Politica

Positività, quarantene e Dad: lavoro agile per entrambi i genitori di alunni disabili

È stato approvato ieri in Commissione un emendamento che prevede smartworking per entrambi i genitori nel caso di figlio con disabilità grave, DSA o BES. Per i soli genitori di disabili gravi sarà possibile il congedo per un genitore anche quando l'altro è in lavoro agile. Il prossimo passaggio è l'Aula della Camera

di Sara De Carli

Prima l’invito a ritirare l’emendamento, poi l’approvazione. Ieri in Commissione XI della Camera l’emendamento 2.31 a firma di Lisa Noja (IV) ha visto una discussione da “ottovolante”. L’emendamento ha la finalità di permettere ad entrambi i genitori di figli con disabilità grave di usufruire dei benefici previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, dal DL 30/2021 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Inizialmente la relatrice Romina Mura ha chiesto il ritiro per l’onerosità dell’emendamento e la sottosegretaria Tiziana Nisini aveva precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva espresso una valutazione favorevole dell’emendamento Noja 2.31, ribadendo che il Ministero dell’economia e finanze ne aveva evidenziato l’onerosità. Nella seduta pomeridiana, la relatrice per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore per la XII Commissione, ha espresso parere favorevole sull’emendamento Noja 2.31, a condizione di una riformulazione.

Ecco quindi le novità. L’articolo 2, Congedi per genitori e bonus baby-sitting, già prevedeva che uno dei due genitori di figli di minori di 16 anni, lavoratore dipendente, avesse diritto al lavoro agile per tutto o in parte la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, la durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, la durata della quarantena del figlio e nel caso in cui lo smartworking non fosse possibile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro negli stessi casi con un congedo parentale retribuito al 50%. Il beneficio ovviamente è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle stesse situazioni descritte sopra e qualora fossero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

La novità introdotta dall’emendamento Noja è questa: il diritto al lavoro agile è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in tutti i casi di cui sopra e nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il beneficio «è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura». Ovviamente dovrà esserci il passaggio in Aula, ma l’emendamento attualmente approvato in Commissione in futuro permetterà alle famiglie con un figlio con disabilità grave, con DSA o BES il diritto allo smart working per entrambi i genitori e l’accesso al congedo garantito per uno dei due genitori, anche qualora l’altro stia lavorando in modalità agile.

Ieri invece era stato approvato l’emendamento di Elena Carnevali che allargava agli assistenti sociali il bonus baby sitter da 100 euro a settimana (per l’acquisto di servizi di baby sitting o di altri servizi integrativi per l'infanzia o socio-educativi territoriali) già previsto per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per le stesse situazioni di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, infezione da SARS Covid-19 del figlio e quarantena del figlio.

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