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Toscana – Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all`articolo 17 L 137/52 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all`articolo 34 della L 763/81 (Normativa organica per i profughi) (B
di Redazione
ARTICOLO 1 (Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi) 1. I profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell`articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell`articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprieta` di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all`articolo 3. ARTICOLO 2 (Soggetti legittimati a presentare la domanda) 1. Possono presentare la domanda per l`acquisto degli alloggi di cui all`articolo 1 gli assegnatari originari degli alloggi a loro riservati ai sensi dell`articolo 17 della l. 137/1952 o dell`articolo 34 della l. 763/1981, ovvero, in caso di decesso dell`assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell`assegnazione dell`alloggio. 2. Gli assegnatari o i familiari di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione dell`alloggio assegnato, determinato ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l`assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 luglio 1998, n. 45, nonche` delle relative spese di conduzione all`atto della presentazione della domanda di acquisto. ARTICOLO 3 (Prezzo di cessione degli immobili) 1. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui all`articolo 1 e` determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell`alloggio, se anteriore. ARTICOLO 4 (Adempimenti dei comuni) 1. Entro sessanta giorni dall`entrata in vigore della presente legge, i comuni nel cui territorio siano presenti alloggi interessati dalle disposizioni della presente legge rendono noto ai soggetti di cui all`articolo 2 la facolta` di presentare la domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati nel termine indicato all`articolo 1. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano alla competente struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui all`articolo 1, qualora gia` inseriti nel programma regionale di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero formulano le proposte di inserimento in detto programma.
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