Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Attivismo civico & Terzo settore

Provvedimenti a favore delle famiglie numerose.

di Redazione

Legge 27 giugno 1961, n. 551 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 172). — Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. TITOLO I Art. 1. Nell’avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci, o frazione di dieci. Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e a carico, o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva, l’interessato deve documentare, nella domanda di ammissione, il possesso di tale requisito specifico. Art. 2. Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all’art. 3 della legge 10 gennaio 1955, n. 25, la qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda. Detti requisiti debbono permanere alla data dell’accoglimento della domanda. Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell’applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano. I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma precedente ad assumere lavoratori facenti parte di famiglie numerose, non vi provvedano, sono puniti con una ammenda fino a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato alle famiglie numerose e non coperto. Art. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di cui alla legge n. 204 del 29 aprile 1949. Art. 4. Gli Enti aventi per fine l’edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, oltre i servizi, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci. Tale percentuale opera in campo provinciale. Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose, che comprendono almeno tra genitori e figli, sette componenti, il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare. Nell’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, di quattro o più camere, già costruiti, che si rendano disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti indicati nei commi precedenti. Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi di famiglia numerosa, purchè ne facciano domanda. TITOLO II Art. 5. Dopo il primo comma dell’art. 16 della legge 9 agosto 1954, numero 645, è aggiunto il seguente: >. Art. 6. Ferme rimanendo le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, relativamente alla metà dell’esenzione o all’esenzione totale dalle tasse universitarie, gli studenti universitari appartenenti alle famiglie numerose, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l’imposta complementare, sono esenti dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 4 della succitata legge. Art. 7. All’art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto, in fine, il seguente comma: >. TITOLO III Art. 8. I numeri 1 e 2 dall’art. 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti: <2) figlio="" di="" genitori="" che="" abbiano="" avuto="" altri="" figli="" di="" nazionalità="" italiana,="" a="" condizione="" che="" almeno="" due="" di="" essi="" abbiano="" prestato="" o="" prestino="" il="" servizio="" militare="">>. Art. 9. All’art. 128 del testo unico predetto, sostituito dall’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro per la difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera: >. TITOLO IV Art. 10. Gli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono modificati come segue: >. >. Art. 11. Le disposizioni contenute nell’articolo precedente si applicano a decorrere dal 15° giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 12. Nelle successioni per causa di morte l’imposta sul valore globale dell’asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell’asse accertato dall’ufficio non superi i 20 milioni di lire e la successione si apra fra genitori e figli e questi siano almeno cinque. Nel caso che uno o più figli godano di un patrimonio personale, la quota a loro spettante del valore complessivo dell’asse viene esclusa dalla riduzione sopra accordata. Art. 13. Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati rispettivamente al lavoro o all’abitazione della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l’acquirente abbia sette o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà quando l’acquirente abbia almeno cinque figli a carico. Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall’acquisto ed ultimata entro i due anni successivi. Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l’esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico. I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall’acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell’ultimazione della costruzione.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA