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Riforma del Terzo Settore, ecco cosa cambia

A due anni dalle prime linee guida promosse dal premier Matteo Renzi si è finalmente concluso l'iter in terza lettura alla Camera col voto contrario di Sel, 5 Stelle e Forza Italia. Mancano ancora i decreti delegati ma è un giorno storico per il non profit italiano. Ecco cosa prevede la legge

di Redazione

È un giorno storico. A due anni dalla divulgazione delle linee guida per una riforma del Terzo settore firmate da Matteo Renzi, il disegno di legge Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è stato approvato alla Camera in via definitiva ed è diventato legge.

«La miglior legge?», si chideva su Facebook Riccardo Bonacina, presidente di VITA, in attesa dell'approvazione. «No, io preferivo il testo originario. Ma è la miglior legge possibile. Finalmente». Ma cosa stabilisce il testo? Una breve guida.

Una carta d’identità per il terzo settore
Cresciuto a partire dalla fine degli anni Ottanta in maniera esponenziale ed anche disordinata, riconosciuto con atti legislativi a “silos” e a strati negli anni Novanta, gli oltre 300 enti del Terzo settore per la prima volta avranno una carta d’identità unitaria. Così l’art. 1 definisce il Terzo settore: “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.” Enti che, aggiunge l’art. 2 che hanno la finalità di rendere effettivi gli art. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione, ovvero la tutela del diritto di associazione, la valorizzazione delle formazioni sociali liberamente costituite, il riconoscimento dell’iniziativa economica privata e la sussidiarietà effettiva.

Semplificazione e riordino della normativa.
Finalmente si prevede la semplificazione delle norme riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche (Titolo II del Codice Civile) e la stesura di un Codice del Terzo Settore che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, individui le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni del terzo settore e la loro differenziazione tra i diversi tipi di ente, definisca forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo, preveda il divieto di redistribuzione degli utili, determini le modalità di rendicontazione, verifica, controllo, informazione ispirate alla trasparenza e le modalità di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali. Il Codice deve inoltre prevedere la definizione del Registro Nazionale del Terzo Settore e le modalità di iscrizione (obbligatoria per numerose categorie di enti) oltre che le forme di partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. L’Osservatorio del Volontariato e quello dell’Associazionismi di promozione sociale, lasceranno il posto a un Organismo unico denominato Cosiglio Nazionale del Terzo settore.

Revisione della normativa in materia di volontariato e promozione sociale:
Viene prevista l’armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, la promozione del volontariato anche in collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell’esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo. I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) potranno essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti del terzo settore (sebbene negli organi di governo la maggioranza deve essere garantita al volontariato) e i servizi saranno erogati a tutti gli enti che si avvalgono di volontari. È inoltre prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo dei CSV.

Una nuova impresa sociale
Preso atto del fallimento della Legge 155/06 che introduceva la definizione di impresa sociale ma che in 10 anni ha prodotto poco più di 700 imprese, e davanti alle sfide del nuovo welfare e della gestione dei ben comuni, la Legge delega introduce importanti novità che renderanno possibile la coproduzione di beni e servizi tra non profit, Pubblica amministrazione e investitori privati. L’impresa sociale viene definita come “organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale ma può remunerare il capitale investito nella misura pari a quanto oggi in vigore per le cooperative a mutualità prevalente, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. I settori di attività delle imprese sociali dovranno essere comprese nelle attività di interesse generale saranno stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio. Si prevede inoltre l’aumento delle categorie di lavoratori svantaggiati che dovrebbero comprendere anche le nuove forme di esclusione.

Servizio civile Universale
Il servizio civile universale, si aprirà ai cittadini stranieri regolarmente residenti, prevederà uno status giuridico specifico per i volontari in servizio civile e modalità di accreditamento per gli enti titolari di progetto. Il progetto avrà una durata variabile tra otto mesi e un anno con possibilità di adeguamento alle esigenze di vita e lavoro del giovane volontario, con la previsione che il servizio sia prestato in parte in uno degli Stati membri dell’Unione europea nonché per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo svilupo anche nei Paesi extra europei. Il servizio civile potrà essere riconosciuto a fini formativi e lavorativi.

Fiscalità e sostegno economico: viene prevista la semplificazione della normativa fiscale e l’istituzione di misure di supporto come alcuni strumenti di finanza sociale, l’agevolazione delle donazioni, la costituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il consolidamento e una più trasparente regolazione del cinque mille. Viene però richiesta maggiore trasparenza alle organizzazioni del terzo settore.

Si prevede l’istituzione di una fondazione di diritto privato denominata Italia Sociale con lo scopo di sostenere mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con elevato impatto sociale e occupazionale.

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