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Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (GU 10/11/2004 n. 264)
di Redazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica
1 . Il termine di cui all’articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 2. Servizio civile
1 . All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: “1 gennaio 2005” sono sostituite dalle seguenti: “1 gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1 gennaio 2005”.
Art. 3. Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
1 . All’articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, le parole: “entro il 31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005”.
Art. 4. Ente irriguo umbro-toscano
1 . All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: “è prorogato di tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogato di quattro anni”.
2 . All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l’anno 2004 ed a 232.406 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3 . Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli
1 . All’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: “per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009” e le parole: “da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “da emanarsi entro il 31 dicembre 2004”;
b) al comma 5, dopo le parole: “dell’articolo 1, comma 2”, sono aggiunte le seguenti: “del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”.
Art. 6. Trattamento di dati personali
1 . All’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2005”;
b) al comma 3, le parole: “31 marzo 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2005”.
Art. 7. Codice della strada
1 . Il comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, è abrogato.
2 . All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1 aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.;”
b) il comma 2-ter è sostituto dal seguente:
“2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti..”
Art. 8. Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
1 . All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2005”.
Art. 9. Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
1 . Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.
Art. 10. Personale docente e non docente universitario
1 . Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all’anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
Art. 11. Programma Socrates
1 . L’istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell’anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.
Art. 12. Consorzi agrari
1 . All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: “Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2005”.
Art. 13. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud
1 . All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.
Art. 14. Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
1 . Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.
Art. 15. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1 . Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 16. Canoni demaniali marittimi
1 . Il termine di cui all’articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito al 15 dicembre 2004.
Art. 17 .Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 1. All’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “per il periodo 2000-2004” sono sostituite dalle seguenti: “per il periodo 2004-2006”.
Art. 18. Proroga dell’incarico di giudici onorari in scadenza
1 . I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
2 . I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell’articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.
Art. 19. Tutela della salute dei non fumatori
1 . Il termine previsto dall’articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.
Art. 20. Entrata in vigore
1 . Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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