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Lombardia LR 64/75Istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro-loco.

di Redazione

L.R. 22 aprile 1975, n. 64. Istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro-loco. (B.U. 23 aprile 1975, n. 17, 2° suppl.). Art. 1. 1. La regione Lombardia riconosce nelle associazioni pro-loco, quali organismi a carattere volontario, un efficace strumento della promozione turistica di base, che si concreta principalmente in attività di: a) tutela al miglioramento delle risorse turistiche locali; b) assunzione e promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della località nonché la salvaguardia del patrimonio ambientale; c) assistenza ed informazione ai turisti; d) sensibilizzazione delle popolazioni residenti ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività turistiche. Art. 2. 1. E’ istituito presso la giunta regionale un «Albo regionale delle associazioni pro-loco». Art. 3. 1. Per l’iscrizione all’albo delle associazioni pro-loco debbono concorrere le seguenti condizioni: a) che nel territorio del comune interessato non operino altre associazioni pro-loco iscritte all’albo regionale; b) che la località possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizioni nel settore dell’artigianato tipico, atte a promuovere la sua valorizzazione turistica; c) che l’associazione pro-loco sia costituita con atto pubblico e il relativo statuto sia conforme a quanto previsto dall’art. 4. Art. 4. 1. Lo statuto dell’associazione pro-loco, ai fini dell’iscrizione all’albo, deve ispirarsi ai principi di democraticità ed in particolare deve prevedere: a) la presenza nel consiglio di amministrazione di tre consiglieri comunali eletti dal rispettivo consiglio, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare; b) norme sulla elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; c) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione; d) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune; e) che in caso di scioglimento dell’associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalentemente della regione o di enti pubblici siano devoluti all’ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui la associazione ha sede. Art. 5. 1. Per ottenere l’iscrizione all’albo deve essere presentata istanza tramite il comune al presidente della giunta regionale della Lombardia corredata dell’atto costitutivo e dello statuto nonché del parere del consiglio comunale. 2. L’iscrizione all’albo è disposta con provvedimento della giunta regionale. 3. L’albo regionale delle associazioni pro-loco è pubblicato, agli inizi di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Art. 6. 1. L’iscrizione all’albo regionale costituisce condizione indispensabile per: a) partecipazione alla designazione del rappresentante delle pro-loco, nei casi previsti dalla legge; b) fruire di contributi da parte di enti operanti nel settore del turismo. Art. 7. 1. Le associazioni pro-loco già in attività all’entrata in vigore della presente legge, anche se iscritte all’albo nazionale, devono presentare l’istanza di cui al precedente art. 4 corredata dell’atto costitutivo e dello statuto, eventualmente modificato, ai sensi della presente legge, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della stessa legge nel Bollettino Ufficiale della regione. 2. L’iscrizione all’albo regionale è disposta con provvedimento della giunta regionale, previa acquisizione del parere del consiglio comunale.


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