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Sangue infetto e indennizzi, ancora discriminazioni

I rilievi dei Politrasfusi alla pdl appena passata al Senato: "Nonostante sia un buon passo, lascia gravi discriminazioni tra varie categorie di contagiati"

di Benedetta Verrini

“E’ un passo in avanti, ma non inserisce i trapiantati (11.000 persone – reni, occhi, fegato), i dializzati (14.000), le inseminazioni artificiali (67), i vaccinati di rosolia, morbillo, pertosse ecc, le antitetaniche (quelle che si fanno al pronto soccorso)”. Così Angelo Magrini, presidente dell’Associazione Politrasfusi Italiani, commenta la proposta di legge (C. 1145 Migliori) che il 19 maggior scorso ha ottenuto il primo via libera alla Camera ed ora passa al vaglio del Senato. Essa punta ad abolire i termini per l’ottenimento degli indennizzi per i soggetti che hanno riportato danni di tipo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Magrini, da anni in prima linea per il rispetto dei diritti delle persone irreversibilmente danneggiate da interventi sanitari garantiti dallo Stato, censura il fatto che, dopo tante battaglie, anche in questa modifica di legge permangono discriminazioni e trattamenti “che trasformano cittadini in serie A e B”. Come è noto, la legge 210 del 1992, pur stabilendo il principio dell’indennizzo a carico dello Stato, escludeva alcune importanti categorie di contagiati e prevedeva che la domanda dovesse essere inviata al ministero della Salute entro 3 anni dalla data di vaccinazione ed entro 10 anni da quella di trasfusione, se si trattava di infezione da Hiv. Molti, però, scoprivano di aver contratto infezioni oltre i termini di legge (che, in ogni caso, era stata scarsamente pubblicizzata). Pertanto, in questi anni si è creata una sorta di inerzia e sfiducia nella possibilità di fare valere i propri diritti nei confronti dello Stato. Per uscire da questo stato di ingiustizia, nel 2001 è stata presentata una proposta di legge volta a riaprire i termini di richiesta di indennizzo. Ampiamente rivista dalla commissione Affari Sociali, quella proposta attualmente prevede di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell?indennizzo anche: ?a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti?. Oltre a questi, sono ammessi anche ?coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695?. Però, fa notare l’Associazione Politrasfusi, oltre a tutte le categorie che restano comunque escluse dalla modifica di legge, anche coloro che, grazie ad essa, verranno inclusi, lo erano già “di diritto”. Perché “la Corte Costituzionale (sentenze n. 27/1998 e 423/2000) ha già dichiarato l’illegittimità della L. 210/1992 nelle parti in cui non prevede il diritto all’indennizzo per i soggetti contagiatisi a seguito di vaccinazioni antipoliomelitica ed antiepatite B non obbligatorie; inoltre, con un’altra sentenza (C. Cost. 476/2002), è stata dichiarata l’illegittimità Costituzionale dell’art. 1 nella parte in cui escludeva dall’accesso all’indennizzo gli operatori sanitari contagiati da HCV. Pertanto, potrebbe senz’altro venire esplicitato nella L. 210/1992 quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale”. L?ampliamento, seppur non esaustivo, della platea dei beneficiari ha creato gravi problemi di stima della copertura finanziaria del provvedimento. Tanto è vero che, per diversi mesi, la commissione Bilancio non ha potuto esprimere un parere perché mancava la relazione tecnica sulla copertura. Alla fine, il 17 settembre 2003 il ministero della Salute ha presentato una nota tecnica che dà il quadro del grande numero di persone che sono state in qualche modo infettate: sono oltre 34.000 le pratiche pendenti sulla richiesta di indennizzi. Di conseguenza, la proposta di legge ha indicato oneri di copertura pari a 36 milioni di euro per l’anno 2004 e 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. “Quanto agli importi previsti per le varie categorie di danneggiati” rileva Magrini, “riteniamo che oggi siano ancora applicati metodi di calcolo ed una legislazione del tutto inadeguati ad una corretta valutazione e personalizzazione del danno subito. Lo scarto tra le varie categorie di malati è poi risibile (tra un malato di AIDS e uno con Epatite C, con un quadro di transaminasi quasi regolari, ci sono circa 150 euro di differenza e gli importi corrisposti sono comunque bassi”. Tra gli altri aspetti da modificare, ancora, ci sarebbero le procedure per proporre ricorso: “potrebbe essere meglio esplicato che il ricorso giudiziario è proponibile soltanto avverso il Ministero della Salute (e non contro altri soggetti, ad es. le Regioni, come sostiene in giudizio il Ministero) e che potrebbero altresì essere modificati i termini per esperirlo”. Ora la parola passerà al Senato. Le maggiori organizzazioni (Politrasfusi, Lidu, Epac) hanno già da tempo sottoposto al governo gli aspetti che dovrebbe risolvere con maggiore urgenza: – Abrogare i termini previsti per la presentazione delle domande di indennizzo ex L. 210/1992 (art. 3, commi 1 e 7), approvando finalmente il Progetto di Legge n. 1145. – Inserire gli operatori sanitari che in occasione del loro ruolo sono stati contagiati da virus dell?epatite così di fatto vengono eliminate le vergnose disparità di trattamento verso gli infermieri. Parlamentari lo sapete che l?infermiere, è una delle categorie più a rischio, secondo la L.210/92 avrebbe diritto all?indennizzo solo se si infetta di AIDS? Se questo inserimento verrà fatto non sarà più così; almeno in questo caso questa categoria in prima linea ma sempre sottovalutata e che ha invece tutta, proprio tutta la nostra stima, potrà fruire anch?essa dell?indennizzo. – Aumentare l?indennizzo ex L. 210/1992, modificando e/o integrando i criteri previsti per la quantificazione degli importi da corrispondere agli aventi diritto, a cominciare dall?ormai superata classificazione di cui alla tabella A, allegata al D.P.R. 834/1981. Accettare d?ufficio tutti i ricorsi pendenti presso il Ministero della Salute inerenti a quei cittadini che hanno avuto respinta la domanda per i seguenti motivi: 1. Si esiste nesso causale. 2. La domanda non è stata presentata nei termini di legge. In tal caso, gli indennizzi devono essere pagati a partire dal mese successivo dalla data della domanda Comunicare a tutti i Tribunali d?Italia laddove ci sono cause pendenti per il ricorso contro il Ministero della Salute la cui motivazione ?perché la presentazione della domanda non è stata fatta nei termini di legge? riconoscendo al cittadino la piena legalià d?indennizzo che ha intentato la causa. – Emanare i provvedimenti necessari all?attuazione del Fondo di Solidarietà coinvolgendo le industrie farmaceutiche nonché altri soggetti pubblici e privati, da individuare con Decreto del Ministero della Salute, da emanarsi subito, che dovranno concorrere al finanziamento del Fondo in ragione del 50% della dotazione finanziaria. – Provvedere ad informare le Regioni, ma soprattutto i medici di base, che per i Politrasfusi a cui è stato riconosciuto l?indennizzo, c?è l?esenzione totale del tiket per la patologia, comprensiva anche dell?importo della ricetta medica riconosciuta con il cod. 90.


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