Non profit
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita’ organizzata mafiosa o similare (GU 9/11/2006 n. 261)
di Redazione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e compiti
1. E' istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso
di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonche' sulle similari
associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano
comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e
istituzionale, con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonche'
degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalita' organizzata
di tipo mafioso e similare;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della
legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le
persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano
testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative
necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime
carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate
per delitti di tipo mafioso;
d) accertare la congruita' della normativa vigente e della
conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di
carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per
rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria;
e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le
sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare
riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni
diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai
processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre
organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di
attivita' illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i
diritti di proprieta' intellettuale e la sicurezza dello Stato, con
particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi
migratori illegali;
f) accertare le modalita' di difesa del sistema degli appalti e
delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le
diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalita' di
interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che
regola gli appalti e le opere pubbliche;
g) verificare la congruita' della normativa vigente per la
prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei
patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o
altre utilita' che rappresentino il provento della criminalita'
organizzata mafiosa o similare, nonche' l'adeguatezza delle strutture
e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di
carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in
riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla
cooperazione giudiziaria;
h) verificare l'impatto negativo delle attivita' delle
associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo
all'alterazione dei principi di liberta' della iniziativa economica
privata, di libera concorrenza nel mercato, di liberta' di accesso al
sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa
pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e
alla crescita e al sistema delle imprese;
i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di
prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso
sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle piu'
efficaci;
l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla
prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonche' al
controllo del territorio;
m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a
prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia
delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla
normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche'
ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o
piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui
all'articolo 6, comma 1.
Art. 2.
Composizione e presidenza della Commissione
1. La Commissione e' composta da venticinque senatori e da
venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun
gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei
componenti la Commissione tiene conto della specificita' dei compiti
ad essa assegnati.
2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'
anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del
comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
Art. 3.
Audizioni a testimonianza
1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni
degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme
vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della
Commissione puo' essere opposto il segreto di Stato o il segreto di
ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 4.
Richiesta di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di
atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione puo' ottenere, da parte degli organi e degli
uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da
essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente
alle finalita' della presente legge.
4. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto
ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo
a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato
o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla
Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso.
Art. 5.
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le
altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o
concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a
conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al
segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui
all'articolo 4, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto di cui al comma 1 e' punita ai sensi dell'articolo 326
del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene
si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per
riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 6.
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati
istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un
regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima
dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo'
proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga
necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello
Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a
cio' deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con
determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo,
comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di
richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe
Commissioni precedenti.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 40):
Presentato dall'on. Boato il 28 aprile 2006.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 6 giugno 2006 con parere della
commissione II.
Esaminato dalla I commissione il 13 e 14 giugno 2006.
Relazione scritta presentata il 21 giugno 2006 (atto n.
40-326-571-688-890/A - relatori on. Amici e D'Alia).
Esaminato in aula il 27 giugno e approvato il 5 luglio
2006 in un testo unificato con gli atti nn. 326 (Lumia);
571 (Forgione ed altri); 688 (Napoli); 890 (Lucchese ed
altri).
Senato della Repubblica (atto n. 762):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 6 luglio 2006 con pareri delle
commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 10, 11, 13 e
18 luglio 2006.
Esaminato in aula l'11 luglio 2006 e approvato con
modificazioni il 19 luglio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-B.):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 19 luglio 2006, con parere della
commissione II.
Esaminato dalla I commissione il 20 e 25 luglio 2006.
Esaminato in aula e approvato con modificazioni il
27 luglio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 762-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 28 luglio 2006 con parere della
commissione 2ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il
19, 20, 21, 26, 28 settembre 2006 e 3 ottobre 2006.
Esaminato in aula il 19 settembre 2006.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede
legislativa, il 3 ottobre 2006.
Esaminato dalla 1ª commissione in sede legislativa e
approvato, con modificazioni, il 5 ottobre 2006.
Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-D):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 10 ottobre 2006 con parere della
commissione II.
Esaminato dalla I commissione il 17 ottobre 2006.
Esaminato in aula il 17 ottobre 2006 e approvato il
18 ottobre 2006.
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.