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Modalita’ per la presentazione di progetti sperimentali da partedelle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delleassociazioni di promozione sociale, nonche’ per assicurare ilsostegno ad iniziative formative e d
di Redazione
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Emana
la seguente direttiva:
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri
compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di
informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo
sociale (comma 3, lettera d);
l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli
appositi registri, nazionale, regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per
far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate
(comma 3, lettera f).
A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di
intervento da considerare prioritari.
Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990,
il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione dei
progetti/iniziative e, dall'altro, le priorita' e i criteri di
valutazione.
1. Requisiti soggettivi.
I finanziamenti previsti per la realizzazione delle
iniziative/progetti di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato
in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione
sociale, che risultino iscritte negli appositi registri nazionale,
regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi
della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente
direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda puo' essere presentata sia da singole associazioni, sia
da piu' organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata
l'associazione capofila cui deve essere attribuita, nel caso il
progetto/iniziativa venga ammesso a finanziamento, la rappresentanza
ed il potere di incassare, anche in nome e per conto delle altre
associate, ai fini del progetto mediante formale atto di procura
autenticata da notaio.
Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f)
siano presentati anche in collaborazione con enti locali,
responsabile del progetto e' in ogni caso l'associazione proponente.
Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa
ad altri soggetti esterni, salvo che nei casi di realizzazione di
alcune attivita' che l'associazione, per mancanza di risorse interne,
non e' in grado di realizzare e previa esplicita autorizzazione in
tal senso della Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali.
2. Requisiti oggettivi e priorita'.
2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12
cit.
Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per
l'associazionismo, nella seduta del 15 luglio 2005 ha stabilito che
saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della
lettera f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti
operativi:
interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con
disabilita';
sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani;
interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio
socio-economico;
interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni
di marginalita' sociale.
2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art.
12 cit.
Le iniziative di cui alla lettera d) devono riguardare la
formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure
l'informatizzazione della associazione, con particolare attenzione,
nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione
nonche' alla produzione di banche dati.
L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nei due anni
precedenti ai sensi della lettera d) per un'iniziativa di
informatizzazione non puo' presentare, per l'anno 2005, una
iniziativa, sempre ai sensi della stessa lettera d), che concerna
nuovamente l'informatizzazione, da intendersi quale iniziativa che
abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware.
2.3. Indicazioni relative ai costi.
Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero
risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 11.000.000,00.
Tuttavia, una piu' precisa determinazione dell'ammontare del
finanziamento sara' possibile soltanto all'esito delle procedure,
tutt'ora in corso, di imputazione contabile di dette risorse
finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero:
http://www.welfare.gov.it/. costituendo tale adempimento
comunicazione formale a tutti gli effetti.
Il costo complessivo dell'iniziativa o progetto, di cui si chiede
il finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:
iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in
cui il proponente sia uno o piu' associazioni in partenariato tra
loro.
Progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui
il proponente sia uno solo ed Euro 400.000 se a presentare il
progetto siano due o piu' associazioni in partenariato tra loro.
Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilita',
non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso
il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico almeno il 20%
dei costi, specificando la fonte da cui derivano le risorse stesse
(ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati
all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente; costo del
personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico
impegno, contenuto nella domanda di finanziamento e riprodotto nel
Piano economico (fac simile allegati 1 e 2), costituisce un requisito
essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto/iniziativa al
finanziamento, a conferma della concreta capacita'
dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla
realizzazione del progetto proposto.
Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione
nell'ipotesi della lettera d), di consulenza e progettazione
nell'ipotesi della lettera f), devono essere contenuti entro
l'importo massimo dell'8 % del costo complessivo del progetto.
Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le
spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono
essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo
complessivo del progetto medesimo.
In ogni caso alla domanda va allegata una dichiarazione con la
quale il legale rappresentante dell'associazione proponente o
dell'associazione capofila, se il progetto/iniziativa e' presentato
congiuntamente ad altre, deve dichiarare - sotto la propria
responsabilita' - che trattasi di progetto/iniziativa mai finanziato
prima con questo o altri fondi statali, regionali o di enti locali,
nonche' se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che
concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalita' di
partecipazione (fac simile allegato 5).
Inoltre, a pena di inammissibilita', il progetto/iniziativa
presentato non potra' avere un costo totale che superi il 100% delle
entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del proponente
relativo all'anno 2004 (se il bilancio e' composto da stato
patrimoniale e conto economico ci si deve riferire al solo conto
economico). Se il progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente il
suo costo non puo' essere superiore, sempre a pena di
inammissibilita', al 100% della sommatoria delle entrate dei
rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale
che vi partecipano.
2.4. Durata dei progetti/iniziative.
Le iniziative di cui alla lettera d) non possono avere una durata
superiore a dodici mesi.
I progetti di cui alla lettera f) non possono avere una durata
superiore ai diciotto mesi.
3. Presentazione del progetto/iniziativa.
3.1 Motivi di inammissibilita'.
A pena di inammissibilita', le domande devono:
1) essere presentate da associazioni di promozione sociale
iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;
2) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non
sia superiore agli importi previsti al punto 2.3;
3) rispettare la durata indicata al punto 2.4;
4) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non
sia superiore al 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo
2004 del proponente (o nel solo conto economico nel caso il bilancio
sia formato da stato patrimoniale e conto economico) oppure se il
progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente il suo costo non
puo' essere superiore, sempre a pena di inammissibilita', al 100%
della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle
associazioni di promozione sociale che vi partecipano;
5) essere redatte secondo il modello allegato alla presente
direttiva (allegato 1), sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto o dei soggetti proponenti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riportare l'indicazione del
capofila nel caso di iniziativa/progetto da realizzarsi tra piu'
associazioni congiuntamente.
6) essere inoltrate, in busta chiusa non trasparente, in
originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale
debitamente redatto secondo fac simile di cui all'Allegato 2,
sottoscritto dal legale rappresentante o dal capofila nel caso di
iniziativa/progetto da realizzarsi tra piu' associazioni
congiuntamente;
7) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei
registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n.
383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto
conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n.
383/2000, nonche' di un documento attestante l'iscrizione nei
suddetti registri;
8) essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e
le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo -
Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;
9) pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del venticinquesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente direttiva (se la scadenza dovesse
cadere in un giorno festivo o di sabato il termine sara' prorogato
alle ore 12,30 del giorno seguente). L'inoltro puo' avvenire tramite
raccomandata a.r. o mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di
un incaricato dell'associazione - soltanto in tale ultimo caso verra'
rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data
di consegna - nelle giornate non festive, dal lunedi' al venerdi',
dalle ore 9,30 alle ore 12,30; in ogni caso, sempre a pena di
inammissibilita', le domande devono pervenire al Ministero
perentoriamente entro le ore 12,30 del venticinquesimo giorno
successivo alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta
Ufficiale, restando a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo
nella spedizione postale o tramite corriere. Qualora tale termine
dovesse intervenire in un giorno festivo o di sabato, la scadenza e'
da intendersi prorogata alle ore 12,30 del primo giorno feriale
successivo. L'invio della domanda e' ad esclusivo rischio del
mittente, intendendosi questo Ministero esonerato da ogni
responsabilita' per gli eventuali ritardi di recapito, anche se
dovuti a cause di forza maggiore.
3.2 Ulteriore documentazione da allegare.
Al progetto/iniziativa per cui si richiede il finanziamento devono
essere inoltre allegati:
1) fotocopia del documento di identita' del legale rappresentante
dell'associazione o, in caso di progetto congiunto, del
rappresentante dell'associazione capofila;
2) la dichiarazione di autenticita' delle informazioni contenute
nel progetto/iniziativa sottoscritta dal legale rappresentante o dal
capofila (allegato 3);
3) limitatamente alle iniziative per la lettera d), la
dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante
che l'associazione non ha percepito contributi pubblici diretti o
indiretti (si considerano indiretti anche quelli provenienti da
S.p.a. di diritto pubblico come il CONI) per il funzionamento nel
2004 oppure, in caso li abbia ricevuti, attestante l'ammontare dei
contributi pubblici percepiti e la percentuale degli stessi sulle
entrate del consuntivo 2004 (allegato 4);
4) copia conforme del bilancio consuntivo o rendiconto 2004, al
fine del controllo della veridicita' di quanto affermato con la
comunicazione di cui al punto precedente e del controllo
relativamente al limite di costo del progetto di cui al punto 2 (in
caso di iniziativa/progetto congiunto deve essere allegato il
bilancio consuntivo o rendiconto di tutte le associazioni di
promozione sociale proponenti);
5) essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale
o del capofila di cui al punto 2.3 (allegato 5) relativa al fatto che
il progetto/iniziativa non e' mai stato finanziato prima nonche' se
al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno
altri soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione.
Nel caso la documentazione di cui al presente punto 3.2 risulti
mancante in tutto o in parte, la Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali potra'
procedere alla richiesta di integrazione che dovra' avvenire entro un
termine fissato a pena di improcedibilita' della domanda stessa di
finanziamento e dell'elaborato progettuale alla successiva fase di
valutazione.
4. Valutazione dei progetti e delle iniziative.
4.1. Procedura.
I progetti/iniziative devono recare sulla busta la seguente
dicitura: «Progetto Lettera F» o «Iniziativa Lettera D» a seconda
della tipologia della domanda presentata.
I progetti e le iniziative pervenute sono dapprima esaminati sotto
il profilo dell'ammissibilita' delle domande e successivamente si
procede alla valutazione dei progetti/iniziative ammessi mediante una
commissione nominata dal presidente dell'Osservatorio, che
provvedera' a redigere due distinte graduatorie (una per i progetti e
l'altra per le iniziative) secondo i criteri indicati nella presente
direttiva. Le relative graduatorie saranno approvate
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte
in un provvedimento direttoriale. Il finanziamento dei progetti e
delle iniziative avverra' secondo l'ordine decrescente dei punteggi
indicati nelle due graduatorie ed in detto provvedimento a
concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilita' in
bilancio.
I progetti e le iniziative possono essere finanziati in misura
totale o parziale. Nella seconda eventualita' e' consentita una
rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto/iniziativa,
in accordo con l'amministrazione erogante tale comunque da non
menomare o pregiudicare il raggiungimento delle principali finalita',
secondo le procedure di cui al successivo punto 5.
4.2.Criteri di valutazione delle domande.
I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:
iniziative di cui alla lettera d), comma 3, art. 12, legge n.
383/2000:
=====================================================================
Criterio |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Valutazione iniziativa | 35
---------------------------------------------------------------------
Presenza sul territorio nazionale | 20
---------------------------------------------------------------------
Valutazione capacita' realizzativa |
dell'iniziativa (rapporto fra costo |
iniziativa e entrate bilancio |
associazione) | 10
---------------------------------------------------------------------
Dimensione dell'associazione | 10
---------------------------------------------------------------------
Mancato percepimento di altri |
contributi statali nell'anno |
precedente e concernenti il |
funzionamento dell'associazione |
(verificata dal bilancio |
consuntivo/rendiconto 2004) | 10
---------------------------------------------------------------------
Collegamento fra formazione ed |
informatizzazione | 10
---------------------------------------------------------------------
Mancato percepimento di contributi per|
iniziative sulla stessa lettera D nel |
2004 | 5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 100
Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla
necessita' di consentire la realizzazione di iniziative a maggiore
diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio
idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dall'iniziativa
presentata dall'associazione nazionale quanto dall'iniziativa
presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o
regionale, verra' finanziata soltanto l'iniziativa a titolarita'
dell'associazione nazionale.
progetti di cui alla lettera f) - comma 3, art. 12, legge n.
383/2000.
=====================================================================
Criterio |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Valutazione del progeto | 30
---------------------------------------------------------------------
Valenza nazionale del progetto | 20
---------------------------------------------------------------------
Collaborazione con altri soggetti |
privati ed enti pubblici (da provare |
mediante documentazione relativa al |
progetto presentato) | 10
---------------------------------------------------------------------
Eccellenza nel rapporto costi/benefici| 10
---------------------------------------------------------------------
Campi prioritari | 10
---------------------------------------------------------------------
Valutazione capacita' realizzativa del|
progetto (rapporto costo progetto e |
entrate del bilancio) | 10
---------------------------------------------------------------------
Innovativita' | 5
---------------------------------------------------------------------
Presenza di effettivi e validi |
strumenti di monitoraggio | 5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 100
Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla
necessita' di consentire la realizzazione di progetti a maggiore
diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio
idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dal progetto
presentato dall'associazione nazionale quanto dal progetto presentato
dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verra'
finanziato soltanto il progetto a titolarita' dell'associazione
nazionale.
Relativamente ai criteri di valutazione previsti per i progetti di
cui alla lettera f) e concernenti la collaborazione con gli enti
pubblici e le sinergie con altre realta' private (associative e non),
si precisa che e' necessario produrre idonea documentazione a
riguardo, che si riferisca allo specifico progetto presentato ai
sensi della presente annualita' e non a precedenti rapporti
intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati.
Ai fini dell'idoneita' della documentazione, e' necessario che non si
tratti di un generico plauso per il progetto ma di un concreto
impegno dell'ente pubblico/soggetto privato ai fini della sua
realizzazione. Nel caso tale impegno si traduca in un
co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere allegata una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente
pubblico/soggetto privato che attesti le modalita' di partecipazione
al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto nello stesso;
tale contributo dovra' risultare effettivamente identificabile in
sede di gestione e controllo del finanziamento e dovra' essere
effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione del
progetto per le finalita' dello stesso.
4.3. Oneri non ammessi a contributo.
Non sono comunque ammessi a rimborso:
gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente non direttamente connesse al progetto/iniziativa di cui si
chiede il finanziamento;
gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non
finanziati dal progetto/iniziativa;
le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione
dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d),
comma 3, art. 12, legge n. 383 citata;
oneri figurativi o costi potenziali (es. costo del volontari
impegnati)
ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla
realizzazione del progetto/iniziativa.
5. Progetti/iniziative ammessi a finanziamento.
Nei casi di finanziamento parziale delle iniziative/progetti ai
sensi di quanto previsto al precedente punto 4.1, le associazioni che
intendano realizzare le attivita' procedono alla rimodulazione delle
stesse o a comunicare l'assunzione a proprio carico dell'ammontare
dell'importo eccedente il finanziamento pubblico concesso. La
proposta di rimodulazione dovra' essere presentata a pena di
decadenza dal finanziamento, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte dell'amministrazione, la quale, a sua
volta, provvedera' a valutarla ed eventualmente ad accettarla. In
ogni caso le associazioni di promozione sociale dovranno trasmettere
entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di
ammissione al finanziamento o di accettazione della rimodulazione
nell'eventualita' in cui questa venga presentata:
l'indicazione del legale rappresentante (o del capofila);
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale
rappresentante dell'associazione e il responsabile del progetto non
hanno riportato condanne penali e di non essere destinatari di
provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e
di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali
per qualsiasi reato che incide sulla loro moralita' professionale o
per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;
un prospetto esecutivo del progetto/iniziativa solo nel caso di
rimodulazione;
copia del bilancio preventivo 2005, se statutariamente previsto;
codice fiscale dell'associazione;
estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI,
intestato all'associazione per l'accreditamento del finanziamento
assegnato.
Al fine di facilitare il controllo della gestione e dello stato
finanziario del progetto l'associazione dovra' utilizzare una
codificazione contabile appropriata inerente il progetto/iniziativa.
Nel caso in cui i documenti di cui sopra non siano stati inviati
nei termini previsti ed in assenza di motivate giustificazioni,
l'amministrazione procedera' alla dichiarazione di decadenza dal
finanziamento.
L'avvio del progetto/iniziativa dovra' avvenire entro trenta giorni
dal ricevimento di apposita comunicazione da parte
dell'Amministrazione, ogni eventuale e motivata richiesta di
differimento, dovra' essere espressamente autorizzata dalla Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni
sociali. Il legale rappresentante dell'associazione (o del capofila)
dovra' inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della
effettiva data di inizio delle attivita' nel rispetto delle modalita'
indicate dall'amministrazione, intendendosi per tali anche le
attivita' propedeutiche, e la previsione della durata del progetto
(nel rispetto di quella inizialmente indicata).
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai
finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini
della documentazione richiesta, ecc.), potra' subentrare nel
finanziamento l'associazione il cui progetto/iniziativa sia risultato
immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli finanziati.
E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni
materiale approntato per la realizzazione del progetto/iniziativa, la
circostanza che il medesimo e' finanziato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Il finanziamento viene erogato in due fasi:
una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un
massimo del 70% del contributo concesso, e' versata previa
presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del
successivo punto 7;
il saldo e' erogato al termine della realizzazione del
progetto/iniziativa, a seguito dell'esito positivo del controllo da
parte dell'Amministrazione nella relazione e rendicontazione finale,
presentate dall'associazione, attestante i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati, nonche' i costi sostenuti e/o
impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa e corredata
dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la
facolta' di effettuare controlli anche in itinere.
7. Fideiussione.
A garanzia dell'anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del
contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto) le
associazioni beneficiarie dovranno stipulare apposita fideiussione
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Tale fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto,
deve essere presentata dall'associazione contestualmente alla
richiesta di anticipo da parte delle associazioni di volontariato e
costituisce condizione necessaria al fine della erogazione del
contributo.
Il rilascio della fideiussione e' previsto da parte degli istituti
bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti
negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993, e
specificatamente:
1) elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano cambi (art. 106),
consultabile sul sito «http://www.uic.it»;
2) elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107),
consultabile sul sito «http://www.bancaditalia.it»;
3) elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel
ramo cauzione, consultabile sul sito «http://www.isvap.it».
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa
devono necessariamente contenere:
a) la clausola della formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944,
secondo comma, del codice civile;
b) la previsione che, nel caso in cui l'Amministrazione rilevi a
carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla
realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad
opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte
di una semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;
c) l'esplicita dichiarazione della permanenza della loro
validita', in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino al
ventiquattresimo mese successivo alla data di rendicontazione finale
e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo
da parte dell'Amministrazione.
8. Monitoraggio in itinere.
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo puo' sottoporre i
progetti/iniziative ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso
della loro realizzazione, sia a conclusione delle attivita', per
valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli
prefissati.
In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono
tenute ad inviare, semestralmente, alla Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali una relazione
sullo stato di avanzamento del progetto/iniziativa, accompagnata da
un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di
riferimento.
Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non
realizzabile la prosecuzione del progetto/iniziativa, ovvero di un
uso del finanziamento non conforme alle finalita' per le quali e'
stato erogato, l'ufficio competente puo', in qualsiasi momento,
disporre l'interruzione degli accrediti, revocare il finanziamento e
chiedere la restituzione delle somme gia' versate.
Roma, 13 ottobre 2005
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 260
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