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del
Servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che
demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione -
con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater della
legge 8 luglio 1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei
giovani ammessi al Servizio civile, nel periodo transitorio di cui
all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del fondo nazionale per il servizio
civile;
Visto altresi' l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64
che definisce le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio
civile all'estero;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il
fondo nazionale per il servizio civile;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del
2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei
giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso
programma di verifiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 giugno 2005 con il quale il Ministro per i rapporti con il
Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230 e 6 marzo 2001, n. 64;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 febbraio 2005, recante «Determinazione, per l'anno 2005, del
contingente di giovani ammessi a prestare il Servizio civile
nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento
giuridico, ed economico dei volontari impegnati in attivita' di
servizio civile, nonche' di concessione del beneficio della LISAAC
(licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli
obiettori di coscienza»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 novembre 2005 recante «Incremento del contingente fissato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005,
con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attivita' di
Servizio civile nazionale»;
Considerato che, nel corso dell'anno 2005, un significativo numero
di enti di servizio civile, nell'ambito della discrezionalita'
riconosciutagli nella determinazione della data di avvio dei
progetti, ha chiesto che i progetti stessi fossero avviati nel mese
di dicembre, in ritardo rispetto alla programmazione ipotizzata
dall'Ufficio, e che pertanto si e' verificato uno slittamento nel
piano delle partenze del contingente dei volontari ammessi a prestare
servizio civile in Italia;
Rilevato che tale rinvio delle partenze ha determinato un'economia
di spesa in conseguenza del minor periodo di servizio civile
prestato, nell'anno 2005, dai volontari avviati;
Tenuto conto che nell'anno in corso si e' registrata una
percentuale di copertura di posti messi a bando nelle selezioni dei
volontari superiore a quella prevista;
Ravvisata l'esigenza di incrementare, per l'anno 2005, il
contingente dei volontari da impiegare in Italia in attivita' di
Servizio civile nazionale al fine di impegnare le risorse stanziate;
Considerato che l'aumento del contingente trova integrale copertura
nella dotazione finanziaria, stanziata nell'anno 2005, per i relativi
capitoli di spesa;
Decreta:
Art. 1.
Variazione del contingente di volontari ammessi al Servizio civile
nazionale
1. Il contingente dei volontari da impiegare in Italia in attivita'
di servizio civile, definito per l'anno 2005 all'art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005, e
successivamente integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 novembre 2005, e' aumentato di 1.175 unita'.
Art. 2.
Altre disposizioni relative ai volontari ammessi a prestare il
Servizio civile nazionale in Italia a seguito della variazione del
contingente
1. Ai volontari ammessi a prestare il Servizio civile nazionale in
Italia a seguito della variazione del contingente di cui all'art. 1,
comma 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni previste
all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 febbraio 2005.
Roma, 10 febbraio 2006
p. Il Presidente: Giovanardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 310
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