L’Agenzia delle Entrate concede un attimo di respiro alle associazioni. Ma proprio un attimo. Sappiamo tutti di cosa parliamo, ovvero dell’articolo 30 (Dl 185/08), che prevede un nuovo adempimento per ottenere la defiscalizzazione degli importi incassati come quote sociali e come corrispettivi da soci (per corsi di formazione e per altri beni e servizi).
Quando all’inizio di settembre uscì il provvedimento del direttore dell’Agenzia con il quale si approvava il modello di dichiarazione e definiva il termine ultimo di invio dello stesso (cioè il 30 ottobre), tutti ci dicemmo, serenamente, pacatamente, «sarà una carneficina». Per due ragioni che qui pare utile ricordare: il termine era troppo vicino, le dichiarazioni (38) del modello troppo complesse ed ambigue nella loro formulazione quando persino non corrette.
Il 15 ottobre, l’Agenzia con un proprio comunicato stampa ha affermato che, anche a seguito di un’importante azione di confronto con Agenzia per le onlus, Forum del terzo settore (supportato da CSVnet) e associazioni di categoria, alcune importanti novità intervenivano in merito alle tre questioni fondamentali: proroga dei termini, requisiti soggettivi (chi deve farlo), contenuto della dichiarazione.
Proroga dei termini
Il termine di presentazione della dichiarazione per via telematica è stato spostato al 15 di dicembre. Novità per le onlus
La prima grande novità sui requisiti soggettivi è l’esclusione delle onlus. Nel comunicato non si fa cenno se si intendano qui solo le onlus di opzione (quelle che si iscrivono all’Anagrafe con istanza alla Direzione regionale) oppure anche le onlus di diritto che, per forza di cose, sarebbero solo le ong in quanto le cooperative sociali non sono associazioni e le organizzazioni di volontariato hanno norma esentativa già nell’articolo 30.Qualsiasi ulteriore chiarimento – per questo e altri punti – sarà dato da una circolare di prossima uscita.
Gli altri soggetti
In relazione agli altri soggetti, l’Agenzia ha riferito la volontà di ridurre (non di esentare) l’adempimento a tutte quelle organizzazioni iscritte in registri, albi ecc. tenuti dalla pubblica amministrazione, «in ossequio al dettato normativo dello Statuto dei diritti del contribuente».Finalmente, si sono accorti che esiste! Lo citammo in più occasioni, soprattutto nella parte che dice (L 212/00 art 6, c 4) che non possono essere chiesti al contribuente dati e informazioni che siano già in possesso di altre amministrazioni pubbliche. Lo sostenemmo – inascoltati – anche sulla questione del 5 per mille; evidentemente è un principio che va a singhiozzo, si applica a macchia di leopardo.
La sostanza, comunque, è la seguente: le associazioni di promozione sociale e gli altri enti iscritti, registrati ecc. dovranno compilare solo una parte della dichiarazione, riducendo peraltro di molto il rischio di rispondere in modo non congruo a quesiti mal posti.
Le associazioni “non iscritte”, invece, sono tenute a rispondere a tutte le dichiarazioni, sul cui significato, comunque, interverrà proprio l’Agenzia delle Entrate con la circolare di cui sopra, al fine di chiarire “il lato oscuro” del modello.
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