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Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario esulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

di Redazione

Legge 10 ottobre 1986, n. 663 (in Gazz. Uff., 16 ottobre 1986, n. 241, s.o.). — Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Art. da 1. a 29 Omissis Art. 30. 1. La detrazione di pena prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall’articolo 18 della presente legge, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 31 agosto 1981 nonché al semestre in corso a quella data, nella misura di 45 giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, sempreché attualmente e con riferimento ai semestri suddetti risulti provata la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione secondo i criteri indicati nell’articolo 94 del regolamento di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. Art. 31. 1. Omissis 2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. Art. 32. 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.


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