Non profit
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezionedel patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969
di Redazione
Legge 12 aprile 1973, n. 202 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1973, n. 127). — Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969. Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 10 della convenzione stessa. Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 10 della convenzione stessa.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.