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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita’ organizzata mafiosa o similare (GU 9/11/2006 n. 261)
di Redazione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione e compiti 1. E' istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonche' sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti: a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonche' degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalita' organizzata di tipo mafioso e similare; b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia; c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso; d) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attivita' illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprieta' intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali; f) accertare le modalita' di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalita' di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche; g) verificare la congruita' della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilita' che rappresentino il provento della criminalita' organizzata mafiosa o similare, nonche' l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria; h) verificare l'impatto negativo delle attivita' delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di liberta' della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di liberta' di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese; i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle piu' efficaci; l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonche' al controllo del territorio; m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali; n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. 3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Art. 2. Composizione e presidenza della Commissione 1. La Commissione e' composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificita' dei compiti ad essa assegnati. 2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati. 3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4. 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive. Art. 3. Audizioni a testimonianza 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione puo' essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio. 3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Art. 4. Richiesta di atti e documenti 1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. 3. La Commissione puo' ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalita' della presente legge. 4. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Art. 5. Obbligo del segreto 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. Art. 6. Organizzazione interna 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. 6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe Commissioni precedenti. Art. 7. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 ottobre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 40): Presentato dall'on. Boato il 28 aprile 2006. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 giugno 2006 con parere della commissione II. Esaminato dalla I commissione il 13 e 14 giugno 2006. Relazione scritta presentata il 21 giugno 2006 (atto n. 40-326-571-688-890/A - relatori on. Amici e D'Alia). Esaminato in aula il 27 giugno e approvato il 5 luglio 2006 in un testo unificato con gli atti nn. 326 (Lumia); 571 (Forgione ed altri); 688 (Napoli); 890 (Lucchese ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 762): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 luglio 2006 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª. Esaminato dalla 1ª commissione il 10, 11, 13 e 18 luglio 2006. Esaminato in aula l'11 luglio 2006 e approvato con modificazioni il 19 luglio 2006. Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-B.): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 luglio 2006, con parere della commissione II. Esaminato dalla I commissione il 20 e 25 luglio 2006. Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 27 luglio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 762-B): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 luglio 2006 con parere della commissione 2ª. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 19, 20, 21, 26, 28 settembre 2006 e 3 ottobre 2006. Esaminato in aula il 19 settembre 2006. Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede legislativa, il 3 ottobre 2006. Esaminato dalla 1ª commissione in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 5 ottobre 2006. Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-D): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 ottobre 2006 con parere della commissione II. Esaminato dalla I commissione il 17 ottobre 2006. Esaminato in aula il 17 ottobre 2006 e approvato il 18 ottobre 2006.
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