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Attivismo civico & Terzo settore

la coop informagiovani? paga l’iva di un’azienda

Così ha deciso l'Agenzia delle Entrate

di Paola Mattei

La risposta dell’Agenzia è stata negativa per la coop, che invece faceva leva su due puntelli di legge: per l’aliquota agevolata, il numero 41-bis), parte seconda della tabella A allegata al dpr 633 – ovvero quello che riguarda le attività svolte dalle cooperative sociali; per l’esenzione, la coop riteneva che il servizio potesse rientrare tra le prestazioni di carattere educativo, esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del medesimo dpr.
L’Agenzia delle Entrate, da parte sua, è stata netta: «L’attività di informazione, consulenza e orientamento al lavoro (“informagiovani/lavoro”), svolta da una cooperativa sociale per conto di un Comune, non può beneficiare dell’Iva al 4% in quanto l’applicazione dell’aliquota ridotta è prevista solo se le prestazioni hanno carattere socio-assistenziale e sono effettuate nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati, come anziani, tossicodipendenti, malati eccetera (articolo 41-bis, parte seconda, tabella A, dpr 633/1972)».

Niente agevolazione…
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che l’articolo 41-bis, citato dalla cooperativa, prevede l’applicazione dell’Iva al 4% per le prestazioni «rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale» ma soltanto nel caso in cui si verifichino insieme le seguenti condizioni:- le prestazioni devono essere effettuate «in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza»;- le prestazioni di servizi rese devono essere quelle «socio-assistenziali, educative e di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese». Secondo il parere dell’amministrazione fiscale, queste condizioni non risultano soddisfatte nel caso di cui si parla visto che – per stessa ammissione della coop – il servizio Informagiovani/lavoro è reso nei confronti di utenti di ogni età, tra i quali possono anche esserci minori e soggetti svantaggiati, ma senza costituire l’unica tipologia di utenti del servizio.
Inoltre, le prestazioni rese hanno carattere essenzialmente informativo, di consulenza e orientamento; non sono quindi riconducibili fra quelle elencate al n. 41-bis).

… e niente esenzione
Infine, per quanto riguarda l’ipotesi di esenzione totale dall’Iva, la risoluzione precisa che le caratteristiche delle prestazioni dell’Informagiovani/lavoro non possono essere ricomprese tra quelle di cui all’articolo 10, n. 20), del dpr 633/72. Questo articolo prevede, infatti, l’esenzione dall’Iva per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da onlus». La conclusione è dunque che «non siano soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla norma in quanto le attività di consulenza e di orientamento professionale non si rivolgono in maniera specifica alle categorie descritte, né sono riconducibili fra quelle educative. Il servizio svolto, pertanto, non può beneficiare della riduzione di imposta».


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