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Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegnifamiliari e nuove disposizioni in materia di formazione professionaledei lavoratori.

di Redazione

Legge 12 febbraio 1967, n. 36 (in Gazz. Uff., 25 febbraio 1967, n. 50). — Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori. Art. 1. Omissis Art. 2. Il contributo da versarsi al Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, a norma dell’articolo 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari, modificato dall’articolo 1 della presente legge, viene annualmente ripartito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite organizzazioni sindacali più rappresentative, per essere utilizzato dagli enti interessati: per le spese generali di amministrazione di ciascun Ente; per le spese inerenti all’acquisto, alla locazione, alla costruzione o all’ampliamento di Centri di addestramento professionale nonché per le spese inerenti all’acquisto di attrezzature tecnico-didattiche; per le spese relative allo svolgimento di corsi di addestramento professionali non finanziati a norma dell’articolo 63, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nel testo modificato dalla legge 4 maggio 1951, n. 456; per le spese destinate ad integrare i finanziamenti o le sovvenzioni corrisposte dal Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del citato articolo 63, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264; per le spese relative alla formazione ed all’aggiornamento del personale insegnante; per ogni altra eventuale spesa necessaria o comunque connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun Ente in materia di formazione professionale dei lavoratori. Art. 3. Il direttore generale dell’orientamento e dell’addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa, in qualità di esperto, alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari quando esso è chiamato a pronunciarsi sul contributo di cui al primo comma dell’art. 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. Art. 4. Omissis Omissis


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