Idee Cura
Amministratore di sostegno e autodeterminazione della persona fragile. Questione di diritti
«Come fare per mettere al centro la persona e non solo il patrimonio? Gli enti del Terzo settore sono essenziali per un cambio di rotta. ». L'intervento del presidente di Terzjus
di Luigi Bobba

Centralità del patrimonio o centralità della persona? Questa la domanda che ha guidato i ricercatori della Fondazione Terzjus nel redigere il report Terzo settore e amministrazione di sostegno. Questioni scenari e prospettive, pubblicato da Editoriale Scientifica e scaricabile gratuitamente dal sito www.terzjus.it
Da sostegno a strumento di controllo
La questione dell’amministratore di sostegno, introdotto nel 2004 con la legge n. 6, nato per sostenere la capacità decisionale delle persone fragili che, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, si è trasformato in alcuni casi in uno strumento di controllo e coercizione. A prima vista, potrebbe apparire alquanto tecnica e di non facile comprensione.
Numeri in crescita
Ma la lettura del Rapporto dà conto invece di una problematica alquanto rilevante che interessa un numero crescente di soggetti fragili. E sono innanzitutto i numeri a dircelo: su circa 400mila soggetti fragili, ben 260mila non hanno una piena capacità di autodeterminazione, a cominciare dal loro personale patrimonio.
Quando nel 2004 è stata emanata la legge n.6 che regola l’amministrazione di sostegno, i numeri erano alquanto più modesti e il legislatore con quella norma intendeva sostenere la capacità decisionale, anche residua, delle persone fragili e vulnerabili. Ma, sempre i dati del ministero della Giustizia ci dicono che il 65% delle decisioni dei giudici tutelari per la nomina di un amministratore di sostegno, si presentano come un mero strumento di gestione del patrimonio.
Una vera eterogenesi dei fini determinata da una prassi consolidata che a volte genera anche casi abnormi – come le cronache giornalistiche ci raccontano – di vera e propria esclusione totale dalle decisioni della persona fragile, fino ad arrivare anche a provvedimenti di interdizione; un istituto giuridico che limita la capacità di agire di una persona maggiorenne e comporta la nomina di un tutore che la rappresenti legalmente, che, alla luce della Convenzione dell’Onu sulle persone disabili, andrebbe cancellato dal nostro ordinamento.
Invecchiamento e solitudine
La crescita del fenomeno è altresì determinata da fattori di contesto quali il crescente invecchiamento della popolazione, e, soprattutto l’esplodere della solitudine che accresce e ingigantisce la fragilità delle persone, specialmente degli anziani.
Partendo da questi dati di contesto, Antonio Fici e Mario Renna, su incarico della Fondazione Ravasi Garzanti, avvalendosi del contributo di accademici e professionisti di sette diversi Paesi europei, hanno prodotto una ricerca comparata della legislazione in vigore in questi stessi Paesi. La conclusione a cui sono giunti è piuttosto netta: dopo 20 anni, è tempo di mettere mano al Codice civile – art. 408, comma 4 – che disciplina appunto l’amministrazione di sostegno. Ma quale direzione prendere per evitare che la centralità del patrimonio si sostituisca alla centralità della persona? E come rispondere altresì alla crescita esponenziale del fenomeno della fragilità specialmente per gli anziani soli?
Le modifiche necessarie
La risposta può essere rintracciata in una modifica della norma che consente al giudice tutelare di nominare come amministratore di sostegno non tanto e non solo una persona fisica, ma anche un Ente del Terzo settore – Ets, così come oggi è qualificato ai sensi del Codice del Terzo settore.
Questa possibile scelta si basa innanzitutto sulla tipicità della figura degli Ets che – secondo la sentenza n. 131/2020 della Corte costituzionale – sono “rappresentativi della società solidale” e sono in grado di mobilitare reti capillari di vicinanza e solidarietà. Dunque, un Ets, (in particolare un’organizzazione di volontariato o un ente filantropico) dotato di una struttura stabile, di un adeguato patrimonio e di competenze e professionalità appropriate, potrebbe, qualora la modifica del Codice civile fosse approvata, diventare amministratore di sostegno, garantendo altresì una prossimità alla persona fragile, valorizzandone la capacità decisionale residua e garantendo così il suo diritto all’autodeterminazione.
Contestualmente andrebbe modificato anche l’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), inserendo nell’elenco delle attività di interesse generale che gli Ets possono svolgere, anche l’amministrazione di sostegno. È una battaglia di civiltà giuridica – ha affermato il presidente della Fish Vincenzo Falabella. E il presidente di Anffas, Roberto Speziale ha aggiunto che recenti dati ci mostrano che esiste un progressivo depauperamento dei patrimoni specialmente di anziani fragili e soli: negli ultimi dieci anni vi è stato un trasferimento di circa otto miliardi del loro patrimonio verso conti esteri.
Per tutte queste ragioni è urgente intervenire. Il presidente del Cnel, Renato Brunetta ha assicurato la disponibilità e la volontà di predisporre un progetto di legge che recepisca la proposta di Fondazione Terzjus e il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli ha assicurato una particolare attenzione a questa sollecitazione che, provenendo da un organo costituzionale quale è il Cnel, dovrà trovare una adeguata risposta sia da parte del Parlamento sia dal Governo.
Il ddl delega
Ma c’è forse – come ha suggerito la responsabile comunicazione di Terzjus Sara Vinciguerra – la possibilità di aprire una strada in tempi più ravvicinati, inserendo un emendamento al ddl delega n. 2393, già approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera.
Nel disegno di legge delega, infatti, all’art. 17 lettera a), che già parla di un graduale superamento dell’istituto dell’interdizione a favore dell’amministrazione di sostegno, si potrebbe evocare la possibilità da parte del giudice tutelare di indicare come Amministratore di sostegno anche un Ets. Approvata la legge delega, toccherà poi al Governo disciplinare in modo puntuale questa possibilità anche istituendo presso il Ministero della Giustizia un apposito albo degli Ets che intendono svolgere questa funzione.
Intollerabili le decisione “senza la persona”
In sintesi, non è più tollerabile che l’amministrazione di sostegno sia decisa “sulla persona” e “senza la persona”. L’Ets come amministratore di sostegno può favorire un affrancamento dalla condizione di fragilità della persona, non certo la sua sostituzione. Si garantirebbe così, con i giusti sostegni, il diritto all’autodeterminazione della persona fragile.
In apertura photo by Kamila Maciejewska on Unsplash
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