Non profit
Lazio Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza (BUR 9/12/2006 n. 34)
di Redazione
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione con la presente legge, in armonia con le disposizioni di cui al capo III della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di potenziare il sistema di protezione sociale di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, mediante una maggiore e più efficace tutela delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui allarticolo 3.
Art. 2
(Destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo)
l. Per le finalità di cui alla presente legge, si considera non autosufficiente la persona anziana, il disabile o qualsiasi altro soggetto che, anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza laiuto determinante di altri.
2. Lindividuazione dei soggetti di cui al comma 1, destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo, è effettuata dalle strutture territoriali competenti, sulla base dei criteri e secondo le modalità previsti per le valutazioni finalizzate allaccesso alle prestazioni di assistenza domiciliare e alle residenze sanitarie assistenziali.
Art. 3
(Interventi e servizi finanziati con il fondo)
l. Sono finanziati con le risorse del fondo:
a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;
b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante lorario di lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non autosufficiente;
c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante lorganizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;
d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale delloperatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare;
g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente.
Art. 4
(Indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi)
l. Entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Regione, in coerenza con gli obiettivi del proprio piano socio-assistenziale, stabilisce con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dellassessore competente in materia di servizi sociali:
a) le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate in relazione ai differenti livelli di disabilità;
b) i criteri e le modalità per regolamentare laccesso alle misure assistenziali, tenendo conto anche delle condizioni economiche dellassistito;
c) gli obiettivi e le priorità dintervento;
d) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo, sulla base di quote capitarie ponderate tra gli ambiti territoriali di cui allarticolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996;
e) le linee guida per la formulazione dei piani distrettuali di cui allarticolo 5 e per la relativa attuazione;
f) le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del Fondo, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e della Consulta per i problemi della disabilità e dellhandicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36.
Art. 5
(Piano distrettuale per la non autosufficienza)
1. Gli interventi ed i servizi di cui allarticolo 3 sono inseriti in un documento denominato piano distrettuale per la non autosufficienza, adottato, in conformità agli indirizzi della Regione, dai comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui allarticolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996 e dal Comune di Roma con le stesse modalità seguite per ladozione dei piani di zona distrettuali di cui allarticolo 51 della medesima legge regionale, coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali, la Consulta per i problemi della disabilità e dellhandicap di cui alla l.r. 36/2003, nonché i soggetti di cui allarticolo l, comma 4, della legge 328/2000.
2. Il piano di cui al comma 1 individua:
a) gli interventi e i servizi da realizzare;
b) le modalità organizzative e le risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli interventi e dei servizi;
c) le forme di concertazione e di raccordo con le aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti pubblici e privati.
3. I comuni capofila degli ambiti territoriali di cui allarticolo 47, comma l, lettera c), della l.r. 38/1996 e il Comune di Roma, presentano, entro il 15 novembre dellanno successivo a quello di erogazione delle risorse, allAssessorato competente della Regione Lazio una rendicontazione sui servizi e gli interventi finanziati con le risorse del fondo, pena la mancata erogazione del fondo nellanno successivo.
Art. 6
(Piano di intervento personalizzato)
l. Il servizio sociale del comune di residenza, in relazione alle particolari esigenze dei soggetti di cui allarticolo 2, comma l, predispone, in collaborazione con il medico di base e con le strutture che effettuano le valutazione di cui al comma 2 dello stesso articolo nonché con il coinvolgimento dellassistito e dei suoi familiari, un piano di intervento personalizzato nel quale sono individuati:
a) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, nonché la loro cadenza e durata;
b) le figure professionali da impegnare con particolare rispetto per la volontà del soggetto e dei suoi familiari;
c) il programma degli incontri periodici per la valutazione dellandamento dellintervento assistenziale.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per lesercizio finanziario 2006 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel seguente modo:
a) in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 mediante utilizzazione delle dotazioni finanziarie di cui al capitolo di spesa n. H41550 e di cui al capitolo T27501, lettera e) dellelenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale;
b) in termini di cassa per 1esercizio finanziario 2006 si provvede mediante utilizzazione della dotazione finanziaria di cui al capitolo di spesa n. H41550 e della somma di 4 milioni di euro proveniente dalla riduzione dello stanziamento di cui allUPB T25.
3. Il capitolo di spesa n. H41550 denominato Fondo sociosanitario regionale per la non autosufficienza assume la seguente nuova denominazione: Fondo regionale per la non autosufficienza.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il progressivo afflusso al fondo di ulteriori risorse costituite da:
a) risorse statali finalizzate;
b) risorse di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 8
(Abrogazione)
1. Larticolo 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per 1anno finanziario 2004) è abrogato.
Art. 9
(Disposizione transitoria)
1. Nelle more delladozione della deliberazione di cui allarticolo 4 comma 1, gli interventi ed i servizi di cui alla presente legge sono attuati secondo le modalità ed i criteri definiti dalla deliberazione adottata ai sensi dellarticolo 55, comma 3, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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