Non profit
Sicilia – Attività socialmente utili – Lavoratori rientranti nel regime transitorio – Progetti di utilità collettiva – Prosecuzione (BUR 29/12/2006 n. 59)
di Redazione
– A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e di contratti di diritto privato ex artt.11 e 12 L.R. n.85/95
– A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
– Al Servizio Ufficio regionale del lavoro
– A Servizio Ispettorato regionale del lavoro
– Ai Servizi Uffici provinciali del lavoro
– Ai Servizi Ispettorati provinciali del lavoro
– Alla Direzione regionale dellI.N.P.S.
– Alla Direzione regionale dellI.N.A.I.L.
e, per conoscenza, – Alla V Commissione legislativa dellAssemblea regionale siciliana
– Alla Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto
– Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
– AllArea e ai Servizi dellAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale
LORO SEDI
La legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005, allart. 71 istituisce il Fondo unico per il precariato a decorrere dallesercizio 2005 introducendo una corposa innovazione alla legislazione vigente in materia di lavori socialmente utili.
Tale fondo è destinato, tra laltro, al finanziamento degli interventi previsti dallarticolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, e cioè la prosecuzione delle attività socialmente utili e dei contratti di cui allarticolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni (i c.d. P.U.C.).
1. Prosecuzione delle attività socialmente utili
In data 8 novembre 2006 è stata stipulata tra lIstituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Siciliana la convenzione per la corresponsione da parte del predetto Istituto, nel periodo 1° novembre 2006 30 aprile 2007, dellassegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del Bilancio regionale di cui allarticolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.
Con provvedimento in corso di emanazione saranno impegnate le risorse necessarie da erogare allINPS per la corresponsione degli assegni ai predetti soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale relativamente al periodo di cui alla citata convenzione.
In dipendenza di ciò le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2006, possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno i relativi atti deliberativi con le modalità di cui alla circolare assessoriale 2 dicembre 2004, n. 49, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, 17 dicembre 2004, n. 54, e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni al Centro per limpiego competente per territorio, alla sede dell’INPS territorialmente competente e allAgenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale Servizio V – L.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n. 52 Palermo facendo presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione allAgenzia regionale per l’impiego comporterà limpossibilità di comunicare allINPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non potrà essere corrisposto da parte della competente sede INPS il relativo assegno di utilizzo.
Lelenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica crpallsu@regione.sicilia.it.
I Centri per limpiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione e a trasmettere allAgenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale Servizio V – L.S.U. e Workfare -, lelenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare in calce allelenco che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili.
Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono invitati a darne cenno.
2. Progetti di utilità collettiva
La legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, al Titolo I, reca disposizioni ed incentivi per la stabilizzazione del personale precario.
Larticolo 4 apporta delle modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di contratti di diritto privato; in particolare il 5° comma sostituisce il comma 8 dellarticolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dallarticolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente:
8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza..
In dipendenza di ciò i contratti di cui all’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni ai sensi dellarticolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in scadenza nel corso dellanno 2007, potranno essere stipulati per un ulteriore periodo la cui durata può variare da uno a cinque anni.
Premesso quanto sopra gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 85/95, che volessero proseguire i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dellanno 2007 (2°, 3°, 4°, 5° e 6° annualità), dovranno adottare le deliberazioni con le modalità di cui alla richiamata circolare 49/2004, fermo restando che la richiesta dell’accreditamento delle somme necessarie relative alla quota a carico della Regione siciliana va effettuata per lintero anno 2007 a prescindere dallannualità di servizio.
Ai fini del finanziamento gli enti interessati alla prosecuzione dei contratti in parola dovranno fare pervenire a questo Assessorato – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V – Via Imperatore Federico, n. 52 Palermo:
1. apposita richiesta dell’accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie per lanno 2007;
2. Atto deliberativo con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all’articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e integrazioni;
3. Elenco nominativo completo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento come da prospetto allegato alla circolare n. 49/2004;
4. Prospetto delle retribuzioni redatto sull’apposita modulistica di cui all’Allegato B al Decreto assessioriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 30 del 13 giugno 1998.
I servizi Uffici provinciali del lavoro e Ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure.
LASSESSORE
(On. Dott. Santi Formica)
IL DIRIGENTE GENERALE
Lo Nigro
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