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Nuove norme per il servizio di leva

di Redazione

Legge 31 maggio 1975, n. 191 (in Gazz. Uff., 13 giugno 1975, n. 154). — Nuove norme per il servizio di leva. Art. 1. La durata della ferma di leva per l’Esercito, la Marina militare e l’Aeronautica militare è di dodici mesi. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi. Art. 2. Omissis. L’inizio delle operazioni di leva può essere anticipato in modo da rendere possibile l’applicazione del secondo e penultimo comma del successivo articolo 3. Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti. Art. 3. Omissis. é però in facoltà del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano. Inoltre è in facoltà del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni. In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti. L’età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età. Art. 4. Sono soggetti alla leva per l’arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione; 1-b) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell’ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto ai sensi dell’articolo 68 del codice della navigazione nell’esplicazione delle loro attività; 1-c) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea; 2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare; 3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono: a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo; b) agli armamenti navali militari; c) alla costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l’allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo; 4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco; 5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo; 6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della guardia di finanza contingente di mare; 7) siano stati prosciolti dall’arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di finanza contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d’ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare; 8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali; 8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro; 9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole; 10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco; 11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell’Associazione nazionale marinai d’Italia; 12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina; 13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri. Fermo restando quanto previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabeia e Sicilia ed iniziando dagli iscritti più anziani di ciascun mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate. Le operazioni di indagine e di controllo per l’individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa. Art. 5. Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l’arruolamento nel CEMministeriale Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13. Art. 6. Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l’arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti: 1) già arruolati nell’Esercito, nell’Aeronautica, nella guardia di finanza contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva; 2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiani sport invernali, del Club alpino italiano, dell’Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell’arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei; 3) in possesso dei titoli preferenziali per l’assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; 4) che, all’atto della chiamata alla leva, siano riformati; 5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l’assoggettamento alla leva per l’Arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; 6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive. Art. 7. Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi: 1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell’apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella guardia di finanza contingente di mare; 2) gli arruolati di leva nel CEMM. Sono cancellati dai ruoli dell’Esercito e trasferiti nei ruoli del CEMM: 1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l’Istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle università e il direttore dell’istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate; 2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l’arruolamento nell’Esercito o nell’Aeronautica, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella guardia di finanza contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1-a) del precedente articolo 4. Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle forze armate dello Stato: 1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito; 2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall’ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per intraprendervi una carriera; 3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito; 4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito; 5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell’Aeronautica; 6) i militari in servizio nella guardia di finanza contingente di mare, che ottengono il passaggio del contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito; 7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Art. 8. Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l’arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge. I consigli di leva sono composti: a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente; b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro; c) da un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro; d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto. Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia . Il consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all’arruolamento nella predetta forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell’Esercito, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d’incarichi dell’Esercito. Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro per la difesa in relazione all’entità del contingente che ogni consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. Le decisioni del consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti. Le sedute del consiglio di leva sono pubbliche. Art. 9. Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Tali consigli sono composti: a) da un commissario di leva, presidente; b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri; c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale; d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto. Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia . In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva. Il consiglio, con l’assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all’impiego in incarichi del servizio militare. Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione alla entità del contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare. Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del consiglio di leva. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l’idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L’intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente, rende valide le decisioni. Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri. Art. 10. Compiute le operazioni di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista è firmata dal capo dell’amministrazione comunale che ne fece l’esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell’ufficio di leva per l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica competente per territorio, nonché, per i comuni costieri, anche al capo dell’ufficio leva della capitaneria di porto competente per territorio. Art. 11. Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all’articolo precedente sino a quello della verifica cui all’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell’amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all’iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati. Art. 12. A partire dal mese di maggio dell’anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di leva delle capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l’annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l’arruolamento nel CEMM. Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente. Successivamente gli uffici di leva delle capitanerie di porto, su disposizione dell’autorità centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l’arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l’annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica. Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva. Art. 13. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un’unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell’articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo 14. I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli artt. 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo. I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all’esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta. Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva precedono al loro esame personale. Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all’atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva. Art. 14. Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli artt. 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: a) cancella dalle liste di leva i deceduti; b) pronuncia l’esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato; c) decide sulle domande di ammissione all’eventuale dispensa dal compiere la Ferma di leva di cui all’articolo 22 della presente legge; d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; e) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica; f) pronuncia l’arruolamento nell’Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i già arruolati volontariamente; g) pronuncia l’arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l’ammissione all’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell’articolo 22 della presente legge qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall’ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall’ultimo comma del precedente articolo 13; h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all’esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita; i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza: l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell’Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi. Gli iscritti di leva sono, dopo l’arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l’arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all’autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purché non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio. Il Ministro per la difesa ha la facoltà di dispensare dall’esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l’esistenza dei titoli idonei ad ottenere l’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva. Art. 15. Gli iscritti nelle note definitive hanno l’obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni di cui all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Gli iscritti che sono imbarcati su navi all’estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l’obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l’arruolamento nel CEMM più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave. Le autorità diplomatiche o consolati all’estero possono impedire il passaggio da una nave all’altra di iscritti chiamati alla leva. I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa. Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l’obbligo di darne subito notizia all’ufficio di leva della capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva. Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l’arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Art. 16. Il consiglio di leva per l’arruolamento nel CEMM, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente art. 14, escluse le lettere a), f) ed l), e nell’art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Inoltre delibera: a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione all’ufficio di leva della capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti; b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva: 1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6 del precedente articolo 6; 2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda; c) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel CEMM e nella guardia di finanza contingente di mare, ai sensi dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; d) l’arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l’arruolamento dei restanti idonei nell’Esercito. Il presidente del consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell’arruolato nel CEMM da parte dell’ufficio di leva della capitaneria di porto competente e fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell’Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi. Art. 17. Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina. Alla chiamata ed all’avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto. I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare. Art. 18. Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le forze armate o corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate o corpi armati dello Stato non è computabile nella ferma di leva. 19. Omissis. Art. 20. Omissis Art. 21. Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l’abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell’età prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall’articolo 20. Omissis1. Art. 22. Omissis. Art. 23. L’ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell’articolo precedente è consentita quando nessun fratello vivente dell’iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione non è applicabile nell’ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell’articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell’articolo stesso . Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perché dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare. Art. 24. I titoli all’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati: 1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l’iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando; 2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l’iscritto concorre ed il giorno che precede l’inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l’iscritto stesso è interessato, purché derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volontà degli interessati. Omissis1. Art. 25. Omissis. Art. 26. Il Ministro per la difesa ha facoltà di anticipare l’invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell’articolo 22, oppure determinate ai sensi dell’ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva è in corso al momento della domanda. L’ammissione all’eventuale congedo anticipato è pronunciata dai consigli di leva. Art. 27. Omissis. Art. 28. Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, vengono conferiti: 1) nella categoria degli operai specializzati: a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90; b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati; 2) nella categoria degli operai qualificati: a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, legge 5 marzo 1961, n. 90; b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore; c) nella misura del 25 per cento gli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l’attestato di idoneità previsto dall’art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa; 3) nella categoria degli operai comuni: a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90; b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l’attestato di idoneità previsto dall’art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa. I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso. La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell’ambito di ciascuna forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e livello di specializzazione militare è stabilita con decreto del Ministro per la difesa. I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per forza armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una forza armata, i posti vengono devoluti ai volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due forze armate. é abrogato l’art. 7, legge 10 giugno 1964, n. 447. Art. 29. I posti di impiego civile nell’Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli artt. 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari della rispettiva forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni che ne facciano domanda e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso al ruolo nel quale si chiede la nomina. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento in congedo. L’ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande. Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai sottufficiali ai sensi del primo comma, lettera b), dell’art. 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti senza concorso agli ex volontari in possesso dei prescritti titoli di studio che ne facciano domanda. Art. 30. Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l’assunzione è fatta senza concorso, all’accertamento dell’idoneità professionale si provvede mediante apposita prova. La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l’attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Il Ministero della difesa agevola altresì l’avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all’art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell’ambito delle riserve di posti concesse ai sensi dell’art. 40 della stessa legge. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell’anno precedente. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall’ente militare competente, costituiscono titolo per l’iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento . Art. 31. Dopo i titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le assunzioni mediante concorso presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati nell’articolo 30, è aggiunto il seguente: >. Art. 32. I militari di truppa in ferma prolungata dell’Esercito possono assumere, oltre la ferma biennale prevista dalle disposizioni in vigore, una ferma triennale. I volontari a ferma biennale possono chiedere di commutarla in ferma triennale. Al termine delle ferme contratte, i volontari suddetti possono chiedere successive rafferme annuali fino a un massimo di quattro. I volontari di cui al presente articolo, che abbiano compiuto almeno ventiquattro mesi di servizio e non optino per la promozione a sergente di complemento ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere promossi al grado di sergente, nel limite dei posti disponibili nella forza organica determinata ai sensi dell’articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447. Art. 33. Ai volontari dell’Esercito che abbiano ultimato le ferme di cui all’articolo precedente ovvero che siano in rafferma o si trovino in congedo da non più di due anni è riservato il 50 per cento dei posti nei concorsi per l’ammissione ai corsi allievi sottufficiali previsti dalle vigenti disposizioni per il reclutamento dei militari da avviare alla carriera di sottufficiali dell’Esercito in servizio permanente. I volontari ammessi ai suddetti corsi debbono rinunziare al grado di sottufficiale eventualmente rivestito. Art. 34. I posti a concorso per l’ammissione all’Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che non fossero ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell’Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma. Art. 35. La misura dei premi di congedamento previsti dalle vigenti disposizioni, per i militari volontari delle forze armate, è stabilita in trenta giorni dell’ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ferma o rafferma, con un minimo di 200.000 lire. Ai volontari che si congedano dopo 3 anni di servizio, la misura minima del premio di congedamento dovuto è stabilita in 300.000 lire. Sul premio di congedamento è corrisposto, a coloro che ne facciano domanda, un anticipo di lire 100.000 all’inizio di ciascun anno di ferma o rafferma. Omissis. Art. 36. Il numero complessivo dei graduati, sotto capi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell’Arma dei carabinieri) non può superare il 19 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi . Art. 37. La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sarà attuata con la seguente gradualità: 1) Esercito e Aeronautica: 14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della legge stessa; 12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge; 2) Marina: 22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge; 20 mesi per i militari incorporati nell’anno di entrata in vigore della legge stessa; 18 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. Art. 38. L’anticipo della chiamata alla leva e della chiamata alle armi previsto dai precedenti articoli 2 e 3 sarà attuato gradualmente, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un programma definito dal Ministro per la difesa. Per l’attuazione dell’anticipo della chiamata alla leva, i capi delle amministrazioni comunali, gli uffici di leva presso i distretti militari e quelli delle capitanerie di porto devono procedere, nell’anno di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di competenza nei riguardi di ciascuna delle classi dei giovani che in detto anno compiono il diciottesimo ovvero il diciassettesimo anno di età. A tale scopo, i capi delle amministrazioni comunali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai capi degli uffici di leva per, l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica e, per i comuni costieri, anche a quelli degli uffici di leva delle capitanerie di porto copia autentica della lista di leva dei giovani che, nell’anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il diciassettesimo anno di età. Art. 39. Fermo restando quanto prescritto nei precedenti articoli 37 e 38 le disposizioni di cui ai seguenti articoli trovano applicazione come appresso specificato: 1) articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15: a decorrere dall’iscrizione sulle liste di leva dei giovani che, nell’anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il 17° anno di età; 2) articoli 13 e 14: a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; 3) articoli 8, 9, 16, 17 e 41: a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha termine il ciclo di anticipo della chiamata alla leva ed alle armi di cui all’articolo 38 della presente legge; 4) articoli 19, 20 e 21: a decorrere dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alle armi nell’anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui agli artt. 85, 86 ed 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni; 5) articolo 18: a decorrere dalla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella presentatasi alle armi nell’anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui al primo comma dell’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente articolo 35 si applicano ad iniziare dai volontari prosciolti o collocati in congedo al termine delle ferme o rafferme nell’anno di entrata in vigore della presente legge. Fino alle decorrenze indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. Ai fini dell’applicazione delle norme di cui agli articoli 28, 30 e 31, sono fatti salvi i concorsi e le assunzioni in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 40. Art. 41. 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio . Art. 42. Ai fini dell’applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 1975 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati: esercizio finanziario 1975: 3.000 milioni; esercizio finanziario 1976: 33.958 milioni; esercizio finanziario 1977: 51.756 milioni; esercizio finanziario 1978: 69.943 milioni; esercizio finanziario 1979: 78.026 milioni; esercizio finanziario 1980: 77.981 milioni; esercizio finanziario 1981: 77.981 milioni; esercizio finanziario 1982: 50.973 milioni; esercizio finanziario 1983 e successivi 37.492 milioni. Alla copertura dell’onere a carico dell’esercizio finanziario 1975 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio finanziario anzidetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

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