Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (in Gazz. Uff., 6 novembre 1967, n.
276). — Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
Art. 1.
1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di
seguito indicati
lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o
che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di
età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della
sua attività o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra
nell’orario di lavoro.
Art. 2.
1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti
addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né
pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello
previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve
le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di
sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.
Art. 3.
1. L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in
cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e
comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
Art. 4.
1. é vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal
comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo
assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l’impiego dei
minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si
tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità
psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione
professionale.
3. Al rilascio dell’autorizzazione si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
Art. 5.
Omissis.
Art. 6.
1. é vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi
e ai lavori indicati nell’allegato I.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i
processi e i lavori indicati nell’allegato I possono essere svolti
dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale
e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti
sotto la sorveglianza dei formatori competenti anche in materia di
prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale, l’attività di formazione di cui al comma 2 deve essere
preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.
4. Per i lavori importanti esposizione a radiazioni ionizzanti si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
5. L’allegato I è adeguato al progresso tecnico e all’evoluzione
della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.
Art. 7.
1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a
ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la
valutazione dei rischi prevista dall’articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o
possibili, in relazione all’età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle
attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine,
apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del
lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del
lavoro;
g) situazione della formazione e dell’informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all’articolo 21
del decreto legislativo 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari
della potestà genitoriale.
Art. 8.
1. I bambini nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, e gli
adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano
riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a
seguito di visita medica.
2. L’idoneità dei minori indicati al comma 1 all’attività
lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite
periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a
cura e spese del datore di lavoro, presso l’azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente.
4. L’esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere
comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a
tutti o ad alcuni dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, deve
specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può
essere adibito.
6. Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o
temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per
iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della
potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia
della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di una visita medica, risultano non
idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente
adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le
disposizioni dei commi precedenti.
Da Art. 9.a Art 14
(Omissis)
Art. 15.
1. é vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto
disposto dall’articolo 17.
2. Con il termine
consecutive comprendente l’intervallo tra le 22 e le ore 6, o tra le
ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve
durata nella giornata.
Art. 16.
Omissis.
Art. 17.
1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 15, la prestazione
lavorativa del minore impiegato nell’attività di cui all’articolo 4,
comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso il minore
deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di
almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere,
eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al
lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che
ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia
temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori
adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo
entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i
nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza
maggiore, le ore di lavoro.
Art. 18.
Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro
non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore
giornaliere e le 40 settimanali.
Art. 19.
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per
più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate
con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione
sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione
degli adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione provinciale
del lavoro.
Art. 20.
L’orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare
senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l’orario di lavoro
giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un
riposo intermedio della durata di un’ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a
mezz’ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni
di contratti collettivi, può essere autorizzata dalla Direzione
provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali,
quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
La Direzione provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei
locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi
intermedi.
Art. 21.
In deroga a quanto disposto dall’articolo 20, la Direzione
provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti
carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei
bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore,
stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
Art. 22.
Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle
disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale
di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la
domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo,
il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque
essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere
interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo,
nonché, con l’esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori
turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale
può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
Art. 23.
I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di
ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro
che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno
superato i 16 anni di età.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di
godimento delle ferie.
Art. 24.
I bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in
violazione delle norme sull’età minima di ammissione di cui alla
presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste
dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di
rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l’importo complessivo
delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma
corrisposta a titolo di contributi omessi.
Art. 25.
I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici
del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il
primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini
stessi un’adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno
superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla
ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi.
Art. 26.
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4,
comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l’arresto fino a sei
mesi.
2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6,
comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1;
18; 21; 22 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con
l’ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8,
comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque
milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti
dall’articolo 4, comma 2, senza l’autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti
dall’articolo 6, comma 3, senza l’autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura
non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o
incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l’avvio al
lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi
articoli.
7. L’autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere
l’ordinanza-ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758 .
Art. 27.
Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325,
nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte
relativa alla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
é abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente
legge.
Art. 28.
Fino all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
previsto dall’articolo 6, mentre per le attività industriali restano
ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720,
per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e
gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente alla Direzione
provinciale del lavoro.
Art. 29.
La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita
attraverso la Direzione provinciale del lavoro, salve le attribuzioni
degli organi di polizia.
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