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Sicilia LR 22/86 TIT. VIPABRiordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia

di Redazione

L.R. 9 maggio 1986, n. 22. Riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia. (G.U.R. n. 23 del 10 maggio 1986). TITOLO V DISPOSIZIONI SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB) Art. 30. Privatizzazione delle IPAB. Le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle opere pie 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonché ai criteri selettivi da determinare con le procedure di cui al successivo comma, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell’art. 12 del codice civile. Per l’attuazione del precedente comma i criteri selettivi, entro i limiti prefissati al precedente comma, sono determinati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, che si pronuncia entro tre mesi dalla ricezione delle proposte. Qualora risulti che fra gli enti di cui al primo comma taluni hanno caratteristiche di enti ecclesiastici, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, forma l’elenco di tali istituzioni e, d’intesa con autorità ecclesiastica, lo trasmette al Ministero dell’interno per le procedure di riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili. Le operazioni previste dal presente articolo sono completate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi sei mesi le IPAB con prevalenti finalità assistenziali ricevono il provvedimento declaratorio, avente carattere di atto definitivo. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmessi ai sindaci per la pubblicazione nell’albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi. Art. 31. Utilizzazione delle strutture in conformità ai fini istituzionali. Le IPAB che non hanno caratteristiche di enti privati ai sensi del precedente articolo 30, entro tre mesi dal ricevimento dell’atto declaratorio previsto dal penultimo comma dello stesso articolo, sono tenute a comunicare ai comuni territorialmente competenti lo stato delle strutture di cui dispongono con contestuali proposte, compatibilmente alle finalità previste dai rispettivi statuti, per la utilizzazione delle stesse secondo la tipologia prevista dalla presente legge. Il comune valuta lo stato di disponibilità delle strutture e la proposta di utilizzazione formulata dall’IPAB, ai fini dell’attuazione immediata delle funzioni trasferite ai comuni a norma della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ed in particolare per la realizzazione di un modello programmato di sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, conforme al piano triennale previsto dall’art. 15. Entro tre mesi dal giorno in cui ne ha conoscenza, il comune adotta le proprie determinazioni con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica. In assenza di pronunzia entro il termine di cui al comma precedente, l’IPAB ne rende edotto l’Assessore regionale per gli enti locali, il quale provvede con i poteri sostitutivi previsti dall’art. 91 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana. Ove il comune ritenga accettabili le proposte presentate dall’IPAB, si avvale delle strutture mediante convenzione preordinata al regolamento dei relativi rapporti. La convenzione è stipulata sulla base di un disciplinare-tipo predisposto dall’Assessore regionale per gli enti locali entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell’elaborazione del disciplinare-tipo, l’Assessore può avvalersi del gruppo di consulenza previsto dall’art. 52. Qualora il comune, con l’atto deliberativo di cui al terzo comma, ritenga le strutture non adatte al proseguimento dell’attività assistenziale, ne informa l’Assessore regionale per gli enti locali che dispone entro 30 giorni propri accertamenti. Gli accertamenti sono demandati ad una commissione composta dal sindaco del comune o da un suo delegato, da un rappresentante dell’Assessorato regionale degli enti locali e dal coordinatore sanitario dell’unità sanitaria competente per territorio. La commissione entro 30 giorni rassegna le risultanze degli accertamenti all’Assessore regionale per gli enti locali. Nel caso di responso favorevole della commissione l’Assessore regionale per gli enti locali invita il comune ad utilizzare le strutture dell’IPAB. Il comune decide entro due mesi dalla notifica della relazione rassegnata dalla commissione di cui al nono comma con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Art. 32. Riconversione delle strutture. Le IPAB che intendono avviare programmi di riconversione delle proprie strutture e, ove necessario, di mutamento dei propri fini istituzionali in aderenza al riordino dei servizi socioassistenziali introdotto dalla presente legge, entro tre mesi dal ricevimento dell’atto declaratorio di cui all’art. 30, ne informano i comuni territorialmente competenti. Tale iniziativa non comporta la cessazione dell’attività assistenziale. Il comune, in attuazione del piano triennale di cui all’art. 15, si pronunzia, con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, sulla proposta dell’IPAB. In esito alla pronunzia favorevole del comune, i progetti di riconversione sono ammessi al fondo speciale di cui al successivo art. 47 purché sia osservato l’art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. In assenza di pronunzia nel termine di cui al terzo comma le IPAB ne informano l’Assessore regionale per gli enti locali, che promuove entro 30 giorni specifici accertamenti ed ove necessario interviene con i poteri sostitutivi di cui all’art. 91 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana. Ove il comune, con deliberazione consiliare, giudichi antieconomico il piano di riconversione delle strutture ovvero non conforme al proprio modello di sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ne informa l’Assessore regionale per gli enti locali che dispone propri accertamenti. Gli accertamenti sono demandati alla commissione di cui al nono comma dell’art. 31, che rassegna le proprie risultanze, entro 60 giorni, all’Assessore regionale per gli enti locali. Nel caso di responso favorevole della commissione il comune decide secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 31, decimo comma. Art. 33. Acquisizione da parte dei comuni dei beni patrimoniali non utilizzabili dalle IPAB. Qualora in esito alla procedura dei precedenti articoli, l’utilizzazione o la riconversione delle strutture non sia conforme alla tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari introdotta dalla vigente normativa, o comunque non sia rispondente ai criteri di economicità, salvo quanto previsto dal successivo art. 35, il comune, entro due mesi dalla notifica del responso della commissione da parte dell’Assessore regionale per gli enti locali, si pronuncia con deliberazione consiliare, assunta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, sulla utilizzazione delle strutture e dell’area di sedime per l’attuazione di programmi di pubblico interesse. L’acquisizione in proprietà delle strutture, in tal caso, ha luogo al valore di stima dell’Ufficio tecnico erariale. Art. 34. Fusione ed estinzione delle IPAB. L’Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alla procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l’integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge. In subordine l’istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico (2). La fusione e l’estinzione non hanno luogo qualora la struttura non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che disponga di altre strutture agibili e riconvertibili. Art. 35. Immobili sottoposti a vincolo monumentale od artistico ai sensi della legge I giugno 1939, n. 1089. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta della soprintendenza competente per territorio, ha facoltà di acquisire, al valore di stima dell’Ufficio tecnico erariale, gli edifici di proprietà delle IPAB non direttamente utilizzati per interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari o che non siano compresi nei programmi comunali di potenziamento previsti dagli articoli precedenti. Art. 36. Alienazione di strutture non utilizzabili. Nel caso in cui la struttura non utilizzabile o non riconvertibile non sia acquisita dal comune con le modalità previste dai precedenti articoli, l’Assessore regionale per gli enti locali, salva l’applicazione dell’art. 35 della presente legge, autorizza l’istituzione proprietaria della struttura ad alienarla mediante vendita all’asta pubblica. Art. 37. Immobili ad uso di culto. Gli immobili destinati a fini di culto appartenenti ad IPAB assoggettate alla procedura di estinzione prevista dall’art. 34 o facenti parte di complessi immobiliari che, ai sensi dei precedenti articoli, vengono acquisiti dai comuni a domanda dell’ordinario diocesano sono assegnati in uso all’autorità ecclesiastica competente. Il provvedimento è adottato dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, con vincolo di destinazione alla sopradetta finalità. Cessata la destinazione a fini di culto, l’immobile è restituito al comune territorialmente competente. Art. 38. Personale delle IPAB sottoposte a fusione. Il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sottoposte a fusione con altre IPAB ai sensi dell’art. 34 transita negli organici della nuova IPAB e viene utilizzato per le sue finalità. Art. 39. Reimpiego dei mezzi finanziari. I corrispettivi dei beni alienati delle IPAB ai sensi dei precedenti articoli sono destinati dalle IPAB stesse all’attuazione dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari nell’ambito dei programmi comunali di utilizzazione o di riconversione delle strutture previste dagli articoli medesimi. Art. 40. Disposizioni comuni per le IPAB. I limiti di valore previsti dall’art. 4 della legge 26 aprile 1954, n. 251 sono commisurati all’importo di cui all’art. 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Art. 41. Personale delle IPAB. Entro il limite del contingente in servizio alla data del 1° luglio 1978, le IPAB provvedono all’inquadramento dei dipendenti non di ruolo che hanno prestato servizio per almeno cinque anni e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. L’inquadramento dei dipendenti di cui al precedente comma ha luogo prescindendo dai limiti di età prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi. I posti residui sono attribuiti mediante concorso riservato ai dipendenti che abbiano prestato attività lavorativa o siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al successivo comma. Per l’accesso al concorso riservato si osservano le disposizioni di cui all’art. 9, lett. b, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1983, n. 347. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, nel caso di ulteriore disponibilità di posti, sono estese a coloro che abbiano svolto attività lavorativa per un periodo inferiore a quello prescritto dal richiamato art. 9, lett. b, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Per l’accesso si tiene conto dell’anzianità posseduta e, in caso di uguale anzianità, dell’età. Agli effetti di quanto prescritto ai precedenti commi le IPAB che non abbiano deliberato la pianta organica sono tenute a provvedervi entro sessanta giorni nei limiti delle unità in servizio alla data del 1° luglio 1978. Art. 42. Mobilità del personale delle IPAB. Le IPAB che, in rapporto all’attività svolta, abbiano personale in esubero, ne fanno segnalazione all’Assessore regionale per gli enti locali, indicando i posti e le qualifiche da sopprimere. L’Assessore, con proprio decreto, dispone il trasferimento del personale presso altre IPAB che abbiano espresso assenso al trasferimento. Il decreto assessoriale è adottato a seguito di accertamenti ispettivi, da cui consti la sussistenza del pubblico interesse. Con lo stesso decreto l’Assessore dispone la soppressione dei posti ricoperti dal personale trasferito ed il corrispondente aumento dei posti di organico nelle IPAB cui il personale è assegnato. Le disposizioni di cui al primo comma trovano attuazione anche ai fini dell’applicazione dell’art. 41 per l’inquadramento dei dipendenti che, pur essendo in possesso dei requisiti ivi prescritti, non possono essere inquadrati nelle IPAB in cui hanno prestato servizio, per carenza di posti. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi si utilizzano prioritariamente i posti disponibili presso IPAB ubicate nella medesima provincia. Art. 43. Ampliamento delle piante organiche delle IPAB. Con deliberazione motivata le IPAB possono ampliare le dotazioni delle piante organiche per garantire gli standards socio-assistenziali determinati dalla vigente normativa. Contestualmente all’ampliamento della pianta organica le IPAB procedono alla ristrutturazione dei posti in organico, onde destinare ai servizi assistenziali i posti in esubero in altre qualifiche. Ai fini della copertura dei posti è prioritariamente tilizzato il personale delle altre IPAB esistenti sul territorio, di cui all’art. 42, purché per qualifiche corrispondenti. I posti non coperti mediante la procedura di cui al precedente comma sono ricoperti mediante pubblico concorso.


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