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Lazio LR 29/78IPABNorme per l’esercizio dellefunzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubblichedi assistenza e beneficenza.

di Redazione

L.R. 10 luglio 1978, n. 29. – Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (B.U. 20 luglio 1978, n. 20). Art. 1. La Giunta regionale provvede, a norma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, alle nomine dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione. Art. 2. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, i rappresentanti della Regione in sostituzione di quelli nominati dai prefetti o da altri organi statali. Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


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