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Puglia – Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)(BUR 15/12/2006 n. 166)

di Redazione

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
La seguente legge:

Art. 1

1. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), spetta l’indennità di carica pari al 40 per cento di quella spettante ai revisori dei conti del comune sede dell’EDISU.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2006

VENDOLA

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