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Cooperazione & Relazioni internazionali

Vedova, 56 anni vorrei un bimbo: posso adottarlo?

La normativa italiana prevede che possano essere genitori adottivi una coppia sposata da almeno tre anni o che abbia convissuto nei tre anni precedenti il matrimonio.

di Marco Scarpati

Sto cercando informazioni sulle leggi che regolano le adozioni internazionali. Secondo voi, una donna molto benestante di 56 anni, rimasta vedova da due anni e senza l?unico figlio di 25 anni morto a causa di un incidente stradale, può avere qualche chance di adottare un bambino? Questa signora è sola ma sarebbe in grado di organizzare un tutoraggio per questo bambino in modo tale che se lei venisse meno potrebbe garantirgli un futuro sicuramente migliore di quello di altre situazioni.

Diana S. (email)

L?adozione nacque con una funzione meramente successoria. Nell?ultima parte del XX secolo è diventata un istituto assai differente: il diritto internazionale cominciava a focalizzare i diritti dei bambini e fra di essi il primo era ed è quello a vivere all?interno di un nucleo familiare. L?adozione assunse così la funzione di donare una famiglia a un bambino che non l?aveva. Ogni ordinamento ha aggiustato tale principio a seconda della cultura politica del luogo: l?Italia ha scelto che genitori adottivi possano essere solo una coppia sposata da almeno tre anni o che abbia convissuto per almeno tre anni prima del matrimonio. Tale coppia si deve sottoporre a un esame da parte del Tribunale per i minorenni e alla fine potrà essere dichiarata idonea all?adozione internazionale ovvero che potrà accettare la disponibilità della coppia all?adozione nazionale. In Europa molti Paesi hanno scelto che possono essere genitori adottivi anche dei single e la normativa internazionale ed europea non vieta che ciò accada, ma tale impostazione non è stata accettata dal nostro Parlamento. Nulla osta invece alla possibilità per la signora di diventare un genitore affidatario e di seguire un bambino (e la sua famiglia) in un periodo di temporanea difficoltà, aiutando loro a superarlo e a poter ritornare insieme. Questo quanto al diritto. Il messaggio della signora Diana mi lascia però perplesso sotto un altro aspetto. La signora (probabilmente un?ottima persona) elenca, quale dote che porterebbe al bambino il benessere economico e la solitudine seguita a un lutto. In entrambi i casi doti che non rientrano fra quelle che il Tribunale per i minorenni ritiene prioritarie per la buona riuscita di un accoppiamento adottivo e che anzi guarda con pochissima benevolenza. Mi si perdoni la franchezza: un bambino non è un riempitivo della solitudine di un adulto, e non è neppure il succedaneo di un lutto da elaborare. E il bene di un bambino non è neppure trovare un anziano (56 anni per seguire un minorenne non sono pochi) e benestante genitore. L?interesse (superiore, ci dice la legge) del bambino è quello di trovare il ?proprio? genitore, quello che fa proprio per lui: povero o ricco, giovane o vecchio che sia. Ma che, soprattutto, scelga quel bambino non come ripiego, non come riempitivo, ma come scelta prioritaria della propria vita. Il punto L?adozione guarda soprattutto al diritto del bambino ad avere una famiglia. La normativa italiana prevede che possano essere genitori adottivi una coppia sposata da almeno tre anni o che abbia convissuto nei tre anni precedenti il matrimonio. L?idoneità viene stabilita dal Tribunale per i minorenni.

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