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La sentenza della Corte costituzionale/2

Adozione aperta: ogni relazione buona in più è una ricchezza, non un problema

Elisabetta Lamarque è l'avvocata che ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione della legittimità della legge sulle adozioni nel punto in cui prevede sempre l'interruzione di tutti i rapporti con la famiglia di origine. «La sentenza chiarisce che se fosse interpretata così, la legge 184/1983 è incostituzionale. Credo che questa sentenza, saggia e ben motivata, convincerà tutti i giudici che l'adozione aperta si può fare», dice

di Sara De Carli

Avvocata Elisabetta Lamarque, professoressa ordinaria di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

«È evidente che il principio costituzionale del miglior interesse del minore non ama gli automatismi legislativi e anzi è ontologicamente incompatibile con soluzioni legislative rigide che non consentano all’organo pubblico che deve in un determinato momento assumere una decisione che riguarda la vita di un bambino o di un adolescente di modularla su tutte le circostanze di fatto a sua conoscenza, comprese quelle relative al passare del tempo e all’avvenuto consolidamento di alcune situazioni di fatto»: così aveva detto lo scorso 5 luglio detto, davanti alla Corte costituzionale, Elisabetta Lamarque, avvocata difensore dei due minori dalla cui vicenda si è arrivati a porre in questione della costituzionalità o meno della legge italiana sulle adozioni (la legge 184 del 1983) nel punto in cui prevede che con l’adozione si recidano essere sempre tutti i rapporti tra il minore e la famiglia di origine.

Lamarque, che è professoressa ordinaria di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, oggi è molto soddisfatta della sentenza della Corte costituzionale, che apre all’adozione aperta e riconosce la possibilità per i giudici, valutata la situazione del singolo minore, di poter prevedere nell’interesse del minore il mantenimento delle relazioni con uno o alcuni parenti della famiglia di origine.

I due minori da cui tutto è partito, lo ricordiamo, hanno perso la madre nel 2017, per mano del padre, condannato in primo grado a 16 anni di reclusione e conseguentemente decaduto dalla responsabilità genitoriale. Dall’estate 2021 sono collocati presso una coppia che è stata giudicata idonea ad adottarli e i servizi sociali hanno già dato parere positivo all’adozione. Per tutto il tempo dell’affidamento preadottivo i due fratelli hanno continuato a vedere, in incontri periodici protetti svoltisi in uno spazio neutro, organizzati dai servizi sociali, la nonna materna e il prozio e gli zii paterni, persone indicate dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva disposto un affidamento preadottivo “aperto”. Con la sentenza di adozione, dovrebbero quindi i due bambini interrompere i rapporti con le persone che sono state comunque punto di riferimento importante in questi anni, in una situazione tanto delicata? Questo era il punto.

Lei è l’avvocata che ha portato la questione della legittimità della legge 184 – la nostra legge sulle adozioni – davanti alla Corte costituzionale, ipotizzando che fosse incostituzionale prevedere sempre e a priori l’interruzione di ogni rapporto con la famiglia di origine, per un minore adottato. Come giudica questa sentenza tanto attesa? 

Voglio precisare di essermi costituita a difesa dei due minori che erano parti del giudizio soltanto nell’ultima fase, quella davanti alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale è stata interpellata dalla Corte di cassazione con una bellissima ordinanza a firma della presidente della prima sezione, Maria Acierno (ordinanza 230/2023) e la Corte costituzionale ha risposto con una altrettanto bella sentenza (sentenza 183/2023). Io la giudico molto bene, perché è una sentenza molto equilibrata. Da una parte la Corte costituzionale dice che la soluzione offerta dalla legge del 1983 per il minore dichiarato in stato di abbandono e per il quale nessuno dei parenti entro il quarto grado sia in grado di garantire tutta l’assistenza morale e materiale necessaria alla sua crescita è una buona soluzione: in questi casi, per questi minori, la soluzione predisposta 40 anni fa dalla legge fu quella di spezzare tutti i legami giuridici con la famiglia di origine, inidonea a proseguire il lavoro necessario per la crescita del minore ed istituire invece legami giuridici di affiliazione piena con la nuova famiglia adottiva, una famiglia “consecutiva” dicono giustamente gli psicologi e non “sostitutiva”.  Questa soluzione è una buona soluzione dal punto di vista giuridico e – aggiungono i giudici della Corte costituzionale – di norma, in via astratta e generale, è una buona soluzione anche quella di far cessare insieme ai rapporti giuridici di affiliazione anche le relazioni personali, le relazioni di fatto con quella famiglia perché – sempre di norma e sempre in via generale e astratta – esse possono essere molto dannose e pregiudizievoli per il minore. 

Fin qui quindi c’è la conferma da parte della Corte costituzionale della bontà della legge 184/1983.

La sentenza della Corte costituzionale introduce un ragionamento nuovo, molto equilibrato, affermando che questa idea che tutte le relazioni personali di fatto debbano essere interrotte nel momento in cui il minore entra nella sua nuova, consecutiva, famiglia adottiva è un’idea che può avere delle eccezione e che i giudici minorile deve valutare caso per caso perché – dice la sentenza molto saggiamente – le soluzioni rigide, quelle che vanno bene per tutti, le presunzioni astratte e assolute non sono aderenti alla complessità del reale. Cioè le singole situazioni concrete possono avere (e sappiamo benissimo hanno) sfumature differenti. Per queste situazioni, quando le relazioni affettive con uno o qualcuno dei membri della famiglia d’origine sono relazioni buone, consolidate, preziose, che vanno a formare l’identità del bambino dato in adozione ad altra famiglia, ecco in quei casi il giudice – dice la sentenza 183 del 2023 della Corte costituzionale – valutate tutte le circostanze, considerata la complessità del reale delle situazioni di fatto, ascoltati tutti coloro che sono coinvolti, i servizi sociali, il minore interessato se ha la capacità di poter esprimere la propria opinione, i membri della famiglia d’origine, la coppia disponibile all’adozione, può ordinare nella sua pronuncia – di affidamento preadottivo o di adozione in via definitiva – che i servizi sociali con modalità idonee mantengano le relazioni affettive buone tra il minore e uno o alcuni membri della famiglia biologica di origine: quelli che non solo non sono pregiudizievoli alla crescita del minore, ma sono fondamentali per la sua crescita. Quindi la complessità del reale può contenere una ricchezza di relazioni, relazioni che sono da mantenere e il giudice deve poterle mantenere.

Il giudice minorile deve valutare caso per caso perché – dice la sentenza molto saggiamente – le soluzioni rigide, quelle che vanno bene per tutti, le presunzioni astratte e assolute non sono aderenti alla complessità del reale.

Elisabetta Lamarque, ordinaria di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Si introduce così – sia pure in via interpretativa del dettato di una legge antica, quella del 1983 ormai 40 anni fa – la possibilità per casi valutati singolarmente dai giudici di un’adozione piena ma aperta al mantenimento di relazioni affettive precedenti con uno o alcuni della membri della famiglia d’origine. La sentenza lo spiega molto bene e mi sembra che questi bilanciamenti e questo affidamento alla valutazione del giudice caso per caso della complessità del reale sia una decisione molto saggia.

Di fatto la Corte costituzionale quindi dà una nuova interpretazione della parola “rapporti” all’interno dell’articolo 27 della legge 184 e così apre all’adozione aperta senza andare a modificare la legge 184…

È vero, la sentenza 183/2023 della Corte costituzionale, che introduce come perfettamente conforme alla Costituzione e ai suoi principi fondamentali il fatto che l’identità della persona del minore sia fatta di relazioni umane – questo principio personalistico anima tutta la nostra Costituzione – è una sentenza che non elimina parti della legge 184/1983 sostituendole con altre, ma lascia in piedi la legge di quarant’anni fa interpretandola però diversamente, alla luce delle novità della società, del comune sentire, delle scienze psicologiche e sociali che puntano tutto sulle relazioni e sul loro mantenimento per assicurare la crescita delle persone di minore età e che tendono a cancellare dal passato solo le relazioni che si ritengono pregiudizievoli, dannose alla persona in crescita. Questa sentenza della Corte costituzionale tecnicamente è una interpretativa di rigetto, cioè non accoglie il dubbio di costituzionalità dichiarando incostituzionale la legge del 1983 ma la reinterpreta in modo conforme alla Costituzione – e al principio personalistico secondo me – e dice che la legge 184 deve essere interpretata in questo modo. Se le legge fosse interpretata in modo diverso, cioè nel modo che autorizzi sempre e comunque la rescissione non solo dei legami giuridici ma anche dei legami di fatto, allora la legge 184 sarebbe incostituzionale. 

Ma quali saranno le conseguenze concrete? C’è chi dice che sarà una rivoluzione e chi dice che non cambierà quasi nulla.

Le sentenze interpretative di rigetto non sono comandi vincolanti, ma sono piuttosto dei consigli: consigli dati tuttavia da un organo autorevolissimo, con una motivazione e una spiegazione del motivo di interpretare la legge del nuovo modo conforme a Costituzione che è – a mio parere – estremamente convincente. Le sentenze interpretative di rigetto dovrebbero quindi convincere la generalità dei giudici del fatto che l’adozione aperta sia ammissibile (e anzi consigliata in quanto conforme a Costituzione) sulla base dello stesso testo della legge sull’adozione del 1983, legge che si chiama molto significativamente “sul diritto del minore ad avere una famiglia”. 

Le sentenze interpretative di rigetto non sono vincolanti: sono piuttosto dei consigli, ma autorevolissimi. La sentenza odierna dovrebbe quindi convincere la generalità dei giudici del fatto che l’adozione aperta sia ammissibile sulla base della stessa legge sull’adozione

Elisabetta Lamarque, ordinaria di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Per cui se questa sentenza – come io credo – convincerà tutti i giudici, non ci sarà più nessun giudice minorile che riterrà impedita dalla lettera della legge 184 la possibilità di mantenere con l’aiuto dei servizi sociali una o più relazioni significative del minore in stato d’abbandono e dato in adozione a una nuova famiglia consecutiva con i membri – alcuni o uno solo – della famiglia d’origine, quelli che con lui o con lei hanno avuto nel tempo una relazione affettiva significativa, importante per la sua crescita. 

Se qualche giudice mai dubitasse della possibilità di interpretare la legge del 1983 nel senso consigliato autorevolmente dalla Corte costituzionale, ossia come aperto all’adozione aperta, ecco in quel caso quel giudice “un po’ testardo” che ritenesse che la lettera della legge 184, nonostante la sentenza odierna, impedisca l’adozione aperta, potrebbe risollevare la questione alla Corte costituzionale e la Corte costituzionale a quel punto potrebbe utilizzare il suo strumento più vincolante, che è la sentenza di accoglimento: potrebbe quindi in ipotesi dichiarare incostituzionale l’articolo 27 della legge 184 del 1983 nella parte in cui non consente che in casi eccezionali, quando lo richiede l’interesse del minore concretamente coinvolto nella procedura di adozione, si possano mantenere uno o alcuni dei rapporti significativi e positivi per il minore con la famiglia d’origine. 

Se ci fosse un giudice “un po’ testardo” che ritenesse che la legge 184, nonostante la sentenza, impedisca l’adozione aperta, potrebbe risollevare la questione alla Corte costituzionale: che potrebbe in ipotesi dichiarare incostituzionale l’articolo 27 della legge 184. Ma non credo ci si arriverà

Elisabetta Lamarque, ordinaria di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ma io penso che non si arriverà a risollevare la questione e quindi a una pronuncia della Corte costituzionale manipolativa di accoglimento vincolante per tutti: non si arriverà perché come ho detto la sentenza odierna è una sentenza molto ben motivata, che convincerà la generalità dei giudici.

Alla fine della sentenza ci sono alcune parole – forse poche – circa la concreta declinazione della valutazione caso per caso da parte del giudice e di come avverrà il mantenimento dei rapporti fra il minore e la sua famiglia di origine. Si parla per esempio solo di incontri. Sono indicazioni sufficienti? 

Se la conclusione è quella che abbiamo detto, cioè che i giudici non possono far subire ai minori in stato di abbandono dati in adozione l’ulteriore trauma – così dice la sentenza – di una rottura delle relazioni con i parenti della famiglia d’origine con cui intrattengono buoni rapporti di natura socio-affettiva, se questa è la conclusione ecco che la Corte costituzionale nelle ultime due pagine della sua pronuncia dà alcuni consigli. Innanzitutto ricorda che il giudice è tenuto all’accertamento in concreto della reale situazione in cui versa il minore in stato di abbandono, con tutti i mezzi a sua disposizione: il supporto dei servizi sociali, l’ascolto del minore e qualsiasi tipo di indagine che porti alla emersione della realtà del complessa della situazione e che consenta al giudice – una volta conosciuta questa realtà complessa – di decidere, facendo delle scelte che siano esattamente a misura di quel singolo minore e delle sue esigenze.

I giudici non possono far subire ai minori in stato di abbandono dati in adozione l’ulteriore trauma di una rottura delle relazioni con i parenti della famiglia d’origine con cui intrattengono buoni rapporti

Elisabetta Lamarque, ordinaria di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

C’è una raccomandazione molto importante – che è una constatazione della complessità del lavoro del giudice, ben presente alla Corte – e che i giudici minorili praticano già con grande saggezza ed è quella che dice che la coppia destinataria dell’affidamento preadottivo deve essere informata di tutti i fatti rilevanti relativi al minore emersi dalle indagini condotte dal giudice: tra questi fatti rilevanti, la coppia che accoglie il minore dovrà poter venire a conoscenza dell’esigenza del minore di dover mantenere periodicamente, con l’aiuto e sostegno dei servizi sociali, gli incontri con alcuni membri della famiglia d’origine. Quindi la coppia disponibile all’adozione dovrà essere preparata e consenziente a questa ulteriore complicazione della sua relazione con minore: una sorta di triangolazione. Ma se i genitori adottivi sono consapevoli che è una triangolazione che che serve a loro figlio, se preparati, acconsentiranno certamente. E eventualmente chiederanno ai servizi sociali alcune modalità maggiormente congeniali a loro stessi e al minore per il mantenimento di queste significative relazioni con la famiglia d’origine. Inoltre, ricorda la Corte costituzionale, il giudice che pronuncia l’adozione aperta è tenuto preservare le istanze di riservatezza e per esempio può prevedere che gli incontri del minore dato in adozione o in affidamento preadottivo ad una nuova famiglia consecutiva con i membri della sua famiglia di origine si svolgono non già a casa della famiglia ma in un luogo protetto, con l’assistenza dei servizi sociali.

La coppia disponibile all’adozione dovrà essere preparata e consenziente a questa ulteriore complicazione della sua relazione con minore: una sorta di triangolazione. Ma se sono consapevoli che serve a loro figlio, acconsentiranno

Elisabetta Lamarque, ordinaria di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Pensando ai minori e alle famiglie adottive, quali cautele si sente di comunque di evidenziare?

Il percorso dell’adozione, lo dico anche per esperienza personale, è un’avventura che può essere anche molto complessa. Quello che la Corte costituzionale afferma in questa bella sentenza è la centralità della buona relazione: la buona relazione tra i minori e qualcuno della famiglia d’origine, sempre e soprattutto la relazione buona con la nuova famiglia affidataria, adottiva, consecutiva. Ma la sentenza ci parla anche della buona relazione del giudice con i servizi sociali, del giudice con la coppia individuata come idonea per l’adozione, della famiglia affidataria o adottiva con i servizi sociali. Ecco, se tutte le comunicazioni e le relazioni sono buone, i rapporti umani poi si costruiscono piano piano con l’appoggio di tutti. Se io posso dare un consiglio alle famiglie adottive che avranno un’adozione aperta è quello di mantenere relazioni buone con i servizi sociali, perché vi possono accompagnare per lunghi anni in un percorso che sarà più complesso se l’adozione è aperta ma in fondo è anche più ricco.

Adozione aperta vuol dire offrire al proprio figlio una possibilità in più di relazioni buone: complesse, da gestire, ma ogni relazione buona in più è una ricchezza per nostro figlio, non un problema

Elisabetta Lamarque, ordinaria di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Adozione aperta vuol dire offrire al proprio figlio una possibilità in più di relazioni buone: noi tutti vogliamo che i nostri figli siano circondati da relazioni buone che li possono aiutare a crescere. Ecco le relazioni buone in più sono complesse, sono sicuramente da gestire, ma sono relazioni buone in più per i nostri figli: dobbiamo farci aiutare, ma anche pensare che ogni relazione buona in più è una ricchezza per nostro figlio, non un problema.

In foto, l’avvocata Elisabetta Lamarque, professoressa ordinaria di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca


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