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Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ei diritti delle persone handicappate.ART. 37: Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.

di Redazione

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 1992, n. 39, s.o.). — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. ART. 37: Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata. 1. Il Ministro della giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.


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