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Puglia – Modifiche e integrazioni agli articoli 9, 11 e 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale) (BUR 15/12/2006 n. 166)
di Redazione
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’articolo 11 della legge regionale
3 agosto 2006, n. 25)
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente: “Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di medicina generale di cui al comma 16 dell’articolo 14 e uno dei due pediatri di libera scelta di cui al comma 16 bis dell’articolo 14.”.
Art. 2
(Modifica all’ articolo 14 della l.r. 25/2006)
1. All’articolo 14 della l.r. 25/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e) del comma 13 è aggiunta la seguente:
“e bis) l’Ufficio per la programmazione e monitoraggio in pediatria di libera scelta.”;
b) dopo il comma 16 è inserito il seguente:
“16 bis L’Ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività in pediatria di libera scelta è parte integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Il pediatra di libera scelta membro di diritto è il responsabile dell’Ufficio e referente distrettuale dell’organismo aziendale per il monitoraggio e per l’appropriatezza delle cure primarie pediatriche. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dall’ACN di settore e dagli Accordi regionali.”.
Art. 3
(Integrazione all’articolo 9
della l.r. 25/2006)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 25/2006 è aggiunto il seguente:
“4 bis Nelle more dell’istituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2, i Direttori generali procedono, per la nomina del Direttore amministrativo e sanitario, ad affidare incarichi provvisori.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 12 dicembre 2006
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