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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita’ organizzata mafiosa o similare (GU 9/11/2006 n. 261)

di Redazione

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Istituzione e compiti
  1.  E'  istituita,  per  la  durata  della XV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82  della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso
di  cui all'articolo 416-bis del codice penale nonche' sulle similari
associazioni   criminali,  anche  di  matrice  straniera,  che  siano
comunque  di  estremo  pericolo  per  il sistema sociale, economico e
istituzionale, con i seguenti compiti:
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e  successive  modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonche'
degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalita' organizzata
di tipo mafioso e similare;
    b) verificare  l'attuazione  delle disposizioni del decreto-legge
15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  del  decreto
legislativo  29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della
legge  13 febbraio  2001,  n. 45, e del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  dell'interno  23 aprile  2004,  n. 161, riguardanti le
persone  che  collaborano  con la giustizia e le persone che prestano
testimonianza,  e  promuovere iniziative legislative e amministrative
necessarie per rafforzarne l'efficacia;
    c) verificare  l'attuazione  delle disposizioni di cui alla legge
23 dicembre  2002,  n. 279, relativamente all'applicazione del regime
carcerario  di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354,  e  successive modificazioni, alle persone imputate o condannate
per delitti di tipo mafioso;
    d) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente  azione  dei  pubblici  poteri, formulando le proposte di
carattere   legislativo  e  amministrativo  ritenute  necessarie  per
rendere  piu'  coordinata  e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle
regioni  e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali
concernenti  la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria;
    e) accertare  e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche dei
mutamenti  e  delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le
sue  connessioni,  comprese  quelle  istituzionali,  con  particolare
riguardo   agli  insediamenti  stabilmente  esistenti  nelle  regioni
diverse   da   quelle   di   tradizionale   inserimento   e  comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai
processi   di   internazionalizzazione   e   cooperazione  con  altre
organizzazioni  criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di
attivita'  illecite  contro  la  persona,  l'ambiente, i patrimoni, i
diritti  di  proprieta' intellettuale e la sicurezza dello Stato, con
particolare  riguardo  alla promozione e allo sfruttamento dei flussi
migratori illegali;
    f) accertare  le  modalita' di difesa del sistema degli appalti e
delle  opere  pubbliche  dai  condizionamenti mafiosi individuando le
diverse  forme  di  inquinamento mafioso e le specifiche modalita' di
interferenza  illecita in ordine al complessivo sistema normativo che
regola gli appalti e le opere pubbliche;
    g) verificare  la  congruita'  della  normativa  vigente  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  delle varie forme di accumulazione dei
patrimoni  illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o
altre  utilita'  che  rappresentino  il  provento  della criminalita'
organizzata mafiosa o similare, nonche' l'adeguatezza delle strutture
e  l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di
carattere  legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in
riferimento   alle   intese  internazionali,  all'assistenza  e  alla
cooperazione giudiziaria;
    h)   verificare   l'impatto   negativo   delle   attivita'  delle
associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo
all'alterazione  dei  principi di liberta' della iniziativa economica
privata, di libera concorrenza nel mercato, di liberta' di accesso al
sistema  creditizio  e  finanziario  e  di  trasparenza  della  spesa
pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e
alla crescita e al sistema delle imprese;
    i) verificare   l'adeguatezza   delle   norme   sulle  misure  di
prevenzione  patrimoniale,  sulla  confisca  dei  beni e sul loro uso
sociale  e  produttivo,  proponendo  le misure idonee a renderle piu'
efficaci;
    l)   verificare   l'adeguatezza  delle  strutture  preposte  alla
prevenzione   e  al  contrasto  dei  fenomeni  criminali  nonche'  al
controllo del territorio;
    m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione  mafiosa  negli  enti locali e proporre misure idonee a
prevenire  e  a  contrastare  tali  fenomeni, verificando l'efficacia
delle  disposizioni  vigenti  in  materia,  con  riguardo  anche alla
normativa   concernente  lo  scioglimento  dei  consigli  comunali  e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
    n) riferire  al  Parlamento  al  termine dei suoi lavori, nonche'
ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di
comunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'articolo 133  del codice di
procedura penale.
  3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o
piu'   comitati,   costituiti   secondo   il   regolamento   di   cui
all'articolo 6, comma 1.

      

                               Art. 2.
             Composizione e presidenza della Commissione
  1.  La  Commissione  e'  composta  da  venticinque  senatori  e  da
venticinque  deputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del
Senato  della  Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in  proporzione  al  numero  dei  componenti  i  gruppi parlamentari,
comunque  assicurando  la  presenza  di un rappresentante per ciascun
gruppo  esistente  in  almeno  un  ramo del Parlamento. La nomina dei
componenti  la Commissione tiene conto della specificita' dei compiti
ad essa assegnati.
  2.  La  Commissione  e'  rinnovata  dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i componenti possono essere confermati.
  3.  Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti  e  da  due  segretari,  e'  eletto  dai componenti la
Commissione  a  scrutinio  segreto.  Per l'elezione del presidente e'
necessaria  la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati  che  hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di
parita'  di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'
anziano di eta'.
  5.  Per  l'elezione,  rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero  di  voti.  In caso di parita' di voti si procede ai sensi del
comma 4.
  6.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.

      

                               Art. 3.
                      Audizioni a testimonianza
  1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni
degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  2.  Per  i  segreti  professionale e bancario si applicano le norme
vigenti.  In  nessun  caso  per  i fatti rientranti nei compiti della
Commissione  puo'  essere opposto il segreto di Stato o il segreto di
ufficio.
  3.   E'   sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore  e  parte
processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

      

                               Art. 4.
                    Richiesta di atti e documenti
  1.  La  Commissione  puo'  ottenere,  anche  in  deroga  al divieto
stabilito  dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di
atti  e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorita'  giudiziaria  o altri organi inquirenti, nonche' copie di
atti  e  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste parlamentari.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
  2.   La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime  di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3.  La  Commissione  puo'  ottenere,  da parte degli organi e degli
uffici  della  pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da
essi  custoditi,  prodotti  o comunque acquisiti in materia attinente
alle finalita' della presente legge.
  4.   L'autorita'   giudiziaria   provvede  tempestivamente  e  puo'
ritardare  la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con
decreto  motivato  solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto
ha  efficacia  per  sei  mesi  e  puo'  essere rinnovato. Quando tali
ragioni  vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo
a  trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato
o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  5.  Quando  gli  atti  o  i  documenti  siano stati assoggettati al
vincolo  di  segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni
parlamentari  di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla
Commissione di cui alla presente legge.
  6.  La  Commissione  stabilisce  quali  atti e documenti non devono
essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso.

      

                               Art. 5.
                         Obbligo del segreto
  1.  I  componenti  la  Commissione,  i funzionari e il personale di
qualsiasi  ordine  e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le
altre  persone  che  collaborano  con  la  Commissione  o  compiono o
concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a
conoscenza  per  ragioni  d'ufficio  o  di servizio sono obbligati al
segreto  per  tutto  quanto  riguarda  gli  atti e i documenti di cui
all'articolo 4, commi 2 e 6.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del  segreto  di  cui al comma 1 e' punita ai sensi dell'articolo 326
del codice penale.
  3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene
si  applicano  a  chiunque  diffonda  in  tutto o in parte, anche per
riassunto  o  informazione,  atti  o  documenti  del  procedimento di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

      

                               Art. 6.
                       Organizzazione interna
  1.  L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati
istituiti  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un
regolamento   interno   approvato   dalla  Commissione  stessa  prima
dell'inizio  dell'attivita'  di  inchiesta.  Ciascun  componente puo'
proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2.  Tutte  le  volte  che  lo ritenga opportuno la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
  3.  La  Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di  polizia  giudiziaria  e  di  tutte  le collaborazioni che ritenga
necessarie  di  soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello
Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a
cio' deputati e dai Ministeri competenti.
  4.  Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
  5.  Le  spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel  limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro
per  ciascuno  degli  anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del  bilancio  interno  della  Camera  dei deputati. I Presidenti del
Senato   della   Repubblica   e   della   Camera  dei  deputati,  con
determinazione  adottata  di  intesa  tra  loro,  possono autorizzare
annualmente  un  incremento delle spese di cui al precedente periodo,
comunque  in  misura  non  superiore  al  30  per cento, a seguito di
richiesta  formulata  dal  presidente  della Commissione per motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti
e   prodotti  nel  corso  dell'attivita'  propria  e  delle  analoghe
Commissioni precedenti.

      

                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 27 ottobre 2006
                             NAPOLITANO
            Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 40):
              Presentato dall'on. Boato il 28 aprile 2006.
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  6 giugno  2006  con  parere della
          commissione II.
              Esaminato dalla I commissione il 13 e 14 giugno 2006.
              Relazione scritta presentata il 21 giugno 2006 (atto n.
          40-326-571-688-890/A - relatori on. Amici e D'Alia).
              Esaminato  in aula il 27 giugno e approvato il 5 luglio
          2006  in  un  testo unificato con gli atti nn. 326 (Lumia);
          571  (Forgione  ed  altri);  688 (Napoli); 890 (Lucchese ed
          altri).
          Senato della Repubblica (atto n. 762):
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  6 luglio  2006  con  pareri delle
          commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.
              Esaminato   dalla  1ª  commissione  il  10,  11,  13  e
          18 luglio 2006.
              Esaminato  in  aula  l'11 luglio  2006  e approvato con
          modificazioni il 19 luglio 2006.
          Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-B.):
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  19 luglio  2006, con parere della
          commissione II.
              Esaminato dalla I commissione il 20 e 25 luglio 2006.
              Esaminato  in  aula  e  approvato  con modificazioni il
          27 luglio 2006.
          Senato della Repubblica (atto n. 762-B):
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  28 luglio  2006  con parere della
          commissione 2ª.
              Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
          19, 20, 21, 26, 28 settembre 2006 e 3 ottobre 2006.
              Esaminato in aula il 19 settembre 2006.
              Assegnato  nuovamente  alla  1ª  commissione,  in  sede
          legislativa, il 3 ottobre 2006.
              Esaminato  dalla  1ª  commissione in sede legislativa e
          approvato, con modificazioni, il 5 ottobre 2006.
            Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-D):
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  10 ottobre  2006 con parere della
          commissione II.
              Esaminato dalla I commissione il 17 ottobre 2006.
              Esaminato  in  aula  il  17 ottobre 2006 e approvato il
          18 ottobre 2006.

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