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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezionedel patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969
di Redazione
Legge 12 aprile 1973, n. 202 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1973, n. 127).
— Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione
del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico,
firmata a Londra il 6 maggio 1969.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all’articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all’articolo 10 della convenzione stessa.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico,
firmata a Londra il 6 maggio 1969.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all’articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all’articolo 10 della convenzione stessa.
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