Famiglia

L’affido-infinito e l’adozione mite

Il presidente del Tribunale dei minori di Bari ha illustrato il meccanismo dell’adozione “mite” o non legittimante, già sperimentata nelle province di Bari e Foggia

di Benedetta Verrini

Sono stati 48 in due anni (dal giugno 2003 al giugno 2005) i minori per i quali il Tribunale per i minorenni di Bari ha disposto un?adozione non legittimante (ormai definita ?adozione mite?), ai sensi dell?articolo 44 lettera d) della legge 184/1983 sulle adozioni. Nello stesso biennio, nel territorio di riferimento delle province di Bari e Foggia, sono state inoltre presentate ben 206 domande di adozione mite.

Di questo istituto, certo non inedito giuridicamente ma piuttosto culturalmente, si è parlato a lungo a fine agosto, anche grazie all?appassionata difesa che ne ha fatto il presidente del Tribunale dei minori di Bari, Franco Occhiogrosso, di fronte alla platea del convegno AiBi ?I bambini del limbo?. Non tutti i giudici minorili, infatti, nè alcune associazioni di famiglie (come, per esempio, Anfaa e Agape) sono convinti che l?adozione mite sia lo strumento giusto per mettere fine al problema degli affidi familiari ?sine die?, quelli in cui i ragazzi, impossibilitati a rientrare nella famiglia d?origine, restano accolti presso gli affidatari fino alla maggiore età e anche oltre.

«È di tutta evidenza», ha spiegato il giudice Occhiogrosso, «che l?impostazione normativa attuale trascura del tutto il caso frequente del ?semiabbandono permanente?. Questo si verifica quando la famiglia d?origine, pur essendo incapace di rispondere alle esigenze educative del proprio figlio, non lo ha del tutto abbandonato e, anzi, mantiene con lui un rapporto affettivo significativo». Casi in cui, ha proseguito Occhiogrosso nel suo ragionamento, non sarebbe affatto nell?interesse del minore tagliare ogni rapporto attraverso una dichiarazione di adottabilità, ma nemmeno insistere in un tentativo di rientro in famiglia.

Da qui nasce la sperimentazione del tribunale barese, autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura, che ha dato l?avvio a un numero significativo di ?adozioni non legittimanti? e ha consentito il pieno ingresso del minore nella famiglia affidataria, senza però troncare del tutto i rapporti con la famiglia d?origine (inoltre, sia l?eventuale decadenza dalla potestà genitoriale sia la sentenza di adozione ex art.44 sono impugnabili).

D?altra parte, alcune recenti novità legislative e la stessa dottrina giuridica sembrano andare decisamente nella direzione del tribunale di Bari. «L?adozione mite», ha spiegato Occhiogrosso, «sembra aver assunto la dignità di un progetto culturale, sia attraverso le diverse proposte di riforma della legge sulle adozioni firmate Bolognesi-Finocchiaro (C.5724) e Burani Procaccini (C. 5737), sia grazie alla recente ordinanza 347/2005 della Corte Costituzionale».

La pronuncia della Consulta, pubblicata il 15 luglio scorso, ha aperto la possibilità a una persona single di chiedere l?adozione ex art.44 di un bambino straniero, esattamente come avviene per l?adozione nazionale. «In questo modo», ha dichiarato Occhiogrosso, «i giudici costituzionali hanno stabilito che l?adozione non legittimante non è uno strumento eccezionale nè residuale, ma deve essere applicato nell?interesse del minore ogni volta che se ne realizzano le condizioni».

Infine, un?ulteriore condizione giuridica che sembra agevolare la stabilità e il sostegno dell?adozione mite è la legge 137/2005 sull?indegnità a succedere. Si temeva infatti che il patrimonio della famiglia adottante in forma ?mite?, in caso di morte, potesse passare alla famiglia d?origine del minore. «La nuova legge esclude tale possibilità», ha specificato Occhiogrosso, «stabilendo chiaramente l?indegnità a succedere di chi perde la patria potestà».

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.