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Attivismo civico & Terzo settore

Ong, l’ora del social business

L'impresa sociale è un orizzonte sempre più obbligato per chi si occupa di cooperazione allo sviluppo. È un modello che altri paesi hanno già sviluppato e che, in Italia, si è scelto per anni di non condividere. È giunto il momento di invertire la rotta

di Roberto Randazzo

Questo intervento è parte del servizio di copertina del numero di Vita magazine di aprile (in edicola da venerdì) dedicato alle eccellenze dell'imprenditoria sociale. Con un'intervista al ministro Giuliano Poletti

 

Il processo di riforma avviato nell’ambito del terzo settore, sta interessando anche la norma sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. Che la legge n. 49 del 1987 necessitasse di una revisione,  era del tutto evidente, considerato che dalla sua approvazione ad oggi è completamente mutato sia il contesto socio-economico sia l’approccio degli enti che operano nei paesi in via di sviluppo.

Mi è capitato di dovermi occupare di mercati emergenti in Africa ed ho potuto constatare anche “sul campo” come si registri un netto cambiamento nel modello di business delle organizzazioni non governative, che va assumendo sempre più connotazioni imprenditoriali. Mi riferisco, ovviamente, ai nuovi modelli di social business che, grazie alla rilevante esperienza, alla stratificazione di relazioni e alla penetrazione in certi contesti, permetterebbero di sviluppare attività d’impresa nei mercati emergenti contribuendo ad una crescita profondamente improntata a finalità e coesione sociale.

Perciò credo che questi enti dovrebbero essere agevolati nell’assumere le caratteristiche di vere e proprie imprese sociali, offrendo strumenti per incrementare in maniera strutturata il proprio business (sociale, ovviamente); è un modello che altri paesi hanno già sviluppato e che, in Italia, si è scelto per anni di non condividere.

Il disegno di legge attualmente in discussione che intende riformare il settore sembra voler andare in questa direzione ma, sotto questo punto di vista, l’effetto finale non è quello sperato; la classificazione dei diversi soggetti della cooperazione non fa emergere quella auspicabile ibridazione fra “business” e “sociale”, facendo comunque trasparire la classica divisione profit/non profit. Una divisione che, anche nei recenti dibattiti e commenti sulla riforma dell’impresa sociale (Dlgs155/06), appare ormai in procinto di essere superata.

Su un piano meramente giuridico, mi preme fare due considerazioni.

  • La prima, riguarda le “organizzazioni della società civile e gli altri enti senza finalità di lucro” (art. 24), fra i quali sono ricomprese anche le Ong; emerge un insieme molto eterogeneo che sembrerebbe essere del tutto esemplificativo, considerando che si fa riferimento “in generale” anche ad altri soggetti del terzo settore in possesso delle caratteristiche richieste dalla norma. Con particolare riferimento alle Ong – come è già stato osservato sulle colonne di Vita –  indicarle fra i “soggetti della cooperazione” e contestualmente abolire la norma che le ha istituite, rischia di generare un vuoto normativo o, quantomeno, una certa confusione. Quindi, a meno che non si intenda far riferimento ad una definizione ampia e generica  di Ong – sganciata anche dalle agevolazioni fiscali attualmente previste dalla normativa di settore – sul punto occorrerebbe un chiarimento.
  • La seconda riguarda il richiamo agli enti aventi finalità di lucro che, non “sono” bensì  “possono” essere soggetti della cooperazione; questo aspetto forse meriterebbe maggiore attenzione anche al fine di creare possibili connessioni con i soggetti senza scopo di lucro elencati dall’art. 24 e valutare la possibilità di sviluppare soluzioni imprenditoriali innovative, che possano far emergere la vocazione imprenditoriale delle organizzazioni non governative. 

Per concludere, al di là formulazione della norma – sicuramente migliorabile –  ciò che manca è una visione innovativa del modello di business delle Ong. Le vere riforme, quelle che “lasciano il segno” – come, per l’appunto, lo fu a suo tempo la norma sulle Ong -, quelle che tracciano un solco duraturo nel tempo, devono vedere oltre la collina, oltre l’orizzonte; temo che senza un deciso cambio di rotta, un pizzico di “coraggio”, il legislatore con questo disegno di legge si limiti a sistemare le questioni “del cortile”.


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