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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezionedel patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969

di Redazione

Legge 12 aprile 1973, n. 202 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1973, n. 127). — Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969. Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 10 della convenzione stessa. Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 10 della convenzione stessa.


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