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Un po’ troppo Authority

L’organismo di controllo sugli istituti bancari avrebbe poteri molto ampi Potrebbe intervenire sugli statuti, sulle concentrazioni e sulla gestione

di Redazione

Il punto del Ddl Ciampi che il mondo delle fondazioni respinge con più decisione riguarda la natura e le funzioni dell?organismo di controllo.
È previsto, infatti, l?assoggettamento delle fondazioni bancarie alla vigilanza dell?Authority prevista dalla legge finanziaria del 1997 per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La polemica concerne le numerose funzioni che le sono attribuite:
– vigilanza sull?operato degli organi delle fondazioni
– verifica della sana e prudente gestione
– analisi della redditività del patrimonio
– valutazione del perseguimento degli obiettivi statutari

Niente discriminazioni
A tal fine è consentito all?autorità di intervenire non solo su aspetti formali della gestione, ma anche su aspetti sostanziali e di merito, avendo il potere di autorizzare le operazioni di trasformazione e concentrazione; approvare le modifiche degli statuti; revocare gli organi e sciogliere le stesse fondazioni in caso di gestioni irregolari; fissare un limite di reddito da destinare ai fini istituzionali.

Le principali critiche che vengono mosse dalle fondazioni a tale ampiezza di poteri si concentrano su due ordini di considerazioni:
– da un lato, si percepisce una forte discriminazione tra fondazioni di diritto comune, per le quali il controllo è limitato alla semplice verifica jdella rispondenza soggettiva e operativa alle finalità di interesse generale: una volta dismesse le partecipazioni di controllo nelle Casse, le due categorie non dovrebbero, concettualmente, avere una disciplina di riferimento così difforme;
– dall?altro, il disegno stabilisce che le fondazioni diventino persone giuridiche private con piena autonomia gestionale: questa formulazione appare in contrasto con i poteri di vigilanza assegnati all?Authority.

Il nodo più difficile
Sicuramente questo è uno dei nodi più difficili da sciogliere, che merita ulteriori approfondimenti e riflessioni da parte degli attori coinvolti: d?altro canto, considerata l?importanza strategica delle fondazioni non solo per il settore non profit, ma anche per il sistema di welfare, è opportuna una forma di controllo che le responsabilizzi maggiormente al perseguimento di propri obiettivi istituzionali: non è accettabile, infatti, che le fondazioni, a fronte di un patrimonio di 38.000 miliardi, abbiano destinato alle attività sociali, per il 1992 solo 354 miliardi, meno dell?1%.

La composizione degli organi amministrativi è uno degli elementi essenziali per il raggiungimento di condizioni di economicità, in particolare per aziende che hanno l?attività sociale come finalità istituzionale.

Sulla base della opportunità di una distinzione fra Consiglio di amministrazione e comitato esecutivo, il Ddl Ciampi propone una radicale ristrutturazione degli organi, individuando:

1. Organi di indirizzo
2. Organi di amministrazione
3. Organi di controllo

Gli statuti, pertanto, dovranno fissare i requisiti di professionalità per chi ricoprirà tali incarichi, assicurando, nell?organo di indirizzo:
– la rappresentanza degli interessi perseguiti
– le esigenze del territorio di riferimento
– l?apporto di personalità di preparazione ed esperienza.

Il capitolo statuti
L?adeguamento degli statuti non è imposto, ma è necessario per ottenere la personalità giuridica privata, con piena autonomia statutaria e gestionale.

Se sarà confermato tale disegno, uno dei nodi più critici riguarderà la composizione dell?organismo, che dovrà essere dotato di professionalità adatte a questi compiti.Al riguardo, soprattutto per la valutazione della redditività e del perseguimento delle finalità istituzionali, sono due gli elementi da considerare:
1. Occorrono competenze specifiche soprattutto nel campo della gestione delle attivitià patrimoniali: la redditività dell?ente è strettamente collegata ad un?efficace gestione finanziaria del portafoglio. La funzione critica risulterà, quindi, la definizione di un?opportuna politica di investimento, attraverso l?ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento delle attività finanziarie.
2. Diventa essenziale definire alcuni parametri di controllo/valutazione dell?attività dell?ente; la difficoltà principale va individuata nella incoerenza dei tradizionali sistemi, basati su indici quantitativi, volti all?analisi economica dei progetti. Il salto culturale da compiere è quello di prevedere una valutazione qualitativa dei benefici sociali che un determinato intervento produrrà alla collettività.

La previsione di tre organi distinti pone indubbiamente una serie di difficoltà.
Innanzitutto, emerge ancora una volta una profonda difformità tra le fondazioni bancarie che, una volta diventate private, dovrebbero essere regolate dalla normale legislazione del settore, e le fondazioni ?ordinarie?.

Per queste ultime, infatti, l?organo di gestione è rappresentato da un solo organismo amministrativo, nel quale sono concentrati tutti i poteri gestionali dell?ente. Appare quindi evidente che gli organi proposti dal Ddl Ciampi dovranno trovare coordinamento con una normativa che, al momento, prevede un unico organo di governo delle fondazioni.
Emerge, comunque, l?esigenza di una profonda ristrutturazione del disegno organizzativo, in cui siano presenti diversi organi preposti alle attività istituzionali.
La riqualificazione delle fondazioni come enti complessi e articolati richiede, almeno nei primi anni, il supporto di professionisti esterni, con la duplice finalità di:
– mantenere una struttura flessibile e leggera
– valersi dell?apporto di esperti e professionisti del settore.

a cura di Fabio Amatucci

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