Non profit
La differenza tra impresa e coop sociale
Facciamo un po' di chiarezza sui due istituti
di Redazione
Quali sono le differenze a livello statutario e di personalità giuridica fra una cooperativa sociale e un’impresa sociale? Con la riapertura del dibattito sull’impresa sociale sono molte le richieste di chiarimento che mi sollecitano i lettori. Ecco dunque i tratti distintivi più rilevanti.
Le cooperative sociali sono particolari tipi di società cooperative, caratterizzate da una finalità di solidarietà sociale: per questa ragione sono anche onlus di diritto. Sono state introdotte con una legge speciale (legge 8 novembre 1991, n. 381). Possono essere di due tipi. “A”, quelle destinate ad occuparsi della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e “B”, quelle destinate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La legge 381/91 consente che lo statuto preveda la presenza di soci volontari. In quanto cooperative, all’atto costitutivo e allo statuto si applicano oltre alla disciplina della legge speciale le norme previste dal Codice civile per questo tipo di società. Devono essere iscritte nel Registro delle imprese e all’Albo delle società cooperative. Alcune Regioni, come la Lombardia, hanno istituito l’Albo speciale delle cooperative sociali. Le cooperative sociali sono dotate di personalità giuridica.
Le imprese sociali sono state introdotte nel nostro ordinamento con il dlgs 155/2006. La particolarità è che possono acquisire la qualifica di impresa sociale enti molto diversi tra loro: l’art. 1 del decreto dice infatti che possono essere imprese sociali tutte le organizzazioni private, compresi gli enti di cui al Libro V del Codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Pertanto possono essere imprese sociali le associazioni, le fondazioni, i comitati, ma anche le società e le cooperative. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, gli enti devono avere i requisiti previsti dal decreto, in particolare l’assenza dello scopo di lucro, e operare nei settori di attività previsti dall’art. 2 del decreto. Gli atti costitutivi devono avere la forma dell’atto pubblico e, con gli statuti, devono contenere i requisiti richiesti dalla legge per il tipo di ente prescelto. Per tutti deve essere specificato che si tratta di impresa sociale, l’ambito di attività e l’assenza dello scopo di lucro. Le imprese sociali sono iscritte in una apposita sezione del Registro delle imprese. Hanno o meno personalità giuridica a seconda del tipo prescelto (ad esempio, un’associazione non riconosciuta o un comitato imprese sociali non hanno personalità giuridica, una fondazione o una srl sì). Tuttavia, ottenuta l’iscrizione nel Registro delle imprese, anche per le imprese sociali non dotate di personalità giuridica se il patrimonio supera 20mila euro, delle obbligazioni risponde solo l’ente.
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